Regolamento liquami
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA
DELLO SPANDIMENTO IN AGRICOLTURA DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA
INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLE RELATIVE STRUTTURE
ART. 1 - OGGETTO E FONTI
NORMATIVE
Il presente Regolamento disciplina lo spandimento in agricoltura
dei liquami provenienti da allevamenti animali, sulla base delle
seguenti normative:
- L.R. 26/03/1990, n. 13, - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, L. 10/05/1976, n. 319);
- deliberazione G.R. del 30/12/1991, n. 48-12028 - Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali;
- L.R. 03/07/1996, n. 37 - Modifiche alla Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature;
- Ministero per le Politiche Agricole - D.M. 19/04/1999 - Approvazione del codice di buona pratica agricola;
- D.Lgs. 11/05/1999, n. 152 e ss.mm.ii. - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Autorità di Bacino del Fiume Po - Deliberazione 31/01/2001 - Adozione del progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (Deliberazione n. 15/2001);
- Deliberazione C.R. 27/12/2001, n. 217-41038 - Direttiva CE 97/11. Integrazione degli Allegati alla L.R. 14/12/1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".
ART. 2 - OBIETTIVI E
DEFINIZIONI
Le disposizioni del presente Regolamento hanno lo scopo di
disciplinare la raccolta e lo spandimento in agricoltura dei
liquami o reflui zootecnici provenienti da insediamenti civili e
produttivi ai fini della salvaguardia dagli inquinamenti dei
terreni, delle acque e dell'aria, della tutela della salute
dell'uomo e degli animali e dell'effettivo utilizzo agricolo dei
reflui.
Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni s'intendono
per effluenti provenienti da allevamenti zootecnici:
- letami: materiali palabili derivati dalla
miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da
allevamenti con lettiera. Sono assimilate ai letami:
- feci, urine e le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami;
- il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami;
- liquami: materiali non palabili derivati dalla
miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata
ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera.
Sono assimilate ai liquami:
- le frazioni non palabili provenienti dal trattamento dei liquami;
- gli escrementi di volativi domestici diluiti con acque di lavaggio;
- le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche;
- suolo ad uso agricolo: qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale. Sono parimenti ricomprese le superfici destinate all'arboricoltura da legno ed alle coltivazioni destinate a scopi diversi da quelli alimentare e zootecnico;
- applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie, iniezione nel terreno, interramento e miscelazione con gli strati superficiali del terreno;
- utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla precedente lett. d), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;
- bestiame: s'intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
- concime chimico: qualsiasi fertilizzante minerale, organico, organo-minerale prodotto mediante procedimento industriale;
- effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
- fertilizzante: fermo restando quanto previsto dalla L. 19/10/1984, n. 748 e ss.mm.ii., ai fini del presente Regolamento è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici ed i fanghi di cui al D.L.gs. 99/92;
- percolazione: il passaggio agli acquiferi sottostanti dell'acqua in eccesso rispetto alle capacità di ritenzione idrica del terreno;
- lisciviazione: il trasporto di composti chimici mediante l'acqua di percolazione;
- scorrimento superficiale: il movimento sulla superficie del terreno dell'acqua in eccesso rispetto a quella in grado di infiltrarsi nel terreno;
- fertirrigazione: distribuzione di liquami con l'acqua di irrigazione.
ART. 3 - CARATTERISTICHE
DEGLI INSEDIAMENTI
Ai fini del controllo d'idoneità degli insediamenti di cui
trattasi e dei relativi scarichi, devono essere verificate le
seguenti condizioni igieniche minime, anche se più
restrittive rispetto ad esistenti disposizioni di Regolamenti di
Igiene, di Polizia Rurale e di Norme tecniche di strumenti
urbanistici, precedentemente approvate:
- al fine di ridurre i volumi del liquame prodotto, nell'allevamento deve essere adottata una razionale gestione dei consumi dell'acqua;
- le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di canalette di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in apposite vasche a tenuta stagna;
- i ricoveri per gli animali devono essere dotati di aperture naturali e/o di sistemi artificiali, tali da assicurare la ventilazione costante degli ambienti ed il rapido ricambio dell'aria;
- negli allevamenti di bovini su grigliato la fossa sottostante deve essere impermeabile.
