Regolamento spettacoli viaggianti
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI, CIRCHI EQUESTRI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO
SOMMARIO
- CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Determinazione delle aree
- Art. 3 - Concessione dell'area
- Art. 4 - Definizioni e categorie
- CAPO II - SPETTACOLI
VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTO
- Art. 5 - Attività degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento
- Art. 6. - Istanza di concessione
- Art. 7 - Rilascio della concessione dell'area
- Art. 8 - Durata e revoca della concessione
- Art. 9 - Responsabilità del concessionario
- Art. 10 - Tariffe e canoni
- Art. 11 - Deposito cauzionale
- Art. 12 - Sistemazione delle roulottes e dei carriaggi dei concessionari
- Art. 13 - Subingresso
- Art. 14 - Rappresentanza
- Art. 15 - Graduatoria
- Art. 16 Banchi e padiglioni dolciari
- CAPO III - ATTIVITÀ
CIRCENSI
- Art. 17 - Definizione delle attività circensi
- Art. 18 - Istanza di concessione
- Art. 19 - Criteri di concessione
- Art. 20 - Rilascio della concessione
- Art. 21 - Tariffe e canoni
- Art. 22 - Tutela degli animali
- CAPO IV MANIFESTAZIONI
OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
- Art. 23 - Definizione
- Art. 24 - Autorizzazione
- Art. 25 - Verifica di sicurezza dei luoghi sede della manifestazione
- Art. 26 - Disponibilità dell'area
- Art. 27 - Stand gastronomici
- Art. 28 - Utilizzo di sorgenti sonore
- CAPO V SANZIONI E
DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 29 - Sanzioni amministrative
- Art. 30 - Norma di rinvio
- Art. 31 - Entrata in vigore
- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
-
- Il presente Regolamento disciplina la concessione di aree pubbliche comunali per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri e delle manifestazioni di intrattenimento occasionale, nonché le modalità di svolgimento di tali attività in ossequio ai dettami della L. n° 337 del 18 marzo 1968 e s.m.i.
- ART. 2 - DETERMINAZIONE DELLE AREE
-
- Le attività di cui all’art. 1 sono espletate esclusivamente nelle aree all’uopo individuate al successivo art. 5, il cui elenco viene aggiornato ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.
- Le aree così individuate possono essere utilizzate, qualora se ne presenti la necessità, anche per finalità diverse da quelle indicate nel precedente articolo.
- ART. 3 - CONCESSIONE DELL'AREA
-
- Il provvedimento amministrativo di concessione per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1 è rilasciato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato, e determina l’obbligo al pagamento delle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico e per il servizio di smaltimento rifiuti.
- ART. 4 - DEFINIZIONI E CATEGORIE
-
- Per “pubblico spettacolo” si intende la prestazione artistica cui il pubblico assiste in forma passiva (es. concerti, rappresentazioni teatrali etc.).
- Per “pubblico trattenimento” si intende lo svago o divertimento cui il pubblico partecipa in forma attiva (es. balli, giostre etc.).
- Per “ spettacolo viaggiante” si intendono le
attività ricomprese nella L. n° 337 del 18 marzo 1968,
che le distingue in:
- attività spettacolari;
- trattamenti e attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso;
- parchi di divertimento, anche se operanti in maniera stabile.
- Per “circo equestre” si intendono uno o più padiglioni destinati ad ospitare spettacoli ed esibizioni di acrobati, pagliacci e/o animali ammaestrati.
- Per “parco divertimento” si intende si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante organizzate sulle aree pubbliche comunali.
- Per “attrazioni dello spettacolo viaggiante” si
intendono le singole installazioni distinte, secondo gli elenchi
emanati a cura del Ministero competente, in:
- grandi attrazioni
- medie attrazioni
- piccole attrazioni
- Le attrazioni definite “piccole”, funzionanti anche senza la presenza del titolare e/o personale, con un ingombro massimo di 3 m² (pugnometri, oroscopi etc.) non concorrono alla formazione di alcuna graduatoria. Il loro numero non è soggetto a limitazioni, compatibilmente con lo spazio disponibile.
