Regolamento polizia mortuaria
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE
(IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N.
285)
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 in data
22/04/1991
Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni di cui ai
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale di Cardè nn.
50/1991 - 65/1991 - 7/1992 - 26/1994 - 55/1999 e 22/2005, esecutive
ai sensi di legge.
CAPO I - DEPOSIZIONE DEI
CADAVERI NEL FERETRO
Articolo 1
Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg.
del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere
rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
Articolo 2
Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere
chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti
nell'atto del parto.
Articolo 3
Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere
vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.
Articolo 4
- I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.
Articolo 5
- Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto, impressa a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
- Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.
- Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo si rinvia agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 e che si intendono riportati.
Articolo 6
- Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.
- Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
Articolo 7
Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in
duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del
cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di
Stato Civile.
Articolo 8
E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per
malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla
morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che
essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la
salute pubblica.
Articolo 9
Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità
Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei
mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
Articolo 10
- E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
- Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
CAPO II - TRASPORTO DEI
CADAVERI
Articolo 11
Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico
del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio
Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285.
Articolo 12
- Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
- L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
- Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.
Articolo 13
- Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
Articolo 14
I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici
o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al
deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in
modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di
vita.
Articolo 15
- Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. 285/1990, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Sindaco non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.
Articolo 16
Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere
è portatore di radioattività, il Coordinatore
Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la
destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie
misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare
la contaminazione ambientale.
Articolo 17
I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più
breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al
cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono
eseguite funzioni religiose.
Articolo 18
I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né
possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.
Articolo 19
Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato
ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro
definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco
del luogo nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al
rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente
articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in
altro Comune.
Articolo 20
- Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'Articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
- Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
Articolo 21
Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà
farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per
via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria
del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre
località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I
necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non
sarà stata consegnata all'incaricato
dell'accompagnamento.
Articolo 22
- Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'Articolo 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
- Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Articolo 23
Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere
accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale
l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del
cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di
registrazione di cui all'Articolo 70 del presente regolamento. Le
eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto
ove il feretro potrà restare depositato per il tempo
strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del
Coordinatore Sanitario della U.S.S.L..
Articolo 24
Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un
feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il
convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto
è possibile, percorrere la strada più corta.
Articolo 25
Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il
territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati
all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per
quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto
dall'Articolo 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Articolo 26
- Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
- Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
CAPO III - INUMAZIONI
Articolo 27
- Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
- Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
Articolo 28
- Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
- Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
Articolo 29
Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di
profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che
vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la
terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella
affiorata dalla profondità venga alla superficie.
Articolo 30
Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni
di età debbono avere nella loro parte più profonda (a
m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono
distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per
i cadaveri fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere
nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m.
1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da
ogni lato.
Articolo 31
- Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
- Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
- Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
- Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
- E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Articolo 32
Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in
cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre;
soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere
chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
Articolo 33
- Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente Articolo 29.
- Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
- E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.
Articolo 34
Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei
campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole
aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le
tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la
superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure
arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di
maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti
alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di
inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo
sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di
quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e
seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente
vietata qualsiasi opera muraria.
Articolo 35
- Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicati nell'allegata Tabella A) previo pagamento della relativa tassa.
- Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
- Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.
CAPO IV - TUMULAZIONI
(Sepolture private)
Articolo 36
Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
- aree per tombe di famiglia o monumentali;
- tombe o forni o loculi individuali;
- nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.
Articolo 37
Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b)
del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice
cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai
requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990,
n. 285.
Articolo 38
- Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'Articolo 36 sono fissate con deliberazione della Giunta comunale. Per le concessioni aventi durata di anni 60, la relativa tassa è pari al doppio della concessione avente la durata di anni 30.
- Si possono vendere tutti i loculi, nicchie ed ossari disponibili.
Articolo 39
- Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.
- La chiusura dei loculi, delle nicchie e degli ossari è a carico dei concessionari.
Articolo 40
Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
- ad una o più persone per esse esclusivamente;
- ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- ad enti, corporazioni, fondazioni.
Nel primo caso la concessione s'intende fatta a
favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono
trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro
legittimi successori, escluso ogni altro.
Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia
di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi i
familiari delle persone concessionarie, fino al completamento della
capienza del sepolcro.
Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura
privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di
speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla
lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte
all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del
sepolcro.
I concessionari della tomba di famiglia hanno la
possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la
estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro
cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe
stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette
persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle
tombe stesse purchè si trovino nelle condizioni descritte
dal 5° comma dell'Articolo 86 del D.P.R. n. 285 del 10
settembre 1990.
Articolo 41
- La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'Articolo 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
- La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al Sindaco.
Articolo 41 bis
- Può essere consentita la tumulazione
provvisoria di salma nei seguenti casi:
- in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
- in attesa che il Comune predisponga altri nuovi loculi che siano di gradimento dei richiedenti;
- quando, in attesa della disponibilità dell'area, è stata presentata ed acclarata al protocollo del Comune domanda di acquisto di area cimiteriale.
