Regolamento volontari protezione civile
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL
GRUPPO COMUNALE
DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 1
E' costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione
Civile, al quale possono aderire i cittadini di ambo i sessi
residenti nel Comune, che abbiano raggiunto la maggiore età,
allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o
vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in
attività di previsione, prevenzione e soccorso.
Articolo 2
L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di
apposita domanda in carta libera e all'accettazione della stessa da
parte del Sindaco.
Il Comune individua le forme più opportune per incentivare
l'adesione dei cittadini all'iniziativa.
L'iscrizione al gruppo presuppone la sussistenza di condizioni
generali di salute compatibili con l'attività da svolgere
nel gruppo. Pertanto il Sindaco, se lo riterrà opportuno,
potrà richiedere apposita dichiarazione medica che attesti
tale idoneità.
L'accettazione o il diniego motivato di iscrizione nel gruppo
è comunicato con provvedimento scritto.
Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di
cancellazione dal gruppo.
Gli iscritti sono cancellati qualora:
- non partecipino a più di una riunione o corso obbligatorio di aggiornamento, addestramento o esercitazione senza giustificato motivo;
- tengano un comportamento nei confronti degli altri volontari e dei cittadini esterni tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del gruppo;
- danneggino dolosamente mezzi e materiali in dotazione al gruppo.
I provvedimenti sono comunicati agli
interessati per iscritto.
La rinuncia all'iscrizione da parte del volontario deve essere
comunicata per iscritto al Sindaco ed ha effetto immediato.
I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che
ne certifica le generalità, l'appartenenza al gruppo ed ogni
altra informazione ritenuta utile ed opportuna.
Articolo 3
Il Sindaco è Responsabile unico del gruppo e nomina fra i
componenti del gruppo stesso uno o più coordinatori che
hanno la responsabilità del gruppo durante le sue
attività.
Articolo 4
Il gruppo dovrà partecipare a corsi di formazione,
aggiornamento, pronto intervento, primo soccorso e di protezione
civile organizzati dal Coordinamento Provinciale dei Volontari
presso ogni sede. Inoltre, chi lo desidera, potrà
partecipare ad esercitazioni, interventi a livello più ampio
o ad altri corsi di formazione, prevenzione ed aggiornamento dei
volontari (sempre organizzati dal Coordinamento Provinciale), con
l'ausilio di esperti della Prefettura, del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione,
della Croce Rossa Italiana, di professori universitari o di altri
Enti ed Organismi che per i compiti istituzionali cui attendono
siano ritenuti idonei.
Articolo 5
All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate
in relazione ai principali rischi cui il territorio è
soggetto.
Articolo 6
Il gruppo opera in emergenza alle dipendenze degli organi preposti
alla direzione ed al coordinamento degli interventi.
Articolo 7
Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle
attività menzionate nel presente articolo con impegno,
lealtà, senso di responsabilità e spirito di
collaborazione.
Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione
civile, alcuna attività contrastante con le finalità
indicate.
Nell'organizzazione del gruppo si terrà conto delle
attitudini dei singoli e della partecipazione acquisita o da
acquisire con i corsi di addestramento, di aggiornamento e
formazione.
L'iscrizione al gruppo comunale comporta:
- la partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento ed alle esercitazioni;
- l'assegnazione alle mansioni ritenute più opportune, secondo i rischi prevalenti anche in relazione alla singola professionalità o preparazione tecnica;
- la predisposizione alla singola disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità, in ausilio alle forze di protezione civile;
- il mantenimento in efficienza delle strutture, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati;
- la collaborazione con gli uffici comunali per l'individuazione dei rischi, sul territorio e per la predisposizione degli atti necessari riferiti al Piano Comunale di Protezione Civile.
Articolo 8
Ai volontari saranno garantiti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del
D.P.R. n. 613/94 nell'ambito delle operazioni di emergenza o di
simulazione di emergenza debitamente autorizzate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile -
i seguenti benefici:
- mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore, qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione;
- rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile.
Articolo 9
Il gruppo potrà integrare le proprie dotazioni con
equipaggiamento e mezzi speciali d'intervento forniti da Enti
Pubblici, privati o dal Coordinamento Provinciale dei Volontari di
Protezione Civile. Potrà altresì accettare donazioni
e contributi da parte dei medesimi soggetti.
Articolo 10
Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della
osservanza del presente regolamento.
Articolo 11
L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano
l'appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione
temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del
gruppo e, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale
espulsione.
Articolo 12
I volontari intervengono:
- su ordine del Sindaco o suo delegato che comunica la necessità di intervento al responsabile della squadra, il quale provvederà ad avvisare tutti gli interessati. Solo in caso di pericolo imminente, in assenza del Sindaco o suo delegato, il responsabile potrà provvedere alla convocazione dei volontari, dandone avviso all'Amministrazione Comunale nel più breve tempo possibile.
- In collaborazione con il Coordinamento Provinciale dei Volontari di Protezione Civile, regolarmente costituito con presa d'atto dello statuto da parte della Giunta Provinciale di Cuneo, per operazioni od esercitazioni a livello collettivo, intercomunali, provinciale, nazionale o internazionale.
Si precisa che la partecipazione alle
operazioni menzionate al punto 2), riveste ovviamente carattere
facoltativo.