CAPO III° - ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALI
ART. 34 - ZONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE ED ARCHITETTONICO (A1)
Sono le parti del territorio comunale interessate da agglomerati, nuclei o complessi isolati, di carattere storico artistico o ambientale comprese le relative aree di pertinenza. Di tali zone il P.R.G. prevede la salvaguardia fisico - morfologica relativa all'aspetto architettonico, la salvaguardia funzionale relativa alle destinazioni d'uso e la salvaguardia sociale relativa alla presenza dei ceti popolari ed alle loro attività. Nelle zone degli insediamenti storici sono consentite le seguenti destinazioni:
- residenza
- servizi sociali di proprietà pubblica
- sedi associative, culturali, sportive e categoriali
- ristoranti, bar, locali di divertimento,
nonché limitatamente alla superficie utile esistente alla data di adozione del P.R.G., in caso di restauro o risanamento:
- artigianato di servizio, quale nuovo impianto o proseguimento delle attività artigianali esistenti, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti (considerate insalubri dalla U.S.L. competente) e comunque giudicate incompatibili con la residenza dall’U.S.L. competente, per una superficie utile non superiore a mq. 300 in un intero isolato.
- attrezzature a carattere religioso
- commercio al dettaglio
- teatri e cinematografi
- uffici pubblici e privati
- alberghi e pensioni, i quali restano vincolati alla attuale destinazione
- garages d'uso pubblico
L’inserimento di attività diverse da quelle in atto dovrà avvenire tenendo debito conto: delle esigenze di salvaguardia dei singoli edifici, della valenza ambientale dell’area nonché dei carichi sostenibili dai supporti infrastrutturali di zona.
Per i fabbricati individuati dalla tav. 2 di piano come “Edifici da conservare vincolati ai sensi della L. 1089/39 e 1497/39” si richiamano i tipi e le limitazioni di intervento stabilite dall’art. 24, 4° comma lettera a) della L.R. 56/77 e s.m..
Sul restante fabbricato (capannone) potranno essere ammessi interventi di manutenzione.
Le porzioni libere nell'ambito delle aree A1 sono inedificabili.
L’attuazione di interventi che vadano oltre quanto stabilito o prevedano il mutamento delle specifiche destinazioni d’uso in atto dovrà avvenire, come già precisato dal precedente art. 32, nel quadro di una definizione congiunta delle previsioni di zona e della contigua area Sp1, da operarsi mediante predisposizione di un unico strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato) la cui approvazione sarà subordinata al parere vincolante della commissione di cui
all’art. 91 bis della L.U.R.
Per quanto attiene il castello e le relative pertinenze si richiama in ogni caso quanto prescritto dal 2°, 3° e 4° comma dell’art. 3.7.2 delle N.T.A. del P.T.O. del Po.
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ART. 35 - ZONA CENTRO STORICO (A2)
Si differenzia dalla restante area A1 in quanto molto modificata e degradata nelle parti marginali e sostanzialmente da preservare solo per quanto attiene la complessiva valenza ambientale e per alcuni edifici che si affacciano sul corso principale.
In questa zona sono consentite le seguenti destinazioni:
- residenza
- servizi sociali di proprietà pubblica
- sedi associative, culturali, sportive e categoriali
- ristoranti, bar, locali di divertimento
- artigianato di servizio, quale nuovo impianto o proseguimento delle attività artigianali esistenti, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti (considerate insalubri dalla U.S.L. competente) e comunque giudicate incompatibili con la residenza dall’U.S.L. competente, per una superficie utile non superiore a mq. 300 in un intero isolato.
- attrezzature a carattere religioso
- commercio al dettaglio
- teatri e cinematografi
- uffici pubblici e privati
- alberghi e pensioni, i quali restano vincolati alla attuale destinazione
- garages d'uso pubblico
L’inserimento di attività diverse da quelle in atto nei singoli edifici dovrà avvenire tenendo debito conto: delle eventuali esigenze di tutela degli edifici, della valenza ambientale dell’area nonché della necessaria presenza o previsione di idonei supporti infrastrutturali (es. idonea accessibilità, possibilità di recuperare le prestabilite dotazioni di parcheggio ecc.), condizione che dovrà essere puntualmente verificata in sede di rilascio delle singole concessioni o
autorizzazioni di competenza comunale.