- La durata della tumulazione provvisoria è fissata in anni due, rinnovabili per un egual periodo. Il canone di utilizzo è fissato in L. 200.000 per biennio, salvo diversa determinazione da parte della Giunta Comunale.
Articolo 42
- E' consentita la collocazione di più
cassette e/o urne cinerarie, in un unico loculo colombario, fino
alla capienza dello stesso, presente il feretro, per consentire il
ricongiungimento familiare con il coniuge, con i parenti di primo
grado o di secondo grado in linea collaterale o con soggetti a cui
il defunto era legato da vincoli affettivi, per disposizione
testamentaria del de cuius regolarmente espressa o previo consenso
scritto, espresso al momento della tumulazione, nell'ordine dai
soggetti seguenti: coniuge, figli, genitori, ulteriori parenti ed
affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non
rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di
scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data
a persona convivente con il defunto, purchè non si oppongano
altri aventi diritto. Il consenso costituisce rinuncia
irrevocabile.
- E' consentita fino alla capienza della celletta ossario o della nicchia cineraria la collocazione di più cassette e/o di urne cinerarie per il ricongiungimento familiare con il coniuge, con i parenti di primo grado o di secondo grado in linea collaterale o con soggetti a cui il defunto era legato da vincoli affettivi, per disposizione testamentaria del de cuius regolarmente espressa o previo consenso scritto, espresso al momento della tumulazione, nell'ordine dai soggetti seguenti: coniuge, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il defunto, purchè non si oppongano altri aventi diritto. Il consenso costituisce rinuncia irrevocabile.
- E' a carico del richiedente, oltre la spesa per la verifica della capienza, la tariffa prevista con deliberazione della Giunta Comunale, relativa all'ingresso di ogni singola cassetta o urna cineraria nello stesso loculo, celletta o nicchia.
- Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
- Il diritto di concessione ha la durata di anni 30 o di anni 60 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. In caso di acquisto di loculi per persone ancora in vita, il diritto della concessione ha la durata di anni 30 o di anni 60 dalla data di stipulazione del contratto.
- Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza. Inoltre, a richiesta degli interessati è consentito, allorquando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'Articolo 41/bis, il rinnovo per un periodo di anni due, dietro il pagamento del canone di concessione di cui al comma 2 del medesimo Articolo 41/bis.
- I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, messi a disposizione dal Comune e da acquistarsi dietro pagamento della tassa di concessione di cui al precedente Articolo 38. Il relativo diritto di concessione ha la durata di 70 anni dall'acquisto.
Articolo 43
Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le
iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non
potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto
ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la
posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici
centimetri.
Articolo 43 bis
- E' consentita, previa deliberazione della G.C. la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione, mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso e comunque se la retrocessione avviene entro i 15 anni dalla data di rilascio della concessione.
- Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dall'avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione se questa avviene entro i due anni dalla data di concessione. Rimborserà invece il 50% della tariffa in vigore alla data di retrocessione in ogni altro caso e comunque, se la retrocessione avviene entro i 15 anni dalla data di rilascio della concessione.
- I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.
Articolo 44
- Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta comunale.
- Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.
Articolo 45
- Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
- Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
Articolo 46
Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può
essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta
del Sindaco.
Articolo 47
- Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
- Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e d vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità di successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
- Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
Articolo 48
- Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
- Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.
Articolo 49
La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve
risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a
spese del concessionario.
Articolo 49 bis
Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro due
anni dalla concessione. Trascorso tale temine il Comune
rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata
senza nulla corrispondere al concessionario.
CAPO V - ESUMAZIONI ED
ESTUMULAZIONI
Articolo 50
- Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
- Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
- Le seconde allorchè i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'Articolo 84 del D.P.R. 285/1990.
Articolo 51
Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente
dell'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono
regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i
campi e le file che vennero prima occupate.
Articolo 52
- Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
- In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente Articolo 26.
- Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
- Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
- Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e di quanto previsto dalla circolare del Presidente della Regione Piemonte del 25-06-1992 14/SAN-ECO, pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 01-07-1992.
Articolo 53
- Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
- Prima dei predetti termini il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni di feretri, ma non la loro apertura.
- Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.
- I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
- Per le salme estumulate allo scadere di concessione della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
Articolo 54
Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'Articolo 86
del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, per quanto compatibili, le
disposizioni contenute nell'Articolo 53 del presente
Regolamento.
Articolo 55
- Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.
- In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
Articolo 56
- Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà attendersi dieci anni dal tempo in cui il feretro è stato tumulato, salvo diversa disposizione del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.S.S.L. e regolate dal Sindaco.
- Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
- Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L.
Articolo 57
Nei casi di esumazioni o di estumulazioni autorizzate dal Sindaco
per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa
comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del
personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella
annessa al presente Regolamento.