- CAPO II - SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTO
- ART. 5 - ATTIVITÀ DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO
-
- Per lo svolgimento delle attività degli spettacoli
viaggianti e dei parchi di divertimento, come definiti
all’Art. 4 del presente Regolamento, vengono individuate le
seguenti aree:
- Piazza Martiri della Libertà;
- Via Appendino, dall’incrocio con Via Moretta al civico 9;
- Via Bollati nel tratto prospiciente Piazza Martiri della Libertà;
- Piazza San Francesco d’Assisi;
- Piazza Don Virginio Marchese;
- Piazzale del peso.
- L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare nuovi siti di collocazione degli spettacoli viaggianti a fronte del verificarsi di circostanze imprevedibili ed urgenti che non consentano l’utilizzo delle aree sopra individuate.
- Per lo svolgimento delle attività degli spettacoli
viaggianti e dei parchi di divertimento, come definiti
all’Art. 4 del presente Regolamento, vengono individuate le
seguenti aree:
- Art. 6 - ISTANZA DI CONCESSIONE
-
- Per svolgere l’attività di spettacolo viaggiante nelle aree individuate al precedente art. 5 occorre essere in possesso della concessione per l’occupazione di suolo pubblico e dell’autorizzazione di esercizio prevista dall’art. 69 del R.D. n° 773 del 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S.). Per ottenere detta autorizzazione occorre presentare istanza scritta al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
- Le domande pervenute in data successiva potranno venire accolte solo a condizione che vi siano ancora aree libere.
- Per la data farà fede il timbro postale di spedizione ovvero il protocollo di arrivo in caso di consegna diretta all’Ufficio Protocollo.
- Nell’istanza su carta legale devono essere indicati:
- le generalità del titolare dell'attività, sua residenza, codice fiscale o partita IVA;
- eventuale recapito, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico o di fax dove inoltrare le comunicazioni;
- la tipologia dell'attrazione o delle attrazioni che si intendono installare, secondo la denominazione risultante dalla licenza comunale con la specificazione dei diversi tipi di gioco e l’indicazione delle misure di ingombro compreso il vano cassa;
- la fotocopia dell’autorizzazione comunale di esercizio, valida per l’anno in corso, rilasciata dal Comune di residenza e, in caso di Società, copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- il periodo richiesto per l'installazione delle strutture, con l’esatta indicazione della data di inizio dell'attività;
- il numero delle roulottes di abitazione e dei mezzi di trasporto al seguito dell’attrazione;
- l'indicazione di eventuali lavori e delle modalità di manomissione del suolo comunale, ove essa si renda necessaria per l'installazione delle strutture;
- Nelle domande relative alle attrazioni consistenti in giochi di abilità o di fortuna che prevedono la vincita di premi deve essere specificato che non sono impiegati animali vivi.
- Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata all’istanza non corrispondessero a verità, al richiedente sarà immediatamente revocata la concessione. L’istruttoria delle domande è affidata all’Ufficio Polizia Municipale
- In caso di domande concorrenti si terrà conto delle
seguenti priorità, nell’ordine esposto:
- anzianità di frequenza nel Comune con la medesima attrazione;
- anzianità di data dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
- data di arrivo presso il Comune della domanda;
- In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio, che sarà effettuato presso l’Ufficio Polizia Municipale alla presenza degli esercenti ammessi al medesimo.