Le porzioni libere, nell'ambito delle aree A2, se non individuate con particolare simbologia, non hanno capacità edificatoria; in tali aree è consentita la costruzione di autorimesse pubbliche o private attraverso un parziale riutilizzo ove possibile di vani esistenti, e comunque nel rispetto dei parametri previsti all’art. 23 delle presenti N.T.A.
Gli interventi ammissibili sugli immobili destinati alla residenza sono:
- manutenzione, restauro e risanamento conservativo nel rispetto di quanto stabilito dal 4° comma dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m. e i., per i fabbricati individuati come “edifici vincolati” o di interesse storico-artistico dalle Tavv. 2 e 4 di P.R.G.C.;
- ristrutturazione edilizia di tipo A, con le limitazioni previste dalle schede dell’allegato n. 3 (così come modificato dalla Regione), nel settore compreso nel perimetro della fascia delimitante fabbricati con mantenimento dei prospetti a fronte della viabilità pubblica riportati dalla tavola di P.R.G.C., per questo aspetto si precisa che i predetti elaborati assumono a tutti gli effetti valenza prescrittiva;
- ristrutturazione edilizia di tipo B sui restanti edifici residenziali dell’area A2 fermo restando il vincolo di tutela e valorizzazione degli eventuali elementi architettonici e decorativi di pregio e la precisazione che gli ampliamenti ammissibili:
- non dovranno essere finalizzati alla creazione di nuove unità abitative;
- dovranno essere conseguiti mediante il riuso di strutture contigue preesistenti;
- potranno avere un dimensionamento non superiore al 50% della volumetria residenziale esistente;
Sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione con sopraelevazione del piano di campagna di ml 1,20 rispetto al piano pavimento esistente, per tutti gli edifici esistenti e per i quali viene determinata, mediante perizia redatta da tecnico abilitato ed asseverata, la precarietà statica e l’eventuale quota idraulica durante l’evento di piena.
Sugli immobili con destinazione diversa da quella residenziale sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria con autorizzazione.
E’ ammesso inoltre con concessione edilizia, il recupero, a fini residenziali, delle volumetrie dei fabbricati esistenti non adibiti a residenza, normati all’art. 37 ter delle presenti N.T.A.
Sugli immobili destinati alla residenza ricadenti negli ambiti in cui sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B, quando non sia possibile il recupero di strutture con destinazione diversa da quella residenziale potranno essere ammessi aumenti del 20% della volumetria costruita esistente con un massimo di mq. 25 per risanamenti igienici e per esigenze distributive interne.
Anche il passaggio dalla ristrutturazione edilizia limitata al tipo A, previsto per il settore mediano dell’abitato, alla ristrutturazione edilizia di tipo B, potrà essere ammesso in presenza di proposta progettuale debitamente motivata ed estesa ad unità edilizie funzionali ed omogenee dal punto di vista architettonico, purché preventivamente sottoposta al parere vincolante della Commissione di cui all’art. 9 bis della L.R. 56/77 e s.m..
ART 36 - ZONE RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO (B)
Sono le zone a prevalenza residenziali esistenti o in via di completamento che non presentano valori storico-ambientali da salvaguardare né l'esigenza di una radicale trasformazione statico-igienica.
In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:
- residenza
- servizi sociali ed assistenziali di iniziativa sia pubblica che privata
- sedi associate, culturali, sportive e categoriali
- ristoranti, bar, locali di divertimento compatibili con gli ambiti residenziali (rumore, viabilità, parcheggi etc.)
- artigianato di servizio, quale nuovo impianto o proseguimento delle attività artigianali esistenti, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti (considerate insalubri dalla U.S.L. competente) e comunque giudicate incompatibili con la residenza dall’U.S.L. competente, per una superficie utile non superiore a mq. 300 in un intero isolato.
- commercio al dettaglio con esclusione delle attività definibili: supermercati, ipermercati e centri commerciali secondo le definizioni del Ministero dell’Industria e Commercio nonché delle indicazioni programmatiche regionali approvate ai sensi dell’art. 30 del D.M. 375/88.
- uffici pubblici e privati, studi professionali, per una superficie utile comunque non superiore al 20% di quella totale dell'edificio
- alberghi e pensioni, i quali resteranno vincolati all'attuale destinazione
- garages di uso pubblico.