CAPO VI - CREMAZIONI,
IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE
Articolo 58
- La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
- Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'Articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
- Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
- Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
Articolo 59
- La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
- Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Articolo 60
- Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
- Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
Articolo 61
- Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 13 e 22 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
- Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
Articolo 62
- La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'Articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da un apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
- Il secondo esemplare deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
Articolo 63
- Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. 2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale o delle Unità Sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'Articolo 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
- Quando come causa di morte risulta essere una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne l'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'Articolo 2254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
- Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 38. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
Articolo 64
(Abrogato)
Articolo 65
- I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
- Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
- una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
- Il trattamento antiputrefattivo di cui all'Articolo 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Articolo 66
L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività,
qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando
le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della
radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli
operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
CAPO VII - ORDINAMENTO
GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO
Articolo 67
Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 50 del D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per
giustificati motivi, la sepoltura e compatibilmente con le
disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non
residenti deceduti fuori del Comune e con un aumento del 50% della
tassa di concessione di cui al precedente Articolo 38. Tale aumento
non si applica ai non residenti deceduti fuori dal Comune ma che
abbiano risieduto o dimorato nel Comune per almeno 10 anni.
Articolo 68
Il cimitero comprende:
- un'area destinata ai campi di inumazione;
- un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- una camera mortuaria;
- i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- un ossario comune;
- un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.
Articolo 69
- Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad un'unica persona alle dipendenze dell'ufficio demografico per quanto riguarda il servizio funerali e quello del cimitero, ed a quelle del Coordinatore Sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.
- Tale unica persona è responsabile del servizio ed esercita le funzioni di custode e necroforo. Sarà sottoposta a vaccinazione antitetanica.
Articolo 70
Il responsabile del servizio:
- ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'Articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'Articolo 52 del D.P.R. di cui sopra;
- è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Articolo 410 del codice penale.
Articolo 71
Il custode del cimitero:
- ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'Articolo 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortualità giornaliera;
- vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla G.C.;
- vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero, e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
- assiste il Coordinatore sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.
Capo VIII - NORME DI
SERVIZIO
Articolo 72
- Speciale incarico del custode, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
- Egli deve perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte dal cimitero, trasportarli al luogo di tumulazioni, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
- Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
- E' al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che a lui sopravanzi dalle suaccennate occupazioni deve impiegarlo nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceve.
Articolo 73
- Il custode del cimitero urbano dipende amministrativamente dal Sindaco, o in mancanza del Sindaco:
-
- dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
- dall'ufficio dello stato civile per la tenuta dei registri.
- Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi, che gli saranno somministrati dal Comune.
Articolo 73 bis
Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a
vaccinazione antitetanica (legge 5-3-1963, n. 292, D.P.R. 7-9-1975,
n. 1301 e circolare ministeriale n. 52 del 9-8-1982).
Articolo 74
Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la
pulizia necessari acciò non abbiano a subire danni di
sorta.
Articolo 75
- Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
- Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenute autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
- Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'acccennata autorizzazione.
- Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.
Articolo 76
- Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
- Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
- Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.
Articolo 77
- Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
- Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
- I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fosse di inumazione.
Articolo 78
- E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
- Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè questi durino da dieci anni, come accenna l'Articolo 51.
- Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.
Articolo 79
- Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
- Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
- Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
- E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
- Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
- Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.
Articolo 80
- L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
- Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'Articolo 70.
CAPO IX - POLIZIA DEL
CIMITERO
Articolo 81
Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni
impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso
del cimitero.
Articolo 82
I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere
qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per
servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei
cani o di altri animali anche se tenuti a catena ed al guinzaglio.
Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati
per mano, da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi
e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve
avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la
via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri
familiari.
Articolo 85
- E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
- Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
Articolo 86
Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche
provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi
indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come
pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate
sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli
aventi diritto.
Articolo 87
Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal
cimitero è vietata, come è vietato asportare dal
cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.
Articolo 88
E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri
interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc.,
com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia
stata autorizzata dall'Autorità comunale.
Articolo 89
Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a
chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto
od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni
straordinarie.
Articolo 90
Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non
conveniente, sarà dal custode o da altro personale del
cimitero o di Polizia Urbana diffidata ad uscirne immediatamente ed
anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano, restano
salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali
ai sensi di legge.
CAPO X -
CONTRAVVENZIONI
Articolo 91
La violazione delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria,
salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a
norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256,
come modificati per effetto dell'Articolo 3 della legge 12 luglio
1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
CAPO XI - DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 92
Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme
contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27
luglio 1934, n. 1265.
Articolo 93
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua
esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.
|
Allegato A) - TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI |
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|
N. |
Natura della concessione |
Importo |
|
1 |
Pel collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno |
GRATUITE |
|
2 |
Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo |
GRATUITE |
|
3 |
Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine |
GRATUITE |
|
Allegato B) - TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI |
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|
N. |
Indicazione dei servizi |
Importo |
|
1 |
Esumazione o estumulazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesta dai "privati" |
- |
|
2 |
Tumulazione di feretro |
- |
|
3 |
Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria |
- |
|
4 |
Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune |
- |
|
5 |
Estumulazione di feretro |
- |
|
6 |
Iniezioni conservative |
- |
|
7 |
Esumazione e estumulazione straordinaria e tumulazione contemporanea |
- |