Regolamento polizia rurale
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE
Approvato con D.C.C. n. 3 del 30/03/2009
INDICE
- LIMITI DEL REGOLAMENTO
– GENERALITA’
- Art. 1 - LIMITI DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
- Art. 3 - DISIMPEGNO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
- Art. 4 - ORDINANZE DEL SINDACO
- CAPO II - CURA DEL
BESTIAME
- Art. 5 - PASCOLO DEL BESTIAME
- Art. 6 - PASCOLO LUNGO LE STRADE ED IN FONDI PRIVATI
- Art. 7 - PASCOLO IN ORE NOTTURNE
- Art. 8 - ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIE DI BESTIAME
- Art. 9 - TRANSUMANZE
- Art. 10 - ABBEVERATOI
- Art. 11 - IGIENE DELLE STALLE
- Art. 12 - CONCIMAIE
- Art. 13 - CANI A GURDIA DI EDIFICI RURALI
- CAPO III - MALATTIE DEL
BESTIAME
- Art. 14 - OBBLIGO DI DENUNCIA
- Art. 15 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE
- Art. 16 - SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE
- CAPO IV - COLTURE
AGRARIE
- Art. 17 - COLTURE AGRARIE - LIMITAZIONI
- Art. 18 - ARATURA DEI TERRENI
- Art. 19 - IRRIGAZIONE DEI TERRENI
- Art. 20 - SPIGOLATURE E RASPOLATURE
- Art. 21 - DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI
- Art. 22 - FONDI INCOLTI
- Art. 23 - CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE
- Art. 24 - USO DI PRODOTTI FITOSANITARI
- Art. 25 - ACCENSIONE DI FUOCHI
- CAPO V - MALATTIA DELLE
PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA
- Art. 26 - OBBLIGO DI DENUNCIA
- Art. 27 - DIVIETO DELLA VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMENTI
- Art. 28 - GRANTURCO
- CAPO VI - STRADE DI USO
PUBBLICO
- Art. 29 - STRADE PUBBLICHE
- Art. 30 - STRADE CONSORTILI E VICINALI
- Art. 31 - FABBRICATI, MURI ED OPERE DI SOSTEGNO IN PROSSIMITÀ DI STRADE
- Art. 32 - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI
- CAPO VII - ACQUE
- Art. 33 - ACQUE
- Art. 34 - DERIVAZIONE E CUSTODIA DELLE ACQUE
- Art. 35 - DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE
- Art. 36 - ARGINATURA
- Art. 37 - DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI
- Art. 38 - POZZI DI IRRIGAZIONE
- CAPO VIII -
SANZIONI
- Art. 39 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI
- Art. 40 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO
- Art. 41 - INESECUZIONE DI ORDINANZA
- Art. 42 - SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE
- Art. 43 - SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 44 - RISARCIMENTO DEI DANNI
- CAPO IX - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
- Art. 45 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
- Art. 46 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
- CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA’
- ART. 1 - LIMITI DEL REGOLAMENTO
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- Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale esterna al centro abitato.
- Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
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- Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l’applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell’interesse generale della coltura agraria e della vita sociale nelle campagne.
- Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.
- Art. 3 - DISIMPEGNO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
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- Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di polizia municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. a norma dell’art. 221 del Codice Penale.
- Art. 4 ORDINANZE DEL SINDACO
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- Al Sindaco, oltre ai poteri che, ai sensi del D. Lgs. n°267/2000, sono demandati in materia edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell’art. 378 della Legge n° 2248/1865, allegato F, e del vigente Codice della Strada (D. Lgs. n° 285/1992) e s. m. i.
- Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l’adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti in base alle quali è fatta l’intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.
- CAPO II - CURA DEL BESTIAME
- Art. 5 - PASCOLO DEL BESTIAME
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- Il bestiame al pascolo deve essere custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
- Risponde della mancata o insufficiente custodia del bestiame il proprietario o conduttore dallo stesso incaricato.
- Art. 6 - PASCOLO LUNGO LE STRADE ED IN FONDI PRIVATI
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- Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.
- Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.
- Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame o conduttore dallo stesso incaricato, sorpreso a far pascolare bestiame su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.
- Art. 7 - PASCOLO IN ORE NOTTURNE
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- Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.
- Art. 8 - ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIE DI BESTIAME
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- Il transito delle mandrie di bestiame di qualsiasi specie, ai sensi degli art. 15 e 184 del Codice della Strada (D. Lgs. n° 285/1992), è consentito esclusivamente sulle strade classificate come locali.
