Regolamento mercato - 3
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
RIORDINO DEL SETTORE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99 - DGR n. 32-2642 del 2 aprile 2001
Delibera C.C. n° 2 del 18/01/2007 - Divenuta esecutiva il 25/01/2007
TITOLO DELL'ELABORATO: C
Regolamentazione delle vendite su area pubblica
di commercianti ed agricoltori effettuate:
- nel mercato
- nelle fiere
- nei posteggi fuori mercato
CAPO I - NORMA GENERALE
- Articolo 1 - Regolamentazione del commercio su area pubblica
SEZIONE I: I MERCATI SETTIMANALI
CARATTERISTICHE DEI MERCATI
- Articolo 2 - I mercati di Cardè oggetto del presente Regolamento
- Articolo 3 - Orari di mercato
- Articolo 4 - Aree di riserva
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
- Articolo 5 - Accesso degli operatori al mercato
- Articolo 6 - Regole per la circolazione pedonale nel mercato
- Articolo 7 - Regole per la circolazione veicolare nel mercatov
- Articolo 8 - Criteri di assegnazione dei posteggi - Migliorie
- Articolo 9 - Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato
- Articolo 10 - Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti
- Articolo 11 - Subingresso nell'autorizzazione di tipo A
- Articolo 12 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio
- Articolo 13 - Scambio di posteggio
- Articolo 14 - Obblighi dei venditori
- Articolo 15 - Indisponibilità di posteggio
- Articolo 16 - Attrezzatura di vendita
- Articolo 17 - Sostituzione del soggetto autorizzato
- Articolo 18 - Modalità di rassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato
- Articolo 19 - Commissione di mercato
DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI
- Articolo 20 - Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi
- Articolo 21 - Subingresso nel posteggio
- Articolo 22 - Decadenza della concessione di posteggio
- Articolo 23 - Scambio di posteggio
- Articolo 24 - Indisponibilità di posteggio
- Articolo 25 - Assenza degli agricoltori
SEZIONE II: I MERCATI ULTRAMENSILI
CARATTERISTICHE DEI MERCATI ULTRAMENSILI
- Articolo 26 - La Fiera
SEZIONE III: I POSTEGGI FUORI MERCATO
CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO
- Articolo 28 - Caratteristiche delle aree alternative:
- posteggi singoli
- gruppi di posteggi
- aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee
- zone di sosta prolungata
- Articolo 29 - Accesso degli operatori alle aree alternative di mercato e modalità di registrazione
- Articolo 30 - Orari di vendita nei posteggi in aree alternative
- Articolo 31 - Dimensioni dei posteggi
- Articolo 32 - Aree di riserva
- Articolo 33 - Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative
- Articolo 34 - Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti
- Articolo 35 - Subingresso nel posteggio in aree alternative
- Articolo 36 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione
- Articolo 37 - Scambio di posteggi in aree alternative
- Articolo 38 - Indisponibilità di posteggio in aree alternative
DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI
- Articolo 39 - Aree alternative destinate ai produttori agricoli
SEZIONE IV: DISPOSIZIONI COMUNI
- Articolo 40 - Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori
- Articolo 41 - Collocamento delle derrate
- Articolo 42 - Divieti di vendita
- Articolo 43 - Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Articolo 44 - Atti dannosi agli impianti
- Articolo 45 - Utilizzo dell'energia elettrica e bombolone a gas
- Articolo 46 - Furti e incendi
- Articolo 47 - Verifica delle assenze degli operatori commerciali
CANONI E TASSE DI POSTEGGIO- Articolo 48 - Tassa di occupazione del suolo pubblico
VIGILANZA
- Articolo 49 - Preposti alla vigilanza
- Articolo 50 - Sanzioni
DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 51 - Disposizioni finali
- Rimandi
CAPO I
NORMA GENERALE
Articolo 1 - Regolamento del commercio su area pubblica
- Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642, il Comune intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dagli agricoltori:
-
- nei mercati che si svolgono a cadenza settimanale
- nei mercati che si svolgono a cadenza ultramensile
- nei posteggi singoli
- nei gruppi di posteggi
- nelle zone di sosta prolungata
- Il Regolamento prevede una sezione specifica per ognuna delle forme di vendita sopra indicate.