E' previsto il riordino dell'area o di parte di essa, ed il recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente mediante interventi fondiari sui singoli edifici non superando, nel caso di demolizione e ricostruzione, la volumetria preesistente.
Le porzioni libere, nell'ambito dell’area “B”, se non individuate con particolare simbologia, non hanno capacità edificatoria; in tali aree è consentita la costruzione di autorimesse pubbliche o private attraverso un parziale riutilizzo ove possibile di vani esistenti, e comunque nel rispetto dei parametri previsti all’art. 23 delle presenti N.T.A.
Sono altresì ammesse autorimesse private esterne nella proporzione prevista al precedente art. 23 delle presenti N.T.A. quando il reperimento delle dotazioni a parcheggio privato mancanti non risulti fattibile entro le strutture esistenti; in questo caso occorrerà tuttavia verificare che la superficie coperta dalle autorimesse non risulti superiore ad 1/3 dell’area libera da costruzioni e non pregiudichi gli spazi necessari alle esigenze di manovra ed a garantire la sicurezza degli accessi.
Gli interventi ammessi sugli immobili destinati alla residenza sono:
- con autorizzazione
- manutenzione straordinaria
- risanamento edilizio
- con concessione
- ristrutturazione edilizia di tipo A
- demolizione senza ricostruzione
- ristrutturazione edilizia di tipo B
- demolizione con ricostruzione
In caso di interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B saranno ammessi ampliamenti pari al 20% della volumetria residenziale esistente mediante il recupero delle strutture contigue a diversa destinazione e sopraelevazioni finalizzate al raggiungimento di altezze interne compatibili con quanto stabilito dal D.M. 5/7/1975.
In caso di intervento di demolizione e ricostruzione si applicano i seguenti parametri:
- rapporto di copertura complessivo 0,50 mq/mq;
- cubatura consentita : volumetria resila superficie fondiaria dell’ambito di intervento;
- altezza: mt. 7,50 (con 2 p.f.t.).
Se l’intervento di demolizione e ricostruzione riguarda parte di un più ampio fabbricato a cortina devono essere mantenuti il posizionamento e la sagoma preesistente, fatte salve le sopraelevazioni strettamente necessarie a conseguire le altezze minime prescritte dalla normativa sanitaria.
Sugli immobili con destinazione diversa da quella residenziale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e B. senza aumento dell’altezza max. 7,50, della superficie coperta e del numero di piani esistenti.
Per i fabbricati riportati nella Tav. 2 di P.R.G.C. identificati con apposito retino e riportati nella documentazione fotografica allegata al Piano, è previsto il mantenimento dei prospetti esistenti a fronte viabilità pubblica, per i quali sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:
- con autorizzazione
- manutenzione straordinaria
- risanamento edilizio
- con concessione
- ristrutturazione edilizia di tipo A
Sono ammesse inoltre operazioni di recupero alla residenza di volumi esistenti abbandonati e sottoutilizzati con destinazione diversa da quella residenziale con le sottoelencate modalità di intervento:
con concessione è ammesso il recupero totale delle volumetrie dei fabbricati esistenti non adibiti alla residenza, con demolizione e ricostruzione, nel rispetto delle distanze e confrontanze dai fabbricati esistenti e nel rispetto di quanto stabilito all’art. 37 ter delle presenti N.T.A.
In caso di intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B di edifici già residenziali, quando non sia possibile il recupero di strutture con destinazione diversa da quella residenziale, sono in ogni caso ammessi aumenti del 20% della volumetria costruita esistente con un massimo di mq. 25 per risanamenti igienici e per esigenze distributive interne.
Vengono ammesse in particolare nell'ambito del risanamento statico ed igienico lievi modifiche alle altezze massime degli edifici in modo da ottenere altezze minime interne dei piani abitativi esistenti pari a ml. 2,70, salvaguardando elementi di pregio che eventualmente fossero presenti nelle strutture da adeguare.
Nei lotti di completamento individuati in cartografia tramite simbolo “compl. n.” ed apposito retino l’intervento edilizio verrà attuato con concessione singola onerosa nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:
- rapporto di copertura 0,33 mq/mq
- cubatura consentita: It pari a 0,70 mc/mq
- altezza massima 7,50 ml. (2 piani f.t.)
- parcheggi secondo quanto previsto dall’art. 23 delle presenti N.T.A.
- area a verde privato 10 mq ogni 100 mc di cubatura realizzata.