- Le mandrie di animali, fino ad un numero massimo di cinquanta capi, quando circolano sulle strade, possono essere condotte da un singolo guardiano.
- Le mandrie di animali superiori a cinquanta capi devono essere frazionate in gruppi con opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione veicolare; ogniuno di tali gruppi deve essere inferiore alle cinquanta unità e condotto da un guardiano.
- Nel percorrere le strade, i conduttori delle mandrie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori al pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alla sede stradale e comunque non occupando spazio superiore alla metà della carreggiata..
- Nelle vie e piazze del centro abitato è vietata la sosta delle mandrie.
- Art. 9 - TRANSUMANZE
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- I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono prendere preventivi accordi con gli Uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transumare.
- I proprietari, in tempo utile, trasmetteranno all'Ufficio Comunale competente la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.
- Art. 10 - ABBEVERATOI
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- E' vietato lasciare scendere per le strade il bestiame ad abbeverarsi in fossi e canali laterali a meno che siano stati costruiti appositi abbeveratoi, previa autorizzazione della competente Autorità.
- Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato ed immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
- Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.
- Art. 11 - IGIENE DELLE STALLE
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- Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato ed intonacate.
- Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.
- E' vietato tenere il pollame nelle stalle in comunanza con altro bestiame.
- Art. 12 - CONCIMAIE
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- Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia con platea impermeabile, lontana da corsi d'acqua, costruita in conformità delle previsioni di legge.
- Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.
- Art. 13 - CANI A GURDIA DI EDIFICI RURALI
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- I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena di lunghezza non inferiore a 5 metri, al fine di garantirne l’opportuna libertà di movimento. Deve essere loro fornito un idoneo ricovero dal freddo e dalle intemperie. Nella stagione estiva dovrà essere loro garantita una sufficiente zona d’ombra dove ripararsi nelle ore più calde.
- Tutti i cani devono essere tatuati o dotati di microchip a norma delle vigenti disposizioni.
- I proprietari dei cani dovranno richiamarli colla massima sollecitudine a sé, non appena abbiano avvertito che la presenza dei cani stessi ed il loro abbaiare ed avvicinarsi alle persone, incuta timore alle persone medesime.
- Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia del bestiame e per la caccia.
- CAPO III - MALATTIE DEL BESTIAME
- Art. 14 - OBBLIGO DI DENUNCIA
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- I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.
- Art. 15 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE
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- Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
- I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.
- Art. 16 - SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE
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- L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserIo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 mediante conferimento a ditte convenzionate.
- CAPO IV - COLTURE AGRARIE
- Art. 17 - COLTURE AGRARIE - LIMITAZIONI
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- Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
- Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.
- Art. 18 - ARATURA DEI TERRENI
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- I frontisti delle strade pubbliche, consortili e vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.
- Art. 19 - IRRIGAZIONE DEI TERRENI
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- L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale da non dare luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque lanciate con irroratori a pioggia.
- Art. 20 - SPIGOLATURE E RASPOLATURE
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- Appartengono al proprietario del terreno non solo i frutti attaccati agli alberi, ma anche quelli caduti al suolo dalle piante purché la caduta avvenga nel terreno stesso.
- I frutti pendenti dai rami sporgenti sul terreno altrui, o sulle pubbliche vie e piazze, appartengono rispettivamente al proprietario del terreno su cui il ramo sporge ed al primo raccoglitore.
- Al termine del raccolto, ed ove ciò non sia stato espressamente vietato dal proprietario del fondo con appositi cartelli ben visibili, é ammessa la raccolta sul terreno dei frutti o prodotti rimasti.
- Sempre che i proprietari non si oppongano, é ammessa anche la raccolta di ramoscelli di legna secca nei boschi.
- Art. 21 - DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI
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- E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del C. P. eccetto il passaggio su strade, viottoli e sentieri, purché non vengano danneggiate le colture in atto.
- Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo medesimo. Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla Legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 - 842 C.C.
- Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.
- E’ vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agrosilvopastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.
- Art. 22 - FONDI INCOLTI
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- I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.
- I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità.
- È facoltà del Sindaco, qualora cause particolari mettessero in pericolo l’incolumità pubblica, imporre con apposita ordinanza lavori urgenti di manutenzione straordinaria.
- In caso di trascuratezza o di inadempienza dei proprietari nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a proprie spese rivalendosi poi delle spese anticipate a carico degli inadempienti, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
- Art. 23 - CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE
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- E' fatto obbligo, a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, cartelli recanti ben visibile la scritta « terreno avvelenato» o simile.