Pertanto, a livello operativo, occorre
applicare le seguenti indicazioni:
negli allevamenti suini:
- evitare soluzioni costruttive che richiedono l'effettuazione di lavaggi delle pavimentazioni e l'impiego d'acqua per la veicolazione delle deiezioni (es.: adozione della pavimentazione fessurata);
- evitare la realizzazione - per gli insediamenti di nuova realizzazione od oggetto di ristrutturazione - delle fosse di stoccaggio dei liquami al di sotto del fessurato ed all'interno del ricovero;
- adottare accorgimenti per evitare ogni spreco d'acqua dagli abbeveratoi;
- effettuare adeguamenti costruttivi, installare accorgimenti tecnici ed impiegare sistemi di trattamento specifici per ridurre al massimo i cattivi odori ed il conseguente inquinamento ambientale, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti nei centri abitati.
negli allevamenti avicoli in gabbia:
- installare all'interno del ricovero sistemi che utilizzino l'aria esausta per la pre-disidratazione della pollina, in modo da portare l'umidità relativa ad un livello sotto cui si riducono sensibilmente l'attività ureasica e le fermentazioni, (si disporrà così di un materiale che conserva il proprio tenore in azoto, non maleodorante, di volume più ridotto e facilmente spandibile);
- installare abbeveratoi e mangiatoie antispreco;
- coibentare adeguatamente il ricovero al fine di consentire elevati volumi di ventilazione (effetto positivo su pre-disidratazione della pollina e sul benessere degli animali);
negli allevamenti avicoli a terra:
- coibentare adeguatamente il ricovero, compreso il pavimento, con eliminazione dei ponti termici e con barriera vapore (oltre al risparmio energetico, si evita la formazione di condensa e, di conseguenza, l'umidificazione della lettiera);
- l'installazione di sistemi di abbeverata studiati per evitare la dispersione di acqua sulla lettiera, con erogatori in numero sufficiente ad evitare il medesimo effetto;
- gli erogatori dell'acqua dovranno essere collocati ad altezza degli occhi (man mano che i soggetti crescono), in modo da evitare sprechi e bagnamento della lettiera;
- numero di alimentatori sufficiente ad evitare la competizione tra gli animali ed i conseguenti spargimenti di mangime sulla lettiera;
- la lettiera deve essere mantenuta ad uno spessore adeguato tale da favorire un'efficace incorporazione delle deiezioni;
- la formulazione del mangime deve essere tale da non favorire la formazione di deiezioni acquose;
- la densità degli animali deve rispettare gli standard della normativa sul benessere.
ART. 4 - COMUNICAZIONI
RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI
Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, i
titolari degli insediamenti suinicoli di oltre 5.000 capi (media
annuale) e degli insediamenti bovini di oltre 1.000 capi (media
annuale), devono consegnare in Comune la seguente documentazione
relativa alle infrastrutture aziendali:
- breve descrizione di ciascun fabbricato (anno di costruzione, tipo di utilizzo, capienza massima per ciclo di produzione, caratteristiche interne, quali presenza o meno di pavimentazione grigliata, ventilazione naturale o forzata, ecc.);
- autocertificazione dell'approvvigionamento idrico;
- elenco delle particelle degli appezzamenti asserviti e utilizzabili per lo spandimento dei liquami; tale documentazione dovrà essere prodotta ogni qualvolta intervengano delle variazioni;
- il nominativo del Responsabile delle procedure di spandimento liquame.