- Si da altresì atto che per tutta la procedura amministrativa per la vendita diretta in tutte le sue forme si richiama quanto previsto e disposto dall'art. 4 D.Lgs. 228/01.
CAPO II
SEZIONI REGOLAMENTARI
SEZIONE I: I MERCATI SETTIMANALI
CARATTERISTICHE DEI MERCATI
Articolo 2 - I mercati di Cardè oggetto del presente Regolamento
- I mercati di Cardè che si svolgono con cadenza settimanale nel corso dell'anno, da ora in poi denominati mercati, oggetto del Regolamento sono:
- La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate, e a questo riferimento ufficiale si rimanda, per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmatico in termini di razionalizzazione del mercato alla Deliberazione del Consiglio Comunale intitolata "Riordino del settore del commercio su aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi".
- La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.
| Area svolgimento | Giorno o mese | Posteggi numero* | Assegnazione | Merceologia |
|---|---|---|---|---|
| Via Sebastiano Appendino | Martedì | 6 | decennale | mista |
| Totale posteggi | - | 6 | - | - |
| * comprensivi di agricoltori, battitori ed espositori | ||||
Articolo 3 - Orari di mercato
- Il mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie ed in sintonia con quanto previsto dalla Delibera di riordino:
-
- orario di entrata e di spunta giornaliera:
- tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro le ore 8,00 sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo. Dopo tale orario il posteggio s'intenderà vacante e potrà essere assegnato, secondo le regole del mercato, alle ore 8,00; Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività di mercato, che gli operatori ambulanti siano obbligati sul mercato secondo gli orari sotto stabiliti, pena il conteggio dell'assenza.
- orario di allestimento dei banchi:
- l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,00 e dovrà essere terminato entro le ore 8,00.
- orario di inizio della vendita:
non prima delle ore 7,30 e comunque entro le ore 8,30. - orario di cessazione della vendita:
- la cessazione della vendita non sarà consentita prima delle ore 12,00 o non oltre le ore 13,30 nei giorni feriali.
- orario di sgombero dell'area di mercato:
- lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro le ore 14,00.
- A nessun operatore è consentito, salvo casi di comprovata ed eccezionale, gravità o perché terminata la merce (generi alimentari deperibili) posta in vendita, abbandonare anticipatamente il mercato.
- Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.
Articolo 4 - Aree di riserva
- Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori, saranno individuate di volta in volta a cura del Responsabile del Servizio, in accordo con gli operatori, così come previsto dal successivo art. 19.
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
Articolo 5 - Accesso degli operatori al mercato
- L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3.
Articolo 6 - Regole per la circolazione pedonale nel mercato
- Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.
Articolo 7 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato
- Nelle aree mercatali, così come determinate dal presente atto, è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli secondo quanto stabilito dall'art. 158, comma 2, del vigente codice della strada ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
- Da tale divieto sono esclusi i mezzi appartenenti ai concessionari di posteggio che comunque dovranno lasciare libera l'area mercatale entro le ore 8,00 fatta eccezione degli spuntisti che dovranno sgomberare l'area entro le ore 9,30
- È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
- I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purchè lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio a loro assegnato. In caso di non ottemperanza saranno applicate le sanzioni di cui al successivo articolo 54 del presente regolamento.
- I veicoli non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale o di altre forze di Polizia e le relative spese saranno poste a carico del trasgressore.
Articolo 8 - Criteri di assegnazione dei posteggi - Migliorie
- L'esercizio del commercio su area pubblica sulle aree mercatali nonché su posteggi singoli o gruppi di posteggio, è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A, riferita ai singoli posteggi oggetto dell'attività, prevista dal D.L.vo 114/98, e rilasciata dal Comune di Cardè.
- Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche, intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Cardè che li assegnerà tramite bando.
- Prioritariamente rispetto all'adozione del bando sopra previsto, i Comuni procedono a dare corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.
- Le migliorie saranno concesse esclusivamente in relazione alla localizzazione negli specifici settori merceologici disponibili.
- Le vicende giuridico amministrative concernenti la fattispecie della miglioria sono regolamentate secondo le disposizioni del Capo II Titolo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.
