Regolamento sportello unico
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
(S.U.A.P. - CARDÈ)
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 - D.P.R.
20 ottobre 2003 n. 447 e s.m.i.
Regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 82 del
27 novembre 2003
PARTE PRIMA -
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Art. 1 - Oggetto
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art.3 - Individuazione delle aree
PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AUTORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA
Art. 4 - Procedimento
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Art. 1 - Oggetto
- Il presente regolamento ha per oggetto le norme di attuazione per la gestione del servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 (titolo 2, capo IV) ed al D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i.,
- La Struttura, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 447/1998 e ss.mm.ii, dovrà predisporre un Archivio Informatico contenente i necessari elementi informativi per chiunque ne abbia interesse, garantendo l'accesso gratuito all'Archivio Informatico di chiunque ne abbia interesse, anche attraverso collegamento telematico.
- La Struttura deve essere corredata di adeguate strumentazioni tecnologiche per garantire:
- agevoli e costanti collegamenti con gli utenti, i referenti, le strutture interne e gli Enti esterni,
- efficienti e puntuali aggiornamenti, in tempo reale, degli archivi informatici.
- Gli Archivi Informatici dovranno essere in grado di contenere:
- tutti i dati e le informazioni alfanumeriche e cartografiche inerenti il territorio di competenza e i procedimenti in corso o conclusi;
- gli stati di avanzamento delle pratiche;
- la modulistica e le notizie utili e necessarie per gli adempimenti di competenza dello sportello unico e per la promozione territoriale.
- Il software di gestione degli archivi informatici dovrà prevedere le seguenti funzioni di base:
- operazioni di aggiornamento, cancellazione e correzione dei dati e delle informazioni;
- visualizzazione e distribuzione, anche telematica, di tutti i contenuti degli archivi con particolare riferimento alla modulistica, alle pratiche acquisite o concluse, agli stati di avanzamento e alle notizie utili per la conoscenza e la promozione del territorio di competenza;
- possibilità di produrre avvisi e comunicazioni inerenti le scadenze;
- ricerca delle pratiche tramite apposite funzioni;
- garanzia e sicurezza dei dati con operazioni automatizzate di salvataggio, recupero e ripristino nei casi di malfunzionamento di qualsiasi tipo;
- riservatezza delle informazioni mediante regolamentazione dei profili di autorizzazione per l'accesso agli archivi,
- compilazione ed acquisizione delle pratiche anche via telematica,
- trasmissione dati agli utenti, referenti ed Enti terzi,
- servizi statistici.
- La Struttura inoltre garantisce e prevede:
- la possibilità di inserire nell'Archivio Informatico i disegni relativi ai piani urbanistici locali, provinciali e regionali;
- la possibilità di realizzare un fascicolo informatico che, oltre annotare i dati identificativi del soggetto richiedente, assegni automaticamente ad ogni nuova pratica un numero identificativo di protocollo, riporti la data di avvio del procedimento (coincidente con il giorno di acquisizione della domanda presso il protocollo generale del Comune), evidenzi la tipologia del procedimento (autorizzazione o nuovo impianto, ampliamento di impianto esistente, ecc..), e provveda ad aggiornare periodicamente ed in tempo reale i passaggi del procedimento scandendo i tempi previsti dalla procedura;
- la possibilità di archiviare le pratiche in conformità a un sistema che le identifichi mediante ricerca ordinata per numero di pratica e/o nome dell'intestatario e/o tipo di intervento (realizzazione, ristrutturazione, ecc..). L'archivio deve distinguere le pratiche in corso da quelle già concluse, o per avvenuta decorrenza del termine procedimentale, o perché conclusesi con provvedimento espresso (favorevole o di rigetto);
- la possibilità di fornire direttamente ai cittadini la modulistica adottata e l'accesso alle informazioni attraverso uno o più schemi informatici di facile e diretta consultazione.
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art.3 - Individuazione delle aree
- L'individuazione delle aree da destinarsi ad insediamenti produttivi, contenente i relativi parametri urbanistici, è effettuata dal Comune, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge.