- Art. 7 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE DELL'AREA
-
- Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di responsabile del procedimento, provvede al rilascio della concessione delle aree per l’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante;
- L'interessato in caso di accoglimento dell'istanza per la
concessione dell'area dovrà produrre nei termini stabiliti
dall’Amministrazione la sottoelencata documentazione:
- copia conforme del certificato di collaudo statico in origine e/o della verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, elettrici ed idraulici dell'attrazione, sottoscritta da idoneo tecnico all’uopo abilitato. Nel caso di strutture che necessitino, per le loro caratteristiche costruttive e meccaniche utilizzati, di specifiche prove di collaudo, dovrà essere allegata la relativa certificazione;
- certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti a firma di professionista abilitato e dichiarazione a sensi della Legge n° 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i. per gli impianti elettrici (da produrre ad installazione avvenuta);
- In luogo della documentazione di cui al punto b), può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti, ai sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996;
- attestazione del numero e del tipo di estintori in dotazione, ove prescritti;
- fotocopia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione (valida per il periodo della manifestazione);
- autocertificazione antimafia, ai sensi della normativa vigente;
- Il titolare della concessione dovrà ottemperare alle eventuali ulteriori prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dalle altre Autorità all’uopo competenti, allegando le documentazioni richieste. La mancata integrazione alla domanda della documentazione richiesta comporterà la decadenza della concessione dell'area e nel caso di una pluralità di domande, la relativa assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.
- Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e igienico-sanitarie e delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenga opportuno impartire per motivi di pubblico interesse.
- Art. 8 - DURATA E REVOCA DELLA CONCESSIONE
-
- L'occupazione dell’area pubblica da parte degli esercenti il pubblico spettacolo ha carattere temporaneo ed è limitata al periodo indicato nella concessione.
- L’Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per inosservanza dei regolamenti comunali e di tutte le altre condizioni indicate nell’atto di concessione.
- L'occupazione dell’area pubblica può essere revocata per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico o in caso di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione debba disporre dell'area data in concessione. In caso di revoca della concessione è esclusa qualsiasi forma d’indennizzo.
- Con esclusione delle situazioni di forza maggiore, la cui attendibilità dovrà essere valutata ad insindacabile giudizio dell’Autorità Comunale, chiunque abbia ottenuto l’Autorizzazione e non si presenti ad occupare l’area assegnatagli oppure la abbandoni prima del termine stabilito o ancora sia stato oggetto del provvedimento di revoca dell’autorizzazione, avrà immediatamente azzerato il suo punteggio nella graduatoria.
- Art. 9 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
-
- Il concessionario risponde per il proprio operato e per quello di dipendenti e collaboratori, per eventuali danni a persone o cose, che si dovessero verificare nel periodo della concessione, in conseguenza ed in dipendenza del montaggio, dell'esercizio e dello smontaggio delle attrazioni, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.
- Ricade in capo al costruttore la responsabilità per eventuali difetti di fabbricazione ed all'esercente per l'eventuale usura dei congegni e meccanismi e per l'uso improprio e la cattiva installazione e/o manutenzione delle attrezzature.
- Il concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso i terzi, per tutti gli eventuali danni causati dall'esercizio dell'attività.
- Art. 10 - TARIFFE E CANONI
-
- La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante, ad eccezione del parco divertimenti della Salesea, è subordinata al pagamento del relativo canone, calcolato in ragione della superficie e della durata dell'occupazione, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale, e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti.
- Dell'avvenuto pagamento dei canoni, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi di controllo ogni volta che ne sarà fatta richiesta.
- Il pagamento deve essere effettuato, a pena di decadenza, con le modalità e nei termini comunicati dal Servizio comunale competente.
- Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà la revoca dell'autorizzazione, il non riconoscimento della partecipazione ai fini dell'anzianità e l'esclusione dell'operatore da nuove assegnazioni per almeno un anno.
- Nel caso che quanto sopra si ripeta due volte nel corso di un quinquennio, sarà anche azzerato il punteggio relativo all'anzianità di frequenza.
- Sono a totale carico degli operatori le spese per eventuali allacciamenti elettrici temporanei e quelle per i consumi idrici ed elettrici.
- L’area oggetto di concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture da 2 giorni prima fino a 2 giorni dopo il periodo di esercizio indicato nella licenza di cui all’art. 5.
- Per il parco divertimenti della Salesea, salvo diverse disposizioni, il periodo autorizzato va dal mercoledì precedente al mercoledì successivo la festa patronale
- I giorni di montaggio e smontaggio non sono assoggettati al canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico.