- Distanze:
- dai cigli stradali: vedi art. 6 N.T.A. e art. 27 L.R. 56/77 e s.m.i.
- dai confini di proprietà ml. 5,00
- da pareti finestrate e non ml. 10,00
- dai viali pedonali ml. 6,00.
Nei settori urbani ricadenti entro la fascia C della Tavola n. 2/GEO (comprensivi anche del lotto di completamento n. 4 e degli edifici di cui all’art. 37 bis), non sarà ammessa la realizzazione di locali interrati e seminterrati.
Nell’eventuale intervento riguardante l’edificio indicato in cartografia con la simbologia “ ● “ venga previsto l’arretramento sia su Via Budre che su via Pellico, con possibilità di edificare ricollocando all’interno del lotto tutta la volumetria esistente.
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ART. 36 BIS EDIFICI COMPRESI NELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE.
Per gli edifici ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi interventi a carattere manutentorio e la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume.
Per gli interventi finalizzati alla sistemazione igienica o tecnica degli edifici rurali ad uso residenziale esistenti si richiamano le possibilità di ampliamento previste dal 12° comma dell’art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i..
ART. 36 TER - FASCE DI RISPETTO RIO CIONCHEA E CANALE DEL MOLINO
Lungo i tratti del Rio Cionchea e del Canale del Molino si applicano le limitazioni di intervento derivanti da quanto stabilito dal precedente art. 6 e dalle norme specifiche di zona.
Non saranno ammessi ulteriori interventi di intubazione o copertura dei corpi idrici fatto salvo quanto strettamente necessario alla realizzazione degli accessi in progetto, da realizzarsi con caratteristiche che non ostacolino il deflusso delle acque in caso di eventi eccezionali.
Su un tratto intubato del rio Cionchea il PRGC prevede la realizzazione di un viale pedonale e di una pista ciclabile; per l’attuazione di detto intervento l’Amministrazione Comunale terrà in debita considerazione il fatto che i tecnici regionali hanno evidenziato l’opportunità di procedere preventivamente alla sostituzione dell’attuale tubazione con un manufatto di maggiore sezione
ottenuta, ad esempio, mediante una sistemazione di tipo “a cunetta”.
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ART. 37 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE (C1,C2,C3,C4 e C5)
In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:
- residenza
- servizi sociali e assistenziali di iniziativa sia pubblica che privata.
- commercio al dettaglio con esclusione delle attività definibili: supermercati, ipermercati e centri commerciali secondo le definizioni del Ministero dell’Industria e Commercio nonché delle indicazioni programmatiche regionali approvate ai sensi dell’art. 30 del D.M. 375/88.
- ristoranti, bar, locali di divertimento con caratteristiche e dimensionamento compatibili con le aree residenziali
- uffici pubblici e privati, studi professionali, per una superficie utile comunque non superiore al 20% di quella totale dell'edificio
- alberghi e pensioni.
Nelle aree C ogni intervento è subordinato alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste, o all'impegno di realizzarle.
Pertanto ogni intervento di nuova costruzione è subordinato alla presenza di Piani Esecutivi di iniziativa privata conv., ex art. 43 - 44 L.R. 56/77, che deve prevedere la realizzazione di:
- Tutte le opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento.
- Tutto il sistema viario, veicolare e pedonale per il collegamento e per l'accesso agli edifici da realizzare; le strade veicolari devono avere una larghezza non inferiore a m. 9 di cui m. 6 destinati al traffico veicolare e la restante parte fino a m. 9, destinata a marciapiede o parcheggio.
- Opere di urbanizzazione primaria che comprendono:
- la rete idrica;
- la rete per lo smaltimento delle acque bianche;
- la rete per lo smaltimento delle acque nere;
- la rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- la rete e gli impianti di illuminazione pubblica.
- La stipula di una convenzione che prevede:
- la cessione gratuita entro i termini stabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, da realizzarsi da parte dei proprietari lottizzanti, secondo quanto disposto dall'art. 5 della L. 28/1/77 n° 10 ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito, che deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulle esecuzioni delle opere e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune.
- I termini di inizio ed ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo con i programmi di attuazione.
- Le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l’inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano di intervento.