ART. 5 -
STOCCAGGI
Ogni stalla deve essere fornita di idonea concimaia o fossa per il
letame avente le seguenti caratteristiche:
- concimaie e fosse di raccolta liquami devono - di norma - distare 25 metri da abitazioni e dormitori dell'azienda, le concimaie a platea devono distare 100 metri mentre le abitazioni di diversa proprietà, da insediamenti residenziali o nuove zone di espansione fatta salva l'applicazione del D.P.R. n. 303/1956 (25 metri); tale distanza può essere ridotta a 10 metri dall'abitazione del proprietario interessato, qualora la stalla abbia capacità non superiore a 10 capi (U.B.A.) oppure formi corpo unico con l'abitazione stessa;
- concimaie e fosse devono, inoltre, essere costruite ad assoluta tenuta stagna e distare 20 metri da pozzi, vasche, cisterne e condutture per acqua potabile, nonché essere ad una distanza di sicurezza dai corsi idrici così come previsto dalla normativa vigente in materia, a condizione che i manufatti siano disposti, costruiti e mantenuti in maniera tale da escludere ogni pericolo d'inquinamento per le acque superficiali e le falde acquifere sotterranee;
- in ogni caso, le nuove costruzioni di vasche per stoccaggio liquami devono essere ad una distanza di sicurezza dai corsi idrici, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
Letami:
- capacità proporzionata al numero delle poste della stalla, fornita di platea impermeabile e di appositi rialzi laterali che consentano il contenimento del materiale ammassato. Presso ogni concimaia deve essere previsto un idoneo pozzetto a tenuta per la raccolta dei liquidi di scolo (colaticci);
- la concimaia deve essere disposta, costruita e mantenuta in maniera tale da escludere ogni pericolo d'inquinamento per le acque superficiali e le falde acquifere sotterranee;
- lo stoccaggio temporaneo di letami su suolo nudo deve essere evitato nel caso di terreni particolarmente permeabili e - in ogni caso - si deve prevedere la formazione di un solco perimetrale, isolato idraulicamente dal reticolo scolante.
Liquami:
- ogni stalla deve essere fornita di idonee fosse a tenuta per la raccolta dei liquami, dimensionate in modo tale da consentire uno stoccaggio per un periodo non inferiore a quello necessario per lo spandimento dei liquami secondo le normali tecniche agronomiche. Per i liquami tale stoccaggio non potrà, in ogni caso, avere durata inferiore a 120 giorni, mentre per le deiezioni pagliose ed i materiali solidi palabili deve avere durata di circa 90 - 120 giorni;
- il volume dei contenitori aperti di liquami deve essere aumentato del volume di acqua piovana che vi si raccoglie nel periodo di stoccaggio;
- le fosse di raccolta liquami devono essere dotate di accorgimenti idonei a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli e, se chiuse, devono essere dotate di apposite aperture atte ad evitare l'accumulo di gas e di odori molesti;
- per avere garanzie sul livello di autodisinfezione, è necessario che i liquami siano stati conservati per almeno 40 - 50 giorni, evitando l'immissione di materiale fresco;
- le fosse devono essere dotate delle opportune protezioni ai fini della sicurezza ed in modo tale da evitare la tracimazione anche in caso di precipitazioni atmosferiche;
- in caso di presenza di fosse, deve essere realizzato un adeguato stoccaggio esterno ove effettuare il trattamento di omogeneizzazione dei liquami, pratica indispensabile per un loro corretto utilizzo agronomico.
ART. 6 - TRATTAMENTO DEGLI
EFFLUENTI
Poiché il peso specifico delle frazioni solide sospese nei
liquami è diverso, nella fase di stoccaggio avviene una
stratificazione della frazione densa sul fondo, di una frazione
intermedia chiarificata e di una frazione flottante contenente
solidi a basso peso specifico che, gradualmente si asciuga.
Si deve, pertanto, intervenire con mezzi atti a contrastare tale
tendenza alla stratificazione tramite miscelazione e/o
omogeneizzazione, intendendo come tali tecniche che - mediante
l'impiego di apposite attrezzature e rispettando precise
modalità operative - consentano di ottenere un liquame di
composizione uniforme.