- Se l’occupazione viene effettuata per periodi maggiori sarà comunque dovuto il pagamento del canone per ogni giorno di occupazione effettivamente realizzato, computando anche il periodo indicato come esente, a meno che le operazioni di allestimento e sgombero dell’area non siano prolungate per cause indipendenti dalla volontà degli esercenti.
- Art. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE
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- A garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell’esercizio dell’attività, può essere richiesto un deposito cauzionale di € 500,00 da restituirsi al termine della concessione.
- Art. 12 - SISTEMAZIONE DELLE ROULOTTES E DEI CARRIAGGI DEI CONCESSIONARI
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- La sistemazione delle roulottes di abitazione dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto, avrà luogo nelle località appositamente indicate dall’Amministrazione Comunale e potrà essere effettuata entro i limiti temporali stabiliti nella concessione.
- Art. 13 - SUBINGRESSO
-
- Il trasferimento in proprietà o in gestione dell’attività dello spettacolo viaggiante per atto tra vivi e/o decesso del titolare comporta di norma il trasferimento dei diritti acquisiti dal cedente. Il subentrante conserverà il punteggio di anzianità maturato dal cedente.
- Il subentrante dovrà inoltre gestire l’attrazione per almeno tre anni prima di richiedere un eventuale cambio della stessa. Il trasferimento dovrà essere debitamente documentato allegando copia dell’atto di cessione, regolarmente registrato nonché copia dell’autorizzazione comunale con l’indicazione dell’attività rilevata.
- Art. 14 - RAPPRESENTANZA
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- In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione, il titolare dell’autorizzazione deve darne comunicazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, documentando la cause d’impedimento e richiedendo contestualmente l’autorizzazione a farsi rappresentare nell’esercizio, segnalando la durata e le generalità complete del rappresentante.
- Il rappresentante, se autorizzato, opera in nome e per conto del titolare.
- Il titolare della concessione che non presenti la comunicazione di cui sopra, incorrerà nella revoca immediata della concessione e nella esclusione da ulteriori concessioni per il futuro.
- Art. 15 - GRADUATORIA
-
- Per il parco divertimenti della Salesea l’Ufficio Polizia Municipale provvederà ad aggiornare ogni anno una graduatoria delle presenze, suddivisa per attrazioni e per luogo di installazione.
- Per ogni anno di frequenza della stessa attrazione nello stesso luogo viene attribuito 1 (uno) punto di anzianità.
- È data facoltà ai titolari delle attrazioni di variare le stesse nel tempo, pur conservando i diritti acquisiti di presenza, a condizione che le nuove attrazioni abbiano lo stesso ingombro di quelle che vanno a sostituire.
- Nel caso in cui le nuove attrazioni abbiano ingombri diversi, esse potranno essere installate solo a condizione che sia disponibile lo spazio necessario ed esse verranno inserite in graduatoria senza conservare i diritti di anzianità dell’esercente.
- L’assenza per un solo anno delle attrazioni già inserite in graduatoria, debitamente giustificata e preventivamente comunicata all’Ufficio Polizia Municipale, non pregiudica i diritti di anzianità per la specifica attrazione.
- L’assenza per due anni consecutivi, anche se debitamente giustificata e preventivamente comunicata, comporta automaticamente la perdita di tutti i diritti di anzianità per la specifica attrazione.
- Art. 16 - BANCHI E PADIGLIONI DOLCIARI
-
- Sono considerate attività complementari ai parchi divertimento i banchi ed i padiglioni dolciari.
- I banchi ed i padiglioni dolciari possono essere inseriti, previa presentazione di regolare domanda secondo quanto stabilito all’art. 6 del presente regolamento, nell’area del parco divertimenti.
- Essi dovranno comunque rispettare tutte le norme contenute nel presente regolamento nonché le norme che disciplinano il commercio su aree pubbliche e quelle in materia igienico-sanitaria.
- Alle domande dovranno essere allegate anche le fotocopie
relative a:
- autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- autorizzazione sanitaria relativa all’autobanco e/o padiglione.
- CAPO III - ATTIVITA’ CIRCENSI
- Art. 17 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ CIRCENSI
-
- Si definiscono attività circensi quelle previste dalla Legge n° 337 del 18 marzo 1968, dalla Circolare Ministeriale n° 4 del 4 giugno 1986 e s.m.i.