- Per quanto attiene ai criteri di priorità in caso di domande di miglioria concorrenti la graduatoria verrà stilata secondo il seguente ordine:
-
- maggiore anzianità di concessione del posteggio sul mercato;
- a parità di anzianità prevale la maggiore anzianità di commercio su area pubblica rilevata dalla documentazione del Registro Imprese della CCIAA.
- In caso di subingresso è consentita la facoltà, da parte del subentrante, di rinunciare alla richiesta di miglioria o confermarla.
- Gli ampliamenti di posteggio di lieve entità e gli aggiustamenti dello stesso, per le aziende dotate di veicolo attrezzato, non sono considerate "migliorie" purchè la soglia fisiologica di ampliamento, ove sia possibile, non superi il 15% della superficie del posteggio stesso e può essere richiesta per una sola volta nel corso di validità della concessione (dieci anni).
Articolo 9 - Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato
- Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale titolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".
Articolo 10 - Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti
- I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'art. 3 non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse e dei canoni pagati.
- I posteggi non occupati entro l'orario di cui all'articolo 3.1, lett. a) sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione, è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.
-
- Per partecipare alla spunta è necessario che i titolari di autorizzazione siano muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci.
- Il titolare, può essere sostituito da familiari coadiuvanti o da dipendenti secondo quanto disposto nel successivo articolo 17.
- A parità di presenze è considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.
- Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
- Si specifica altresì che, i posteggi relativi ai posti assegnati a rotazione (ex battitori), non occupati entro l'orario fissato dal precedente art. 3.1 lettera a), saranno assegnati con priorità ad eventuali altri operatori a rotazione presenti alla spunta ed, in mancanza di quest'ultimi, a spuntisti extralimetari in graduatoria.
- La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro o ruolino di spunta. Lo stesso è sempre disponibile presso l'ufficio per la consultazione da parte degli operatori.
- Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di aver potuto, o meno, svolgere l'attività. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
- Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di spunta, di cui al presente articolo, è differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extralimentare.
- Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
- Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
- Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
- Il titolare di posteggio assegnato in concessione decennale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale, fino ad un massimo di "una" autorizzazione.
Articolo 11 - Subingreso nell'autorizzazione di tipo A
- Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
- Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato, devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale titolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".
Articolo 12 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio
- L'autorizzazione è revocata:
-
- - nei caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- - nel caso di decadenza dalla concessione di posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi complessivamente superiori a 17 giorni, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie (per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a quattro mercati settimanali);
- - nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. L.vo 114/98.
- Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a 17 giornate in un anno l'Ufficio preposto provvederà a comunicare immediatamente all'interessato l'automatica decadenza dalla concessione del posteggio, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa nonché della relativa concessione di posteggio.
- Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita, per un periodo non superiore a venti giorni, in caso di particolare gravità o di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
Articolo 13 - Scambio di posteggio
- È consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato purchè rispettino il settore di competenza e previo nulla osta del Comune.
Articolo 14 - Obblighi dei venditori
- Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
- Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti, assimilabili ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e chiusi ermeticamente, in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori.
- Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione.
-
- Su richiesta delle persone autorizzate al controllo, dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza, ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
- I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità dei prodotti.
- Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
- Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
Articolo 15 - Indisponibilità di posteggio
- Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l'Amministrazione comunale può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento e individuando una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.
- Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con gli operatori di mercato, così come previsto dal successivo art. 19.
Articolo 16 - Attrezzature di vendita
- Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato, di oltre un metro sul fronte.
- Nell'attività di vendita è vietato recare molestie in qualsiasi modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
- È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
- Gli operatori del commercio su area pubblica che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizioni che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso.
Articolo 17 - Sostituzione del soggetto autorizzato
- E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i familiari coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi - nel corso dell'attività di vendita - siano muniti delle merci, dell'attrezzatura di vendita, fiscale e del veicolo del titolare stesso. Il sostituto deve essere inoltre munito dell'apposita dichiarazione attestante la status di familiare coadiuvante o di dipendente. E' consentita, in caso di società, la sostituzione del rappresentante legale con altro socio della società. Il Comune, tramite il personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla veridicità della dichiarazione prodotta.