- Art. 24 - USO DI PRODOTTI FITOSANITARI
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- L'uso dei prodotti fitosanitari deve avvenire nel pieno rispetto delle norme specifiche che regolamentano la materia. Durante l'utilizzo di questi prodotti devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad escludere qualsiasi molestia e ad impedire la dispersione del prodotto nei fondi limitrofi.
- Lo smaltimento delle confezioni contenenti il prodotto deve avvenire nei modi stabiliti dalla legislazione di settore.
- Art. 25 - ACCENSIONE DI FUOCHI
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- Non si può dare fuoco alla campagna, a distanza inferiore a metri 200 (duecento) dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.
- Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni, pericoli o disturbi.
- CAPO V - MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA
- Art. 26 - OBBLIGO DI DENUNCIA
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- Per ciò che concerne la difesa contro le malattie
delle piante deve essere eseguito quanto segue:
- nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
- salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
- Per ciò che concerne la difesa contro le malattie
delle piante deve essere eseguito quanto segue:
- Art. 27 - DIVIETO DELLA VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMENTI
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- E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di esse e/o di sementi destinate alla coltivazione.
- E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente per territorio.
- Art. 28 - GRANTURCO
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- Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granturco devono essere consumati non oltre il mese di aprile.
- CAPO VI - STRADE DI USO PUBBLICO
- Art. 29 - STRADE PUBBLICHE
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- E' vietato fare opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade pubbliche in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.
- E' pure vietato con i mezzi agricoli, con gli strumenti agrari, conducendo a strascico materiali di qualunque sorta e dimensione, ed in qualsiasi altro modo danneggiare il sedime stradale e/o i manufatti di pertinenza delle strade pubbliche.
- I proprietari o gli utilizzatori dei fondi confinanti con le strade pubbliche devono manutenere le ripe dei fondi stessi in modo tale da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale (aratura dei campi troppo vicina alla strada).
- Essi devono impedire inoltre la caduta di massi o altro materiale sulla strada.
- A loro compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento e/o sfalcio delle erbe e degli arbusti infestanti.
- Art. 30 - STRADE CONSORTILI E VICINALI
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- I consorzi stradali formati per la manutenzione delle strade consortili sono tenuti ad assicurarne periodicamente la manutenzione.
- Tanto per i lavori di manutenzione ordinaria quanto per quella straordinaria che interessino le strade consortili, deve essere data comunicazione scritta al Sindaco.
- La manutenzione delle strade vicinali è a carico dei proprietari dei fondi antistanti interessati.
- L'Amministrazione Comunale partecipa alle spese dei consorzi di pubblica utilità nella misura stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi della vigente normativa.
- È facoltà del Sindaco, qualora cause particolari mettessero in pericolo l’incolumità dei veicoli e/o dei pedoni circolanti sulle strade consortili, vicinali ed altre di uso pubblico, imporre con apposita ordinanza lavori urgenti di manutenzione straordinaria.
- In caso di trascuratezza o di inadempienza del consorzio stradale o dei proprietari interessati nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a proprie spese rivalendosi poi delle spese anticipate a carico degli inadempienti, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
- Art. 31 - FABBRICATI, MURI ED OPERE DI SOSTEGNO IN PROSSIMITÀ DI STRADE
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- I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
- il Sindaco, nei casi contingibili ed urgenti per la tutela della pubblica incolumità, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese del proprietario, di fabbricati e di muri che minacciano rovina.
- in caso di inadempienza nel termine prefissato, l’autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d’ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
- la costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade, la costruzione o riparazione è a carico dell’Ente proprietario della strada.
- Art. 32 - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI
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- I proprietari di fondi antistanti le strade pubbliche, consortili, vicinali ed altre di uso pubblico sono obbligati, a proprie spese, a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e/o danneggiare le strade stesse ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.
- I proprietari hanno anche l’obbligo di rimuovere con sollecitudine dalle strade foglie, ramaglie o alberi caduti per effetto di intemperie o altre cause.
- I proprietari sono inoltre tenuti a rimuovere gli apparati radicali delle piante che, infilandosi sotto il sedime stradale, lo possano sollevare e/o danneggiare.
- È facoltà del Sindaco, qualora cause particolari mettessero in pericolo l’incolumità dei veicoli e/o dei pedoni circolanti sulle strade pubbliche, consortili, vicinali ed altre di uso pubblico, imporre con apposita ordinanza lavori urgenti di rimozione di rami sporgenti e radici.