- La classificazione dei circhi richiedenti l’occupazione viene determinata dalla capienza degli stessi e dal numero dei dipendenti regolarmente occupati.
- Per lo svolgimento delle attività circensi vengono
individuate le seguenti aree, a seconda delle dimensioni
dell’attività circense e dell’effettiva durata
dell’occupazione:
- Piazza Martiri della Libertà;
- Piazzale del peso.
- La disponibilità dell’area è subordinata al verificarsi di eventi che ne interdicano l’occupazione per motivi di sicurezza, pericolosità o di qualunque altra causa, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.
- L’attendamento delle strutture circensi è soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione scientifica CITES di cui all’art. 4 comma 2 Legge n°150/92 e s.m.i.
- Art. 18 - ISTANZA DI CONCESSIONE
-
- Le domande, redatte in carta legale, dovranno pervenire
all'Amministrazione Comunale almeno novanta giorni prima della
manifestazione e non prima di 180 giorni specificando i seguenti
dati:
- le generalità del titolare dell'attività, sua residenza, codice fiscale o partita IVA;
- eventuale recapito, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico o di fax dove inoltrare le comunicazioni;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti il possesso della licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità, con i relativi estremi (da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto o inviare unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento); In caso di Società, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, con relativi estremi (da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto o inviare unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento);
- l’autodichiarazione di non aver mai subito condanne per la violazione dell’Art. 727 Codice Penale;
- il tempo per il quale è richiesta l’occupazione dell’area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli, i giorni antecedenti e successivi di occupazione necessari per l’effettuazione delle operazioni di installazione e disinstallazione;
- tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso, diametro del tendone ove avviene lo spettacolo, la capienza massima di spettatori ed il numero dei dipendenti regolarmente assunti;
- numero e dimensioni delle carovane, abitazioni, carriaggi ed ogni altro mezzo mobile necessario allo svolgimento dell’attività circense;
- eventuale presenza di animali e relativo impiego nello spettacolo;
- data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune;
- natura, programma ed orario degli spettacoli;
- ogni altra informazione che si ritenga utile produrre ai fini del rilascio della concessione.
- Il richiedente potrà inoltre allegare ogni altro atto o documento utile in suo possesso, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza.
- L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare gli idonei controlli in merito alle dichiarazioni rese, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni.
- Le domande presentate oltre il termine ultimo stabilito potranno essere prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale solo nel caso in cui le aree risultino disponibili per il periodo richiesto, e l'intempestività non impedisca di espletare la necessaria istruttoria.
- Le domande presentate in anticipo, ovvero prima di 180 giorni dall'inizio della manifestazione, saranno considerate come pervenute al 180° giorno dall'inizio della manifestazione.
- Le disposizioni del presente articolo valgono anche qualora lo spettacolo circense o di carattere similare venga svolgo su area privata.
- Le domande, redatte in carta legale, dovranno pervenire
all'Amministrazione Comunale almeno novanta giorni prima della
manifestazione e non prima di 180 giorni specificando i seguenti
dati:
- Art. 19 - CRITERI DI CONCESSIONE
-
- Il richiedente l’autorizzazione non italiano ed appartenente a paesi della Comunità Europea ha i medesimi diritti di un soggetto italiano.
- Il medesimo trattamento viene applicato a richiedenti extracomunitari a condizione di reciprocità tra i paesi salvo specifiche deroghe normative.
- Nel caso di domande concorrenti, l'area sarà assegnata al Circo che, su dichiarazione dell'Ente Nazionale Circhi, risulti avere ottenuto il minor numero di piazze negli ultimi dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.
- Sussistendo ancora la parità, si procederà all'assegnazione dell'area mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o loro incaricati.
- Sono esclusi dal sorteggio coloro che abbiano usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.
- L'Amministrazione Comunale si riserva di escludere dal sorteggio complessi che abbiano commesso infrazioni in occasione di precedenti concessioni.