- E' altresì consentito all'operatore di farsi sostituire a titolo temporaneo nell'arco della giornata e soltanto in caso di gravi e particolari motivazioni, da altri soggetti - muniti di apposita delega scritta comprovante il titolo della sostituzione che, se non autenticata, deve essere accompagnata dalla copia del documento del delegante, - solo a condizione che gli stessi siano muniti dell'originale del titolo, della merce, dell'attrezzatura di vendita, i libri e le attrezzature fiscali e del veicolo del titolare stesso.
Non può essere considerato caso eccezionale l'assenza del titolare per ferie né il protrarsi di una malattia a carattere cronico o comunque prolungato.
Articolo 18 - Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato
- Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione
temporanea o definitiva del mercato si richiamano le seguenti
modalità di riassegnazione dei posteggi:
- Formazione di una graduatoria generale di tutti i concessionari assumendo come data di riferimento quella del 27/03/1991, data di emanazione della legge 112, e relativa pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- Entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione, gli interessati potranno dare dimostrazione di posizione più favorevole producendo documenti certi e inconfutabili (in esemplare autentico o copia autenticata) che attestino la reale anzianità di posteggio posseduta;
- Allo scadere del periodo di cui al precedente punto, l'Ufficio stilerà nuova e definitiva graduatoria tenendo conto dei documenti idonei prodotti per eventuali miglioramenti; a parità di anzianità di posteggio avrà priorità la data di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- L'ordine così risultante dalla graduatoria determinerà la priorità con la quale gli operatori eserciteranno la facoltà di scelta dei singoli posteggi secondo la dislocazione che verrà stabilita dal Sindaco in conformità al progetto redatto per ogni mercato.
Articolo 19 - Commissione di mercato
- Essendo una facoltà e non un obbligo non viene istituita la Commissione di mercato; qualora si verificasse la necessità di consultazioni si prevede di ricorrere ad un confronto con gli operatori con maggior anzianità di posteggio per ciascun settore merceologico.
DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI
Articolo 20 - Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi
- Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e superficie nel seguente modo:
- Le domande per la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune devono essere spedite all'Ufficio Commercio per l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale e se non si potesse procedere ad assegnazione per esaurimento delle possibilità, le stesse saranno inserite in un elenco e considerate valide sino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.
- Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita istanza inviata secondo le forme di cui al precedente punto (20.2), l'Ufficio Commercio si atterrà ai criteri previsti dalla Deliberazione G.R. n. 32-2642/2001 Titolo III, Capo II, Art. 1, lettera e).
- La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita I.V.A. ed anche mediante l'inoltro di un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza all'interessato che attesti:
-
- il tipo di coltivazione o allevamento prevalente realizzato dal produttore;
- la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l'allevamento dei prodotti posti in vendita.
- La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
- Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale, rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
- Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissaste dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera di posti vacanti, decadenza della concessione di posteggio e di sanzioni. Agli agricoltori tuttavia è consentito abbandonare anticipatamente il mercato nel caso in cui abbiano terminato le merci da porre in vendita.
- Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- Valgono altresì le norme in materia di sostituzione del soggetto autorizzato indicate nel precedente art. 17.
| Area | Giorno | Banchi numero |
|---|---|---|
| Via Sebastiano Appendino | Martedì | 1 |
| Totale | - | 1 |
Articolo 21 - Subingresso nel posteggio
- E' consentita la cessione del posteggio anche in mancanza della cessione dell'azienda agricola di riferimento.
Articolo 22 - Decadenza della concessione di posteggio
- Motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello "status" di agricoltore.
Articolo 23 - Scambio di posteggio
- Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato.
Articolo 24 - Indisponibilità di posteggio
- Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.
Articolo 25 - Assenza degli agricoltori
- Gli agricoltori produttori diretti, a causa della mancanza di prodotti stagionali, possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta, da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza, all'Ufficio Commercio del Comune.
SEZIONE II: I MERCATI ULTRAMENSILI
CARATTERISTICHE DEI MERCATI ULTRAMENSILI
Articolo 26 - La fiera
Non sono presenti né previsti mercati ultramensili.
SEZIONE III: POSTEGGI FUORI MERCATO
CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO
Articolo 28 - Caratteristiche delle aree alternative al mercato:
- posteggi singoli
- gruppi di posteggi
- aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee
- zone di sosta prolungata
- I posteggi fuori mercato di Cardè, da ora in poi denominati posteggi in aree alternative, vengono distinti in posteggi assegnati decennalmente e posteggi assegnati temporaneamente.
- Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dieci anni, le aree di svolgimento dell'attività di vendita, la superficie di ogni singolo posteggio, i settori merceologici oggetto di concessione, sono indicati, nella deliberazione del Consiglio Comunale intitolata "Riordino del settore del commercio su aree pubbliche" nel capitolo dei programmi e degli obiettivi.
- Le aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di ogni singolo posteggio, potranno inoltre essere fissate come consentito dall'articolo 5 comma 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799, e a questo riferimento ufficiale si rimanda, in via successiva contestualmente all'adozione di provvedimento istitutivo di ogni singola manifestazione.
- Sono inoltre individuabili annualmente, con ordinanza sindacale, specifiche aree in relazione alle manifestazioni programmate.
Articolo 29 - Accesso degli operatori alle aree alternative di mercato e modalità di registrazione
- L'accesso alle aree alternative di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal successivo articolo 30.
- Gli agenti preposti alla vigilanza previsti all'articolo 49, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori delle aree alternative di mercato.
- Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b) del D. L.gs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciotto giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
- Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc..) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
- In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. L.gs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
- L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
Articolo 30 - Orari di vendita nei posteggi in aree alternative
- La vendita nei posteggi in aree alternative con assegnazione decennale dovrà avvenire secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto dalla Delibera di Riordino:
-
- orario di entrata:
- tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area sede di posteggio entro le ore 8,00.
- Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole di seguito stabilite al successivo art. 34.
- orario di inizio e cessazione della vendita:
- Alimentari: dalle ore 8,00 alle ore 13,00
- Non alimentari: dalle ore 8,00 alle ore 13,00
- Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi dell'Art. 50 della legge 267/00.
- Nel caso di vendita effettuata nelle zone di sosta prolungata l'orario di vendita per un massimo di cinque ore, anche non consecutive, potrà essere fissato nella seguente fascia oraria:
-
- Alimentari: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
- Non alimentari: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
Articolo 31 - Dimensione dei posteggi
- Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative verranno fissate con apposita deliberazione al momento dell'istituzione.
- Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio in aree alternative. L'eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.
Articolo 32 - Aree di riserva
- Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie alternative al mercato, saranno individuate di volta in volta a cura del Responsabile del Servizio con gli operatori di mercato, così come specificato all'art. 19.
Articolo 33 - Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative
- Le domande per l'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e la relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate per le procedure richiamate nell'articolo 9 del presente Regolamento.
Articolo 34 - Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti
- I posteggi in aree alternative non occupati entro l'orario di
lavoro fissato dall'articolo 30 del presente Regolamento, sono
disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione
prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto
numero di presenze sul posteggio stesso, quale che sia la loro
residenza o sede o nazionalità.
Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di attrezzature e merci. A parità di presenze è considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA. - La graduatoria delle priorità è aggiornata dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.
- Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.
- Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili.
Articolo 35 - Subingresso nel posteggio in aree alternative
- Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio, in aree alternative, e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.
Articolo 36 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione
- La revoca e la sospensione dell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della relativa concessione di mercato, devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D. L.vo 114/98.
Articolo 37 - Scambio di posteggio in aree alternative
- Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio in aree alternative tra operatori assegnatari di posteggio fuori mercato, salva autorizzazione concessa dal Responsabile del Servizio Commercio.
Articolo 38 - Indisponibilità di posteggio in aree alternative
- Nel caso di indisponibilità del posteggio in aree alternative per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 32 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione del posteggio indisponibile.
DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI
Articolo 39 - Aree alternative destinate ai produttori agricoli
Non sono previste aree alternative espressamente destinate ai produttori agricoli.
SEZIONE IV: DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 40 - Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori
- I prodotti esposti per la vendita al dettaglio debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'obbligo del cartello o listino prezzi.
-
- I prezzi debbono essere espressi con caratteri di altezza comunque non inferiore ad un centimetro, di adeguato spessore e di colore in netto contrasto con quello del relativo cartello.
- Per i prezzi indicati in un unico cartello, per prodotti identici dello stesso valore o per i prodotti oggetto di vendita di liquidazione, promozionale o di fine stagione, l'altezza minima del carattere è di due centimetri.
- Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura (a metro, a litro, a chilo).
- Conseguentemente, l'obbligo della pubblicità dei prezzi di vendita risulta così stabilito:
-
- Per tutte le merci esposte, senza limitazione o distinzione, sui banchi di vendita ovunque collocati;
- Per i generi posti in vendita l'indicazione del prezzo per unità di misura (a litro, a metro o a chilo);
- Che l'obbligo della pubblicità dei prezzi si assolve mediante l'uso del cartellino od altre modalità purchè idonee;
- Che quando sono esposti più prodotti identici è sufficiente assolvere all'indicazione del prezzo con un unico cartello.
- Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a causa della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione.
- Sono da considerarsi tali:
- Prodotti commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo o a collo;
- Prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
- Prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- Alimenti precucinati o preparati, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- Prodotti di fantasia;
- Gelati monodose,
- Prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
Articolo 41 - Collocamento delle derrate
- Le derrate alimentari, poste in vendita sul mercato o nelle aree alternative, devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.
- I cartellini dei prodotti ortofrutticoli freschi dovranno riportare quanto prescritto dalla regolamentazione europea.
- Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
- L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal
suolo.
- Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.
Articolo 42 - Divieti di vendita
- Sul mercato e nelle aree alternative è fatto divieto di vendere o somministrare alimenti e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.
- Non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
- È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
- La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.
- È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
- Resta fatto salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in recipienti chiusi di capacità fino a 0,200 per bevande alcoliche e fino a 0,33 per bevande superalcoliche, nonché il divieto di vendere o esporre esplosivi, oggetti preziosi e armi, fatta eccezione per gli strumenti da punta e da taglio se autorizzati ai sensi dell'articolo 87 del T.U.L.P.S.
Articolo 43 - Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.
- È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
- La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti ed agli ambulanti che vendono prodotti ittici.
Articolo 44 - Atti dannosi agli impianti
- Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature e - in modo particolare - il suolo.
- È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel far uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non compromettere il regolare funzionamento.
Articolo 45 - Utilizzo dell'energia elettrica e bombole a gas
- E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
- Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
- Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole a gas sia per il riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora sia necessaria, rilasciata degli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.
L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verifichino sulle aree mercatali.
Articolo 47 - Verifica delle assenze degli operatori commerciali
- Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo art. 53 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito dal precedente articolo 3.1 sub. a) oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita all'articolo 3.1 sub. d) nonché, per le aree alternative con concessione decennale, secondo quanto stabilito dall'articolo 34.
- Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo stato (militare, giudice popolare, ecc..) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
- In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. L.vo 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
- L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
- Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non saranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
- Nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. L.vo 114/98, non saranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
- In aggiunta alle cause giustificative di assenza indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D. L.vo 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, gli Uffici preposti valuteranno discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.
Articolo 48 - Tassa di occupazione del suolo pubblico
- Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e dalla tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste da specifico atto deliberativo secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione e la riscossione avverrà secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune.
- Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
Articolo 49 - Preposti alla vigilanza
- Preposto alla vigilanza sul mercato, sulle fiere e sulle aree
alternative è il Corpo di Polizia Municipale, fatte salve le
competenze specifiche degli altri organi di controllo.
Ad esso compete:
- sovrintendere all'ordinata formazione ed allo scioglimento quotidiano del mercato,
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti,
- garantire il rispetto delle norme igieniche,
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale, (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc…)
- garantire il rispetto delle norme sul funzionamento delle aree mercatali e del presente regolamento,
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione.
- Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- Secondo l'articolo 29 del D. L.vo 114/98 e secondo la procedura fissata dallo stesso articolo al comma 2, le violazioni le limitazioni, i divieti nonché le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00
- In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 N° 267 sanzioni.
- Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.
Articolo 51 - Disposizioni finali
- Il decennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di riordino.
- Se il mercato viene a coincidere con una festività infrasettimanale ne è consentito lo svolgimento se la festività rientra fra le previsioni del calendario annuale delle deroghe o fra le festività del mese di dicembre. Eventuali anticipi o posticipi potranno essere autorizzati solo in caso di preminenti motivi di pubblico interesse.
- L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e del presente regolamento anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.
- Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.
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