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Regolamento polizia mortuaria

Comune di Cardè

Provincia di Cuneo


REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

(IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285)
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 in data 22/04/1991
Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni di cui ai verbali di deliberazione del Consiglio Comunale di Cardè nn. 50/1991 - 65/1991 - 7/1992 - 26/1994 - 55/1999 e 22/2005, esecutive ai sensi di legge.

CAPO I - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Articolo 1

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Articolo 2
Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 3
Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7
Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 8
E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 9
Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 10

CAPO II - TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 11

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14
I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 15

Articolo 16
Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 17
I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Articolo 18
I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Articolo 19
Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del luogo nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Articolo 20

Articolo 21
Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 22

Articolo 23
Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'Articolo 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L..

Articolo 24
Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 25
Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'Articolo 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 26

CAPO III - INUMAZIONI

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29
Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 30
Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Articolo 31

Articolo 32
Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 33

Articolo 34
Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 35

CAPO IV - TUMULAZIONI (Sepolture private)

Articolo 36

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

Articolo 37
Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40
Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi i familiari delle persone concessionarie, fino al completamento della capienza del sepolcro.
Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purchè si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell'Articolo 86 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Articolo 41

Articolo 41 bis

Articolo 42

Articolo 43
Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Articolo 43 bis

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46
Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 49
La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Articolo 49 bis
Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro due anni dalla concessione. Trascorso tale temine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 50

Articolo 51
Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54
Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'Articolo 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'Articolo 53 del presente Regolamento.

Articolo 55

Articolo 56

Articolo 57
Nei casi di esumazioni o di estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Articolo 58

Articolo 59

Articolo 60

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 63

Articolo 64
(Abrogato)

Articolo 65

Articolo 66
L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO VII - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Articolo 67

Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune e con un aumento del 50% della tassa di concessione di cui al precedente Articolo 38. Tale aumento non si applica ai non residenti deceduti fuori dal Comune ma che abbiano risieduto o dimorato nel Comune per almeno 10 anni.

Articolo 68
Il cimitero comprende:

Articolo 69

Articolo 70
Il responsabile del servizio:

Articolo 71
Il custode del cimitero:

Capo VIII - NORME DI SERVIZIO

Articolo 72

Articolo 73

Articolo 73 bis
Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica (legge 5-3-1963, n. 292, D.P.R. 7-9-1975, n. 1301 e circolare ministeriale n. 52 del 9-8-1982).

Articolo 74
Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò non abbiano a subire danni di sorta.

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 77

Articolo 78

Articolo 79

Articolo 80

CAPO IX - POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 81
Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Articolo 82
I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena ed al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano, da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Articolo 85

Articolo 86
Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Articolo 87
Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Articolo 88
E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Articolo 89
Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Articolo 90
Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidata ad uscirne immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X - CONTRAVVENZIONI

Articolo 91

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'Articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 92

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Articolo 93
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Allegato A) - TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N.

Natura della concessione

Importo

1

Pel collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno

GRATUITE

2

Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo

GRATUITE

3

Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine

GRATUITE

Allegato B) - TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.

Indicazione dei servizi

Importo

1

Esumazione o estumulazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesta dai "privati"

-

2

Tumulazione di feretro

-

3

Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria

-

4

Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune

-

5

Estumulazione di feretro

-

6

Iniezioni conservative

-

7

Esumazione e estumulazione straordinaria e tumulazione contemporanea

-
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