- In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'area viene concessa al Circo che segue, secondo l'ordine di priorità di cui sopra.
- Art. 20 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE
-
- Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in qualità di responsabile del procedimento, provvede al rilascio della concessione delle aree per l’esercizio dell’attività circense.
- La concessione sarà rilasciata previo versamento del deposito cauzionale, fissato in € 500,00 in contanti presso gli uffici comunali.
- Il deposito dovrà essere versato almeno sette giorni prima dell'inizio dell'occupazione, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area e dei danni che venissero arrecati al patrimonio comunale.
- Nel caso in cui il concessionario rinunci all’occupazione dell'area, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato nelle casse comunali, salvo che la rinuncia sia determinata da motivi di forza maggiore, opportunamente documentati all'Amministrazione Comunale.
- Prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine
stabilito dall'Amministrazione Comunale, l'interessato dovrà
produrre la seguente documentazione:
- planimetria della struttura circense indicante: il numero e la disposizione dei posti, gli accessi principali e secondari, le uscite di sicurezza, i corridoi di passaggio e di servizio, le caratteristiche della centrale elettrica e della centrale termica, il posizionamento delle luce di sicurezza, i presidi mobili antincendio ed ogni altra notizia utile attinente la struttura medesima;
- la documentazione attestante le prove di carico delle gradinate sottoscritta da idoneo tecnico iscritto all'Albo;
- certificato di omologazione all'origine delle strutture portanti con riferimento alla stabilità con indicazioni dei massimi sovraccarichi ammissibili (vento e neve), e della relativa revisione annuale;
- schema dell'impianto elettrico e di illuminazione di sicurezza, con indicazione delle sezioni di impianto;
- certificato rilasciato da un Ente all’uopo abilitato o da un professionista iscritto all'Albo attestante la conformità di tutti gli impianti elettrici alle norme C.E.I.;
- certificato di prove di reazione al fuoco del materiale impiegato per la costruzione del telone, attestante le caratteristiche di idoneità dello stesso rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno o da altro laboratorio autorizzato;
- relazione tecnica sull'impianto termico indicante la potenzialità dell'impianto, il tipo di combustibile usato, la capacità e l'ubicazione del serbatoio, l'ubicazione degli organi di manovra e controllo, della serranda tagliafuoco nonché una dichiarazione comprovante l'esistenza di una adeguata distanza dal tendone e ciò nel rispetto dei combinati disposti delle circolari del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- relazione della consistenza e caratteristiche dei mezzi antincendio in dotazione;
- documentazione tecnica relativa agli impianti per la produzione del freddo per le piste di pattinaggio (non sono consentiti impianti con impiego di fluidi frigoriferi tossici);
- certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di un professionista abilitato e dichiarazione a sensi della Legge n° 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i., per gli impianti tecnologici (da produrre ad installazione avvenuta). In luogo di tale certificato, può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti, nel rispetto delle disposizioni del Ministero dell'Interno;
- dichiarazione circa il numero e il tipo di estintori in dotazione;
- fotocopia della polizza assicurativa R.C. (valida per il periodo di permanenza del circo), dalla quale risultino coperti eventuali danni a terzi;
- nulla osta S.I.A.E.;
- autocertificazione antimafia, a sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n° 490 del 8 agosto 1994, e del D.P.R. n° 252 del 3 giugno 1998, in data non anteriore a sei mesi.
- In luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 può essere prodotta copia del certificato di verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici da parte di tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996, valido per l'anno in corso.
- Il titolare dovrà inoltre adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dalle altre Autorità competenti.
- La mancata integrazione della domanda comporterà la decadenza dalla concessione dell'area ed eventualmente la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.
- L'autorizzazione sarà valida per il numero di spettatori risultante dal nulla osta di agibilità ministeriale ed a tale numero si farà riferimento, anche ai fini dell'eventuale imposizione dell'obbligo del servizio di vigilanza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n° 261 del 22 febbraio 1996, che ricorre per i circhi con capienza superiore a 500 posti.
