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Regolamento liquami

Comune di Cardè

Provincia di Cuneo


REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA
DELLO SPANDIMENTO IN AGRICOLTURA DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA
INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLE RELATIVE STRUTTURE

ART. 1 - OGGETTO E FONTI NORMATIVE
Il presente Regolamento disciplina lo spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali, sulla base delle seguenti normative:

ART. 2 - OBIETTIVI E DEFINIZIONI
Le disposizioni del presente Regolamento hanno lo scopo di disciplinare la raccolta e lo spandimento in agricoltura dei liquami o reflui zootecnici provenienti da insediamenti civili e produttivi ai fini della salvaguardia dagli inquinamenti dei terreni, delle acque e dell'aria, della tutela della salute dell'uomo e degli animali e dell'effettivo utilizzo agricolo dei reflui.
Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni s'intendono per effluenti provenienti da allevamenti zootecnici:

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI
Ai fini del controllo d'idoneità degli insediamenti di cui trattasi e dei relativi scarichi, devono essere verificate le seguenti condizioni igieniche minime, anche se più restrittive rispetto ad esistenti disposizioni di Regolamenti di Igiene, di Polizia Rurale e di Norme tecniche di strumenti urbanistici, precedentemente approvate:

Pertanto, a livello operativo, occorre applicare le seguenti indicazioni:

negli allevamenti suini:

negli allevamenti avicoli in gabbia:

negli allevamenti avicoli a terra:

ART. 4 - COMUNICAZIONI RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI
Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, i titolari degli insediamenti suinicoli di oltre 5.000 capi (media annuale) e degli insediamenti bovini di oltre 1.000 capi (media annuale), devono consegnare in Comune la seguente documentazione relativa alle infrastrutture aziendali:

ART. 5 - STOCCAGGI
Ogni stalla deve essere fornita di idonea concimaia o fossa per il letame avente le seguenti caratteristiche:

Letami:

Liquami:

ART. 6 - TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI
Poiché il peso specifico delle frazioni solide sospese nei liquami è diverso, nella fase di stoccaggio avviene una stratificazione della frazione densa sul fondo, di una frazione intermedia chiarificata e di una frazione flottante contenente solidi a basso peso specifico che, gradualmente si asciuga.
Si deve, pertanto, intervenire con mezzi atti a contrastare tale tendenza alla stratificazione tramite miscelazione e/o omogeneizzazione, intendendo come tali tecniche che - mediante l'impiego di apposite attrezzature e rispettando precise modalità operative - consentano di ottenere un liquame di composizione uniforme.
Nel caso dei liquami si deve procedere periodicamente alla miscelazione durante tutto il periodo dello stoccaggio, ritenendo adeguata una miscelazione effettuata per almeno 0,5 - 1 ora/settimana.

ART. 7 - CRITERI GENERALI

ART. 8 - FERTIRRIGAZIONE
Se la distribuzione del liquame sul terreno è effettuata mediante la tecnica della fertirrigazione, è assolutamente da evitarsi il trasporto dei liquami e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata dallo spandimento.
La miscelazione del liquame con l'acqua irrigua deve avvenire ad una distanza non superiore a mt. 10 dal terreno da irrigare e deve essere effettuata esclusivamente con carro-botte.
La fertirrigazione deve essere controllata in modo da evitare la contaminazione dei terreni non oggetto di spandimento ed i corsi d'acqua.

ART. 9 - PERIODI NON OPPORTUNI PER L'APPLICAZIONE DEI FERTILIZZANTI AZOTATI
Al fine di attuare la concimazione azotata in modo razionale, occorre fornire i concimi azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione: ciò per ridurre il pericolo del dilavamento dell'azoto nel periodo tra la concimazione e l'utilizzazione da parte delle colture.

ART. 10 - TRASPORTI
Il trasporto delle deiezioni deve essere effettuato in modo tale da impedire la dispersione degli effluenti liquidi e minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli. Le deiezioni liquide devono essere trasportate con carri botte perfettamente chiusi, conformi al disposto del D.M. 27/09/1982.

ART. 11 - DIVIETI
Il presente Regolamento deve considerarsi integrato da tutti i divieti contenuti al Punto 4 della D.G.R. 30/12/1991, n. 48-12028.

ART. 12 - PERIODI VIETATI
E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli nei giorni festivi e durante le festività civili e religiose ed, in particolare, nei giorni o settimane in cui sono organizzate feste ricorrenti od altre manifestazioni.
E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli distanti meno di mt. 150 da abitazioni residenziali, diverse da quelle del titolare, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00.

ART. 13 - DEROGA
Il liquame può essere sparso ad una distanza inferiore a mt. 80 dalle abitazioni, previa la stipulazione di un accordo tra le parti, anche in caso d'interramento immediato.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELLO SPANDIMENTO
Lo spandimento deve essere interrotto:

ART. 15 - DOSI DI APPLICAZIONE
I liquami possono essere applicati su e/o nel terreno nelle dosi massime stabilite dalla normativa regionale, in funzione del contenuto di azoto, rame e zinco dei liquami stessi, del quantitativo di azoto massimo apportabile ai terreni e della diversa natura di questi ultimi.

ART. 16 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE
Le fasi di ammasso, deposito temporaneo e stoccaggio provvisorio dei liquami provenienti da insediamenti civili - effettuate dai produttori dei liquami stessi - non sono soggette ad autorizzazione: tuttavia tali fasi sono ricomprese nelle note prescrittive delle autorizzazioni allo spandimento liquami rilasciata dalla Provincia, sia in caso di insediamenti civili che produttivi.
Le stessa fasi, effettuate dal produttore dei liquami provenienti da insediamenti produttivi o effettuate da terzi su liquami provenienti da insediamenti civili e produttivi sono autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii.).
Le fasi del trasporto di liquami effettuate dai produttori e dagli agricoltori - ai fini esclusivamente dello spandimento su terreni in proprietà o di cui hanno titolo d'uso - non sono soggette ad autorizzazione ai sensi di Legge.
Le fasi di trasporto, effettuate per conto terzi, sono soggette ad autorizzazione ai sensi di Legge e, durante la fase di trasporto, i liquami devono essere accompagnati da bolla di trasporto.

ART. 17 - VIGILANZA
La vigilanza sull'osservanza alle norme del presente Regolamento è affidata agli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché agli Organi di vigilanza specializzati in materia ambientale.

ART. 18 - SANZIONI
L'inosservanza del presente Regolamento è punita come segue:

In caso di recidiva nel corso dell'anno, la sanzione massima può essere raddoppiata.
E' facoltà del Sindaco, qualora si riscontrasse la mancata ottemperanza al presente Regolamento, sospendere l'azione di spandimento, in attesa dei sopralluoghi e delle verifiche necessarie che - qualora onerosi - saranno a carico e cura del soggetto autorizzato allo spandimento.
Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la messa in ripristino dei luoghi e disporre l'esecuzione d'ufficio, ai sensi di Legge.
L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.
E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli distanti meno di mt. 150 da abitazioni residenziali, diverse da quelle del titolare, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00.

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