Nel caso dei liquami si deve procedere periodicamente alla
miscelazione durante tutto il periodo dello stoccaggio, ritenendo
adeguata una miscelazione effettuata per almeno 0,5 - 1
ora/settimana.
ART. 7 - CRITERI GENERALI
- Lo spandimento dei liquami in agricoltura è ammesso soltanto nei casi in cui i liquami esplichino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno, siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture ed i loro utilizzatori, non arrechino degrado o danno alle acque sotterranee, superficiali, al suolo ed alla vegetazione.
- I terreni - concessi in asservimento ed utilizzabili per lo spandimento dei liquami - possono essere tutti quelli ricadenti nel territorio comunale, nonché quelli ricadenti in altri Comuni, semprechè a distanza non superiore a 25 Km. dal centro aziendale. La necessità di inserimento - nel piano di spandimento da presentarsi in Provincia - di eventuali terreni posti a distanze superiori deve essere adeguatamente documentata ed accompagnata dal parere del/i Comune/i interessato/i.
- Lo spandimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge.
- Lo spandimento su e/o nel suolo ed altre forme d'impiego agricolo dei liquami devono essere effettuati nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze delle colture e con la corretta pratica agronomica.
- In ogni fase dello spandimento deve essere ridotta la formazione degli aerosoli, allo scopo di diminuire i rischi igienico-sanitari.
- La raccolta ed il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi chiusi, atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione di effluenti liquidi ed a minimizzare l'emanazione di odoro sgradevoli.
- Lo spandimento dei liquami può essere effettuato sul terreno mediante distribuzione superficiale per aspersione o fertirrigazione nel terreno mediante distribuzione per iniezione o tempestivo interramento. La scelta del metodo di spandimento dei liquami è in funzione delle caratteristiche del sito prescelto, del ciclo agronomico e del contenuto d'acqua dei reflui.
- E' consigliabile evitare il diretto contatto dei liquami con le parti aeree della vegetazione, nelle fasi avanzate di sviluppo.
- Lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno o il deflusso con carattere di ruscellamento.
- Le aziende suinicole con più di 5.000 posti per suini da produzione (oltre 30 Kg.) o 1.500 posti per scrofe, devono presentare alla Provincia ed in ogni Comune ove insistono i terreni oggetto di utilizzo agronomico dei medesimi, un piano di spandimento annuale che contenga i seguenti dati:
-
- calendarizzazione di massima degli spandimenti;
- modalità di spandimento;
- tipo di colture dei terreni interessati.
ART. 8 -
FERTIRRIGAZIONE
Se la distribuzione del liquame sul terreno è effettuata
mediante la tecnica della fertirrigazione, è assolutamente
da evitarsi il trasporto dei liquami e delle relative acque di
percolazione al di fuori dell'area interessata dallo
spandimento.
La miscelazione del liquame con l'acqua irrigua deve avvenire ad
una distanza non superiore a mt. 10 dal terreno da irrigare e deve
essere effettuata esclusivamente con carro-botte.
La fertirrigazione deve essere controllata in modo da evitare la
contaminazione dei terreni non oggetto di spandimento ed i corsi
d'acqua.
ART. 9 - PERIODI NON OPPORTUNI PER L'APPLICAZIONE
DEI FERTILIZZANTI AZOTATI
Al fine di attuare la concimazione azotata in modo razionale,
occorre fornire i concimi azotati il più vicino possibile al
momento della loro utilizzazione: ciò per ridurre il
pericolo del dilavamento dell'azoto nel periodo tra la concimazione
e l'utilizzazione da parte delle colture.
ART. 10 - TRASPORTI
Il trasporto delle deiezioni deve essere effettuato in modo tale da
impedire la dispersione degli effluenti liquidi e minimizzare
l'emanazione di odori sgradevoli. Le deiezioni liquide devono
essere trasportate con carri botte perfettamente chiusi, conformi
al disposto del D.M. 27/09/1982.