- La licenza di cui all’art. 69 T.U.LP.S. verrà
rilasciata al richiedente o suo rappresentante e dovrà
contenere:
- il numero di rappresentazioni o di intrattenimenti per i quali viene rilasciata;
- gli orari di apertura e di chiusura dei locali dove si svolgono le attività di intrattenimento o di inizio e fine della manifestazione così come stabiliti insindacabilmente dall’Amministrazione Comunale;
- le prescrizioni che si ritenga di imporre nel pubblico interesse;
- il divieto di esporre oggetti o di mostrare attività contrari al buon costume e/o di arrecare pericolo agli spettatori;
- le date entro le quali è autorizzata l’occupazione di suolo pubblico per la permanenza dell’attività circense.
- Art. 21 - TARIFFE E CANONI
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- La concessione dell'area è subordinata al pagamento del canone previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti.
- Il canone di occupazione è calcolato in ragione della superficie e della durata.
- Art. 22 - TUTELA DEGLI ANIMALI
-
- L'attività circense deve svolgersi nel rispetto degli animali di qualunque specie impiegati che non devono essere sottoposti a maltrattamenti o crudeltà, né essere costretti a compiere attività lesive della dignità della propria specie.
- È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età.
- E’ consentito l’attendamento ai circhi che rispettano i criteri per l’utilizzo e la detenzione di animali domestici e selvatici enunciati nei disposti della Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente in data 10 maggio 2000.
- E’ fatto obbligo ai circhi attendati di attenersi alle seguenti disposizioni:
-
- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l’entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica;
- assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età, per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
- E’ consentita l’esposizione degli animali a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all’interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l’impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico ed animali, purchè sia garantita in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.
- Il circo che presenta l’istanza di attendamento
all’Ufficio Tecnico Comunale deve allegare la seguente
documentazione:
- documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo e le attività che vi si svolgono;
- elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- dichiarazione che attesti la capacità di assicurare l’assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l’assistenza veterinaria;
- planimetria con data e firma;
- piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- CAPO IV - MANIFESTAZIONI OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
- Art. 23 - DEFINIZIONE
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- Per manifestazione occasionale si intendono gli spettacoli tenuti in luogo pubblico o aperto al pubblico con finalità principale di trattenimento, con possibilità di attività secondarie quali vendita e somministrazione. A titolo esemplificativo si intendono tali i concerti, gli spettacoli teatrali e cinematografici, le feste di partito o di associazione, le feste popolari, le sagre ecc.
- È determinante il carattere di occasionalità e la rilevanza della manifestazione.
- Sono da intendersi non rilevanti quelle manifestazioni svolte in luoghi all’aperto e prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 80 cm. e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico.
- Quando si tratta di manifestazioni non rilevanti l’autorizzazione può essere sostituita da una denuncia di inizio attività, correlata dalle certificazioni di legge.
- L’esercizio di piano-bar, karaoke e simili, rientrando nella tipologia del pubblico trattenimento, è subordinato al rilascio della licenza di cui all’Art. 69 T.U.L.P.S.
- La relativa istanza dovrà essere presentata all’Autorità Comunale almeno 15 giorni prima dello svolgimento del trattenimento.
- Art. 24 - AUTORIZZAZIONE
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- La realizzazione di una manifestazione occasionale di pubblico spettacolo rilevante, in un locale o luogo all'aperto, è soggetta all’ottenimento di preventiva autorizzazione comunale.
- L’autorizzazione occorre anche se gli spettacoli o i trattenimenti sono organizzati da circoli privati, polisportive, ecc., quando per il numero degli invitati, per il tipo di pubblicità, per il pagamento del prezzo del biglietto di ingresso, sia da escludersi il carattere privato delle manifestazioni.
- Art. 25 - VERIFICA DI SICUREZZA DEI LUOGHI SEDE DELLA MANIFESTAZIONE
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- L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo, al chiuso come all’aperto, può essere rilasciata solamente dopo che il locale o le attrezzature installate siano state riconosciute idonee ed agibili ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità.