- In caso di trascuratezza o di inadempienza dei proprietari interessati nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a proprie spese rivalendosi poi delle spese anticipate a carico degl'inadempienti, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
- CAPO VII - ACQUE
- Art. 33 ACQUE
-
- Ai fini del presente Regolamento le acque che scorrono nel
territorio del Comune di Cardè vengono suddivise in:
- acque pubbliche
- acque di interesse pubblico
- acque private
- Sono acque pubbliche tutte le acque sorgenti e fluenti, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudini ad usi di interesse generale e pubblico.
- Sono considerate pubbliche nel territorio di Cardè, le
acque di:
- Fiume Po
- Rio Tepice
- Rio Ghiandonello
- Bealera delle Budre
- Rio Cantogno
- Rio Lessia.
- Rio Cionchea
- Rio Lessia.
- E' fatto assoluto divieto di eseguire opere di qualsiasi natura da parte di privati sui corsi delle citate acque pubbliche nè sugli scolmatori.
- E' fatto divieto assoluto a chiunque di effettuare derivazioni, apportare qualsiasi variazione od innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, escavamenti di canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere ancorchè instabili, senza averne ottenuta preventiva autorizzazione scritta dalle competenti autorità.
- Sono a carico degli Enti competenti le opere che per qualsiasi causa si rendessero necessarie.
- Sono acque di interesse pubblico le acque che per portata, ampiezza del bacino imbrifero ed in relazione al sistema idrografico assumono interesse in una zona limitata e per numero limitato di utenti.
- Sono di interesse pubblico nel territorio di Cardè le
acque dei consorzi irrigui di:
- Bealerassa
- Tepice/Poetto
- Riondino
- Palocchera
- Poisino
- Canale del Molino.
- La manutenzione dei canali e delle altre opere destinate alla irrigazione ed allo scolo delle acque, è a carico dei consorzi secondo le modalità regolamentari del consorzio stesso.
- I consorzi, a loro totale carico, dovranno comunque: a) provvedere ad assicurare il regolare deflusso delle acque senza alterarne il corso, tenendo costantemente sgombri i canali da erbe, arboscelli, cespugli e da ogni altra cosa che possa, anche minimamente costituire ostacolo al libero scorrere delle acque. b) pulire almeno una volta l'anno i canali e provvedere all'eliminazione del materiale di risulta e di spurgo.
- Tanto per i lavori di manutenzione ordinaria quanto per quella straordinaria, che interessino i corsi d’acqua di interesse pubblico, deve essere data comunicazione scritta al Sindaco anche da uno solo dei proprietari interessati.
- È facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere contributi ai consorzi e/o proprietari di fondi antistanti e partecipanti ai lavori di qualsiasi natura eseguiti per il corretto scorrere delle acque aventi natura di interesse pubblico.
- Sono acque private nel territorio di Cardè le acque che scorrono nei fossi di scolo non elencate fra le "acque pubbliche" e "acque di interesse pubblico".
- Sono altresì acque private le acque che si dipartono dai consorzi irrigui e scorrono nei canali irrigui. E' canale irriguo un corso d'acqua di ridotte dimensioni atto alle irrigazioni del terreno agricolo.
- La manutenzione dei citati fossi è a totale carico dei proprietari dei fondi attraversati.
- I proprietari dovranno: a) provvedere ad assicurare il regolare deflusso delle acque senza alterarne il corso tenendo costantemente sgombri i fossi da erbe, arboscelli, cespugli e da ogni altra cosa che possa, anche minimamente, costituire intralcio al libero scorrere delle acque; b) pulire almeno una volta all'anno i fossi e provvedere, a loro totale carico, all’eliminazione del materiale di spurgo.
- È facoltà del Sindaco, qualora cause particolari come pericoli di allagamenti o depositi di materiali che mettessero in pericolo l'igiene pubblica, richiedere lavori di straordinaria manutenzione e/o pulizia dei corsi d’acqua inseriti nelle categorie “acque di interesse pubblico” e “acque private”.
- Ai fini del presente Regolamento le acque che scorrono nel
territorio del Comune di Cardè vengono suddivise in:
- Art. 34 - DERIVAZIONE E CUSTODIA DELLE ACQUE
-
- Sono vietate le derivazioni abusive, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua. la posa di tronchi d’alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei torrenti e canali irrigatori od industriali e di fare opere che rendano malagevoli i passaggi sulle sponde destinati alla sorveglianza e custodia delle acque.
- Sono vietate le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei; è vietata inoltre la piantagione di alberi a distanza minore di 1 metro, misurato in orizzontale, dai piede dell'argine e comunque non oltre il ciglio superiore delle sponde così come meglio specificato negli schemi grafici qui di seguito rappresentati.
