Regolamento passi carrabili
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI
Allegato alla delibera del Consiglio Comunale
n° 33 della seduta del 28 novembre 2007
Art. 1 - CONTENUTO DEL
REGOLAMENTO
- Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
- Il presente Regolamento non si applica per gli accessi agli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.
Art. 2 - DEFINIZIONE DI PASSO
CARRABILE
- Si intende per passo carrabile quel manufatto, costruito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l’accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada. La costruzione dei passi carrabili di cui sopra è subordinata all’autorizzazione del Comune.
Art. 3 - AUTORIZZAZIONE ALLA
COSTRUZIONE
- Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, senza la preventiva autorizzazione del Comune, non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
- I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
- I passi carrai relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie nel rispetto della normativa vigente.
- L’autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia, urbanistica e del C.d.S. e relativo Regolamento d’esecuzione.
- Per i passi carrai esistenti alla data d’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento di cui all’art. 22 c. 2 C.d.S., possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. A) del predetto Regolamento di esecuzione.
- Le richieste di autorizzazione già presentate ai sensi del previgente regolamento (D.C.C. n. 33 in data 30/11/1998) verranno riammesse d’ufficio per il rilascio dell’autorizzazione qualora il richiedente sia tutt’ora interessato.
Art. 4 - PRESCRIZIONI PER LA
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
- I passi carrai e le eventuali diramazioni di accesso sono costruiti con materiali di caratteristiche tali – e sempre mantenuti in modo – da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; sono inoltre pavimentati per l’intero tratto a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
- Gli accessi sono realizzati e mantenuti, sia per la zona insistente sulla strada pubblica sia per la eventuale parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell’autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall’ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
- In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano, a proprie spese, i medesimi alle nuove quote.
Art. 5 - UFFICIO COMUNALE
COMPETENTE
- Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile, dovrà presentare domanda in carta semplice sull’apposito modulo fornito dal Comune, presso l’Ufficio Polizia Municipale.
- Competente alla istruttoria delle domande di cui all’art. 3 è l’Ufficio Polizia Municipale.
- L’autorizzazione di cui all’art. 3 viene rilasciata dell’Area Tecnica, che vi provvede sentito l’Ufficio Polizia Municipale e previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada.
- Gli atti gestionali inerenti e conseguenti competono all’Ufficio Polizia Municipale.
- Ai richiedenti non viene richiesto alcun rimborso spese per sopralluogo ed istruttoria della domanda.
Art. 6 - FORMALITA’ DEL
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
- Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente Regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 8, nonché la durata che non potrà comunque eccedere gli anni 29 (ventinove), fatto salvo l’eventuale rinnovo alla scadenza.
- L’autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
- La mancanza di regolare autorizzazione, oltre ad essere passibile di sanzione ai sensi dell’Art. 22 c. 11 C.d.S., non garantisce alcuna tutela del presunto passo carrabile.
Art. 7 -
TASSA
- Stante la facoltà concessa dall’Art. 3 comma 63 lettere a) e d) della Legge n° 549 del 28/12/1995, viene stabilita la non applicabilità della tassa sui passi carrabili.
Art. 8 - CARTELLO
SEGNALETICO
- Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato da apposito cartello segnaletico, fornito dall’Ufficio Polizia Municipale al momento del rilascio dell’autorizzazione.
- Il cartello segnaletico viene consegnato al titolare dell’autorizzazione, previo pagamento del costo dello stesso.
- In caso di furto o deterioramento del cartello segnaletico, il titolare deve provvedere, a sue spese e nel più breve tempo possibile, alla sua sostituzione.
- In caso di cessazione o revoca dell’autorizzazione o per rinuncia del titolare alla stessa, il titolare è tenuto a restituire il cartello segnaletico all’Ufficio Polizia Municipale, senza diritto di richiedere alcun rimborso di quanto versato in precedenza.
Art. 9 -
SANZIONI
- Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le sanzioni di cui all’Art. 22 commi 11 e 12 del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.
Art. 10 -
ABROGAZIONI
- Il presente Regolamento sostituisce ed abroga integralmente il precedente regolamento, approvato con D.C.C. n. 33 in data 30/11/1998
Art. 11 - ENTRATA IN
VIGORE
- Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di Legge.