ART. 11 - DIVIETI
Il presente Regolamento deve considerarsi integrato da tutti i
divieti contenuti al Punto 4 della D.G.R. 30/12/1991, n.
48-12028.
ART. 12 - PERIODI VIETATI
E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli nei
giorni festivi e durante le festività civili e religiose ed,
in particolare, nei giorni o settimane in cui sono organizzate
feste ricorrenti od altre manifestazioni.
E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli distanti
meno di mt. 150 da abitazioni residenziali, diverse da quelle del
titolare, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore
21,00.
ART. 13 - DEROGA
Il liquame può essere sparso ad una distanza inferiore a mt.
80 dalle abitazioni, previa la stipulazione di un accordo tra le
parti, anche in caso d'interramento immediato.
ART. 14 - SOSPENSIONE DELLO
SPANDIMENTO
Lo spandimento deve essere interrotto:
- su pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti la messa al pascolo;
- su colture arboree da frutto dall'inizio della fioritura a raccolta ultimata (tranne con l'applicazione di tecniche che risparmino la parte aerea delle piante);
- su colture foraggere nelle tre settimane che precedono la raccolta del foraggio.
ART. 15 - DOSI DI
APPLICAZIONE
I liquami possono essere applicati su e/o nel terreno nelle dosi
massime stabilite dalla normativa regionale, in funzione del
contenuto di azoto, rame e zinco dei liquami stessi, del
quantitativo di azoto massimo apportabile ai terreni e della
diversa natura di questi ultimi.
ART. 16 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE
Le fasi di ammasso, deposito temporaneo e stoccaggio provvisorio
dei liquami provenienti da insediamenti civili - effettuate dai
produttori dei liquami stessi - non sono soggette ad
autorizzazione: tuttavia tali fasi sono ricomprese nelle note
prescrittive delle autorizzazioni allo spandimento liquami
rilasciata dalla Provincia, sia in caso di insediamenti civili che
produttivi.
Le stessa fasi, effettuate dal produttore dei liquami provenienti
da insediamenti produttivi o effettuate da terzi su liquami
provenienti da insediamenti civili e produttivi sono autorizzate ai
sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. 22/97 e
ss.mm.ii.).
Le fasi del trasporto di liquami effettuate dai produttori e dagli
agricoltori - ai fini esclusivamente dello spandimento su terreni
in proprietà o di cui hanno titolo d'uso - non sono soggette
ad autorizzazione ai sensi di Legge.
Le fasi di trasporto, effettuate per conto terzi, sono soggette ad
autorizzazione ai sensi di Legge e, durante la fase di trasporto, i
liquami devono essere accompagnati da bolla di trasporto.
ART. 17 - VIGILANZA
La vigilanza sull'osservanza alle norme del presente Regolamento
è affidata agli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale,
nonché agli Organi di vigilanza specializzati in materia
ambientale.
ART. 18 - SANZIONI
L'inosservanza del presente Regolamento è punita come
segue:
- violazione art. 8 - sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 500,00;
- violazione art. 11 - sanzione amministrativa da € 50,00 (in caso di mancato interramento) ad € 500,00;
- violazione altri articoli - sanzione amministrativa da € 130,00 ad € 500,00.
In caso di recidiva nel corso dell'anno, la
sanzione massima può essere raddoppiata.
E' facoltà del Sindaco, qualora si riscontrasse la mancata
ottemperanza al presente Regolamento, sospendere l'azione di
spandimento, in attesa dei sopralluoghi e delle verifiche
necessarie che - qualora onerosi - saranno a carico e cura del
soggetto autorizzato allo spandimento.
Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può
ordinare la messa in ripristino dei luoghi e disporre l'esecuzione
d'ufficio, ai sensi di Legge.
L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.
E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli distanti
meno di mt. 150 da abitazioni residenziali, diverse da quelle del
titolare, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore
21,00.