- Fanno eccezione le piantagioni che si inoltrino nel fiume Po, per le quali si applica la distanza di mt 4 (quattro) come prevista dall’art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n° 523 lettera f).
Per gli alberi di
alto fusto, si deve rispettare la distanza di metri 1 dal ciglio
superiore della sponda con interdistanza di metri 5, come
indicato nello schema seguente.- I piantamenti di alto fusto esistenti alla data di approvazione e di esecuzione del presente regolamento che si trovano a distanza minore di quella fissata, dovranno essere abbattuti quando il diametro delle piante, misurato all'altezza di metri 1,30 dal suolo, avrà raggiunto la lunghezza di centimetri 45 (quarantacinque).
- E', di norma, vietato l'intubamento dei fossi di scolo salvo casi particolari da valutarsi di volta in volta. L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco con vincolo di precarietà, previo parere della Commissione Edilizia Comunale.
- Ai fini della corretta individuazione dei corsi d'acqua sopra citati al presente Regolamento viene allegata planimetria in scala 1:10.000
- Art. 35 - DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE
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- I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
- Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
- Art. 36 - ARGINATURA
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- I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime e ad evitare ogni guasto alla sede stradale e sue pertinenze.
- Art. 37 - DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI
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- Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.
- Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
- Per la distanza degli alberi di alto fusto è
necessario arretrarsi di almeno 16 (sedici) metri dalla linea di
confine*;
per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno 3 (tre) metri;
per le viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno 1 (uno) metro. - I pioppi esistenti messi a dimora a distanza inferiore a quelle sopra previste, dovranno essere abbattuti e non più sostituiti, entro dieci anni dalla messa a dimora.
- Sono fatti salvi gli accordi fra le parti che prevedono distanze diverse da quelle indicate.
- In ogni caso la distanza minima degli alberi di alto fusto
dalle strade pubbliche o di uso pubblico non dovrà mai
essere inferiore a m. 6 (sei).
*N.B.Il confine deve essere sempre inteso tra proprietà private, anche se non contigue, come nel caso di interposta proprietà pubblica, strade, canali, ecc.
- Art. 38 - POZZI DI IRRIGAZIONE
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- E’ vietato usare pozzi per l’irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell’acqua senza le previste autorizzazioni regionali e comunali.
- I pozzi, le cisterne e simili devono essere opportunamente segnalati ed avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.
- CAPO VIII - SANZIONI
- Art. 39 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI
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- Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
- Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno
punite con sanzione amministrativa pecuniaria così
definita:
Tabella sanzioni amministrative Articolo Minimo (euro) Massimo (euro) Oblazione (euro) 5-6-7-8-19-20-27-32-35-36-37 50 300 100 9-10-11-13-18-21-22-25-28 100 600 200 12-15-29-30-31-33-34-38-41 200 1200 400 16-23-24 500 3000 1000
- Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissato la misura.
- Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perchè non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Art. 40 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO
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- Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può, con apposita ordinanza, ingingere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e disporre, allorquando ne ricorrono i presupposti, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
- Art. 41 - INESECUZIONE DI ORDINANZA
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- Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della Legge 267/2000 (T.U.E.L.), salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione prevista all’art. 39.
- Art. 42 - SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE
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- I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
- Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
- In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge n° 689/1981 e del D.P.R. n° 571/1982.
- Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.
- Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all’autorità competente.
- Art. 43 - SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
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- Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal
presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una
concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la
sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi
seguenti:
- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
- La sospensione può avere una durata massima di gg. 30.
- La sospensione si protrarrà fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.
- Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal
presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una
concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la
sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi
seguenti:
- Art. 44 - RISARCIMENTO DEI DANNI
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- Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 36 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.
- CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Art. 45 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
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- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi e la sua ripubblicazione per quindici giorni consecutivi ai sensi del 6° comma dell'art. 70 dello Statuto Comunale.
- viene abrogato il vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con D.C.C. n° 8 del 26/01/1994 e successive modifiche e integrazioni, così come tutti gli usi e le consuetudini in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.
- Art. 46 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
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- Copia del presente regolamento verrà inserita nella raccolta dei regolamenti a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, a norma dell'art. 22 della Legge n° 241/1990.
- Contemporaneamente alla ripublicazione del regolamento di cui al precedente art. 45, verrà pubblicato all'Albo Pretorio ed in altri luoghi consueti apposito manifesto annunciante detta ripubblicazione.