- L'individuazione dell'area può essere preceduta dalla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti, da assumersi in sede di Conferenza dei Servizi, convocata dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, 14/bis, 14/ter, 14/quater della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
- Le aree destinate ad insediamenti produttivi e tutte le informazioni amministrative, urbanistiche ed edilizie, sono rese disponibili alla Struttura, che provvede a renderle pubbliche mediante inserimento sul sito web dello SUAP.
- Su richiesta degli interessati, la Struttura si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere, con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio.
PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AUTORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA
Art. 4 - Procedimento
- Il procedimento semplificato si svolge secondo le disposizioni di cui al Capo II del DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni.
- L'avvio del procedimento avviene mediante istanza di parte. Tutti i termini previsti dal DPR 447/98 decorrono dalla data di acquisizione del protocollo informatico generale del Comune, e contestuale protocollo dello SUAP.
- La domanda è acquisita al protocollo generale del Comune e al protocollo dello SUAP mediante immissione nell'Archivio Informatico. Entro il giorno successivo a quello di registrazione, il Responsabile del Procedimento, procede immediatamente all'immissione della domanda nella procedura informatica, creando il relativo fascicolo e rendendo immediatamente pubblica la notizia per chi accede all'Archivio Informatico secondo le procedure di cui al presente regolamento.
- La Struttura, ricevuta la domanda, invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati, anche attraverso certificazione elettronica, quando il Comune sarà attrezzato per riceverle, entro i termini e le modalità stabiliti nell'articolo 4 del DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni. Gli atti così acquisiti diventano parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 447/98.
- Quando il progetto presentato non è conforme agli strumenti urbanistici, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria, e di sicurezza del lavoro, e lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il Responsabile del Procedimento, può chiedere, motivatamente, al Responsabile Unico della struttura che convochi una conferenza di servizi disciplinata dall'articolo 14 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 5 del D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni.
- Il Comune provvede ad adeguare i regolamenti edilizi comunali alle procedure stabilite dal DPR 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/2000 ed alle norme del presente regolamento, al fine di omogeneizzare e semplificare le procedure edilizie, relativamente ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico.
- La Conferenza di Servizi si svolge secondo le disposizioni di legge.
- Oltre ai casi espressamente previsti dal D.P.R. 447/98 il Responsabile Unico della Struttura potrà convocare Conferenze dei Servizi, qualora:
- risulti improbabile il rispetto dei termini;
- risulti opportuno l'esame contestuale dei diversi aspetti dell'intervento soggetti ad autorizzazione.
- In apertura dei lavori, che avranno inizio non oltre mezz'ora dopo l'orario previsto dalla convocazione, il Responsabile Unico della Struttura in qualità di Presidente nomina il Segretario verbalizzante tra il personale dell'Ufficio Tecnico. La nomina deve risultare da atto scritto e registrata in apposito registro degli atti della Struttura.
- È istituito un archivio della Conferenza dei Servizi, con protocollo unico da pubblicare sull'archivio informatico della Struttura.
- Il Segretario verbalizza per sommi capi gli interventi dei convenuti e riassume per punti le deliberazioni assunte, registrando contestualmente i voti ottenuti dalle singole proposte.
- Al fine di consentire ai portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché ai portatori di interessi diffusi di partecipare alla conferenza di servizi, la convocazione della Conferenza di servizi deve essere resa pubblica mediante pubblicazione sui giornali locali a maggiore tiratura e pubblicazione sulla pagina web della Struttura, dovrà contenere il termine utile entro il quale detti soggetti dovranno inoltrare domanda al Responsabile Unico della Struttura. Nella domanda da presentare in carta semplice, dovranno essere indicati:
- generalità del/dei partecipanti;
- interessi e diritti vantati da rilevarsi nel procedimenti.