- A tal fine, il comune deve acquisire il prescritto parere di agibilità avvalendosi della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
- Non è necessaria la verifica di agibilità:
- per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone;
- per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione comunale o provinciale abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni;
- per le aree aperte con allestimento di palco o pedana per artisti di altezza inferiore a 80 cm., con installazione di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora in aree non accessibili al pubblico, in presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.;
- In tali casi, le verifiche e gli accertamenti in luogo della commissione sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o degli architetti o al collegio dei geometri o dei periti industriali che attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno del 19 agosto 1996.
- Le strutture e gli impianti devono essere certificati ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza. A tale scopo deve essere presentata al Comune prima dell’inizio della manifestazione, oppure essere tenuta sul luogo a cura dell’organizzatore, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge n° 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i., rilasciata dall’impresa che ha eseguito l’intervento e collaudo tecnico funzionale a firma di tecnico abilitato per gli impianti preesistenti, nonché conformità degli impianti di distribuzione del gas, se presenti.
- Art. 26 - DISPONIBILITÀ DELL'AREA
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- Le manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo all’aperto possono svolgersi su area pubblica o su area privata.
- Nel primo caso è necessario chiedere anche la concessione di suolo pubblico.
- Per ottenere l’autorizzazione alla manifestazione occorre avere la disponibilità delle aree private o l’autorizzazione per l’occupazione delle aree pubbliche interessate.
- Art. 27 - STAND GASTRONOMICI
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- Quando venga effettuata anche somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata una notifica tramite autocertificazione, ai sensi del D.G.R. 79/7605 del 26 novembre 2007.
- Alla notifica deve essere allegata la relazione tecnica prevista dallo stesso D.G.R. 79/7605 del 26 novembre 2007.
- Art. 28 - UTILIZZO DI SORGENTI SONORE
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- Nel caso di trattenimenti con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che comportino il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente normativa, occorre richiedere apposita autorizzazione, in deroga al Sindaco di Cardè, che potrà rilasciarla previo parere dell’A.R.P.A.
- È stabilito che le emissioni sonore si esauriscano in un arco di tempo limitato e comunque mai oltre le ore 24.00.
- La domanda di autorizzazione deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
- CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 29 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
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- Per l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione alle disposizioni del presente regolamento, si seguono le norme previste dalla Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i. e sono determinate tra un limite minimo di € 50,00 ed un limite massimo di € 1000,00 come stabiliti dall'art. 7 bis del D. LGS. n° 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall'art. 16 della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003.
- L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 Legge 689/81 è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ed i relativi proventi saranno introitati dal Comune.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie previste saranno aggiornate periodicamente, con delibera della Giunta Comunale, in misura pari alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, e comunque nei limiti editali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all’unità degli euro, in difetto qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi ed in eccesso qualora la cifra decimale sia uguale o superiore ai 50 centesimi.
- L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità
dell'infrazione commessa potrà adottare, previa diffida e/o
contestazione degli addebiti all'interessato, provvedimenti
amministrativi consistenti in:
- revoca del titolo concessorio o autorizzatorio in atto;
- incameramento totale o parziale della cauzione, quando questa sia dovuta;
- esclusione, fino ad un massimo di anni 5, del trasgressore dalle piazze del territorio comunale, limitatamente agli spettacoli viaggianti e ai circhi;
- riduzione del punteggio totale in proporzione all'infrazione commessa, limitatamente agli spettacoli viaggianti.
- Per qualsiasi infrazione accertata potrà comunque essere inflitto il richiamo scritto, che comporta il mancato riconoscimento, ai fini dell'anzianità, della partecipazione alla manifestazione a cui si riferisce l'infrazione.
- I suddetti provvedimenti sono adottabili anche cumulativamente.
- Art. 30 - NORMA DI RINVIO
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- Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative in materia di spettacoli viaggianti, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, al D. Lgs. 267/2000 ed a qualunque altra disposizione vigente di ordine civilistico o penalistico.
- Art. 31 - ENTRATA IN
VIGORE
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- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi e la sua ripubblicazione per quindici giorni consecutivi ai sensi del 6° comma dell'art. 70 dello Statuto Comunale.