Regolamento applicazione Ici
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Titolo I - Disposizioni generaliArticolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
- Il potere regolamentare qui esercitato è relativo alle specifiche fattispecie indicate dal comma 1 dell'articolo 59 del Decreto legislativo citato, con richiamo alle disposizioni legislative vigenti, laddove esse servano da collegamento alle innovazioni introdotte.Titolo II - Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni
Articolo 2 - Immobili posseduti da enti non commerciali - Esenzioni
- Sono esentati dal versamento dell'imposta i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U. delle imposte sui redditi: "gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali", destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20 maggio 1985, n. 222: "attività di culto", a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
- Per beneficiare dell'esenzione di cui sopra, gli interessati devono presentare al Comune, ufficio tributi, apposita dichiarazione, secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento.
- Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, agli effetti dell'applicazione della aliquota impositiva, le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che appartengano ad un medesimo complesso immobiliare o a corpi immobiliari contigui anche se con accesso da vie diverse e che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione predetta. Si intende per pertinenza, ai fini del presente articolo, le unità immobiliari iscritte a catasto come C 2 - C 6 - C 7, non utilizzati per attività produttive e l'utilizzo dell'eccedenza della detrazione per l'abitazione principale è limitata ad una di esse.
- Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- La determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili tiene conto dei seguenti elementi:
-
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- condizioni di mercato;
- caratteristiche geomorfologiche.
- I valori venali di cui al comma 1 possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.
- Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.
- Per beneficiare delle agevolazioni ed esenzioni previste dal presente regolamento i soggetti interessati devono presentare, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposite dichiarazioni, attestanti i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie.
- La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere apposta in presenza del dipendente addetto al ritiro delle stesse o in alternativa le dichiarazioni possono essere presentate unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
- Ciascuna dichiarazione deve essere presentata entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'agevolazione. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'attività di controllo, si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate entro la successiva scadenza di pagamento.
- La dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.
- In caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno degli stessi.
Articolo 6 - Modalità di versamento
- L'imposta va versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
- L'imposta dovuta in sede di autotassazione deve essere corrisposta mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune. L'imposta liquidata in sede di accertamento deve essere corrisposta mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale ovvero su conto corrente postale intestato al Comune.
- Qualora sia richiesto al contribuente un versamento, a seguito dell'attività di accertamento dei competenti uffici comunali, pari o superiore a euro 516,46, su apposita istanza, può essere concessa una rateizzazione del versamento non superiore a 4 rate mensili.
- Gli interessati devono presentare l'istanza di cui al comma 3, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.
- Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del contribuente dal beneficio concesso.
- Gli atti di accertamento possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- Non si procede a rimborso quando l'ammontare dell'imposta risulta inferiore a euro 5,16.
- Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 13 del Decreto n. 504/92 sulla compensazione fra debiti d'imposta e crediti da rimborso, l'ufficio tributi trasmette ai contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso una comunicazione con l'indicazione delle somme liquidate e l'avviso della facoltà di compensazione da esercitarsi entro sessanta giorni dalla trasmissione della nota.
- I contribuenti non possono autonomamente compensare i crediti e i debiti d'imposta, in assenza della liquidazione del credito da parte del Comune.
- E' introdotto, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai criteri stabiliti dal Decreto 19 giugno 1997, n. 218.
- Le modalità applicative sono specificatamente disciplinate da apposito regolamento.
- Copia del regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23-12-2000, n. 388.