- Il Responsabile Unico della Struttura, qualora ravvisi la manifesta insussistenza dell'interesse vantato dai richiedenti in relazione al progetto presentato, farà pervenire ai soggetti di cui al precedente comma, motivato diniego per la partecipazione alla Conferenza di Servizi entro le 24 ore che precedono quella fissata per la prima riunione della Conferenza. In caso di silenzio nei termini sopra fissati, il soggetto richiedente è abilitato alla partecipazione.
- Qualora l'impresa si avvalga del procedimento mediante autocertificazione, si applicano i principi organizzativi dell'art. 6, D.P.R. 447/98, e dell'articolo 9 del presente regolamento.
- Per gli impianti a struttura semplice si applica l'art. 6, comma 6, del D.P.R. 447/98.
- La trasmissione di copia della domanda e della documentazione prodotta alla Regione, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche, è curata dal Responsabile Unico della Struttura.
- Contestualmente all'avvio del procedimento unico, mediante l'inserimento della domanda nell'archivio informatico e l'assegnazione del numero di protocollo secondo le modalità previste dall'articolo 9 del presente regolamento, il Responsabile del Procedimento competente per il rilascio del Permesso di Costruire dà inizio al procedimento per il rilascio della medesima.
- La richiesta di chiarimenti di cui al comma 5 dell'articolo 6 del D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni, è effettuata dal Responsabile del Procedimento, che partecipa anche all'audizione del soggetto interessato, e sottoscrive assieme al Responsabile Unico della Struttura e all'interessato il relativo verbale di accordo.
- In caso di procedura per impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri stabiliti dalla Regione, l'eventuale motivato dissenso, di cui al comma 6 del dpr 447/98 e succ. mod. e integr., deve essere espresso e comunicato dal Responsabile Unico della Struttura, sentito il Responsabile del Procedimento.
- In caso di formazione del silenzio assenso per gli impianti a struttura semplice di cui al precedente comma, o per gli altri impianti secondo le procedure di cui al comma 10 dell'articolo 6 del D.P.R.447/98 e succ. mod. ed integr., ove necessaria, il Permesso di Costruire viene rilasciato dal competente Responsabile del Servizio, previa istruttoria del Responsabile del Procedimento.
- La comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'impresa, nel caso di silenzio assenso previsto dal comma 10 dell'articolo 6 del D.P.R.447/98, può essere effettuata, dall'impresa medesima, alla struttura.
- Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore o omissione materiale suscettibili di correzione o integrazioni, il Responsabile Unico della Struttura, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale comunicazione alla competente Procura della Repubblica, dandone contemporanea comunicazione all'interessato.
- Alla riunione di cui al comma 13 dell'articolo 6 del D.P.R.447/98 e succ. mod. ed integr., partecipa il Responsabile Unico della Struttura.
- La Struttura che riceve la domanda, accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte ai sensi dell'articolo 6 comma 1.
- Successivamente la Struttura, avvalendosi del Responsabile del Procedimento, verifica la conformità urbanistica, ed avvalendosi anche di altre amministrazioni, il rispetto dei piani paesistici e territoriali, l'insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto.
- La Struttura può affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli del D.P.R. 447/98 e succ. mod. ed integr., per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi ed attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.
- Il collaudo viene eseguito nel rispetto della disciplina fissata dall'art. 9 del D.P.R. 447/98.
- Alle operazioni di collaudo partecipa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii., anche il Responsabile Unico della Struttura.
- Nel caso in cui sia necessario procedere alla riduzione in pristino e all'assunzione degli altri provvedimenti necessari, quando la certificazione di collaudo risulti non conforme all'opera, ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, si procede come previsto dal comma 9 dell'articolo 8 del presente regolamento.
- Il certificato di collaudo viene acquisito e conservato dalla Struttura.
- Per le spese da versare in relazione ai procedimenti disciplinati dal D.P.R.. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni si applica l'articolo 10 del medesimo decreto presidenziale.
- Al presente Regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, affinché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e alla L. 7.8.1990 n. 241.
- Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte della Giunta Comunale.