- La viabilità principale prevista nella tavola di Piano deve essere ceduta gratuitamente al Comune
In ogni caso comunque dovrà essere prevista una superficie a verde privato in misura di 10 mq ogni 100 mc. di cubatura abitabile e non sarà concesso alcun abbattimento di alberi ad alto fusto se non previa opportuna sostituzione.
Alla base dei muri di sostegno, sia all'interno che all'esterno dell'appezzamento interessato dal progetto dovranno essere lasciati ad intervalli regolari di almeno 1,50 mt. delle zone che permettano la messa a dimora di piante rampicanti sempreverdi che nasconda o il muro.
Dovranno inoltre essere osservati i seguenti indici e parametri:- Altezza massima raggiungibile ml 8,50
- N° massimo di piani fuori terra = 2
- Rapporto di copertura 0,33 mq/mq
- Distanza dai cigli stradali - v. art. 6 N.T.A. e art. 27 L.R. 56/77 e s.m.i.
- Distanza dai confini di proprietà ml 5,00
- Distanza da pareti finestrate - in ogni caso ml. 10,00
- indice di fabbricabilità territoriale 0,70 mc/mq.
- Distanza dai viali pedonali ml. 6,00.
- Superficie a parcheggio privato non inferiore a 10 mq. ogni 100 mc. di costruzione
Non saranno ammessi interventi che prevedano la realizzazione di locali interrati o seminterrati o la copertura del canale del Molino. Entro la fascia di rispetto dello stesso canale, oltre ai vincoli di inedificabilità già espressi, non sarà ammessa la realizzazione di strutture fisse, comprese le opere di recinzione, e la sopraelevazione del piano di campagna rispetto alla quota attuale.
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ART. 37 bis - EDIFICI INSERITI IN ZONA B CONTRASSEGNATI CON APPOSITO RETINO
Gli edifici compresi nella zona B e contrassegnati in cartografia con apposito retino, qualora vengano richieste nuove concessioni dagli stessi proprietari, potranno usufruire di un aumento dell'indice di cubatura da 0,7 a 0,9 mc/mq qualora, arretrando la recinzione esistente, permettano un allargamento della sede stradale esistente fino ad un minimo di ml. 6,00.
ART. 37 TER - INTERVENTI ATTUABILI SUI FABBRICATI ESISTENTI A DESTINAZIONE D'USO DIVERSA DALLA RESIDENZA
Per quanto riguarda i volumi esistenti non adibiti alla residenza ubicati all’interno delle zone perimetrate dal P.R.G.C., si prevede la possibilità di recuperarne la cubatura esistente trasformandola in abitativa e di servizio alla residenza (cantine, garages, ecc.) rispettando gli allineamenti preesistenti e realizzando n° 2 piani fuori terra (massimo) nel rispetto delle altezze massime ammesse per l’area normativa di riferimento.
Sarà possibile recuperare le volumetrie di fabbricati esistenti tamponati in muratura da almeno 3 lati non a carattere precario.
Il recupero dei fabbricati dovrà avvenire secondo le modalità di intervento indicate per ogni singola zona.
Dovranno essere mantenuti eventuali elementi di pregio esistenti sui fabbricati da recuperare; in particolare, in presenza di archi realizzati in mattoni a vista, gli stessi dovranno essere mantenuti tali ed i tamponamenti in muratura dovranno essere realizzati in sfondato ed intonacati a civile, evidenziando le arcate ed i pilastri in mattoni a vista.
Sui fabbricati oggetto di intervento dovranno essere mantenute le tipologie edilizie ed i materiali esistenti.
Negli interventi ricadenti nelle aree di classe A per motivazioni di carattere ambientale non sarà comunque consentito:
- modificare il posizionamento e la superficie coperta dei fabbricati oggetto di intervento;
- operare un incremento del numero dei piani esistenti;
- superare l’altezza degli edifici contigui o (se isolati) della altezza media di quelli circostanti;
- modificare le inclinazioni di falda delle coperture.
Per gli edifici ad un solo piano potranno essere consentite sopraelevazioni di mt. 0,50 per documentate esigenze igieniche o funzionali.
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ART. 38 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI PARTICOLARE INTERESSE
Le tavole di P.R.G. individuano i manufatti, gli edifici, le unità edilizie e gli ambienti di particolare interesse storico o documentario, nonché gli stabili e le parti di territorio vincolate ai sensi delle leggi 29/06/1939 n. 1497 e 01/06/1939 n. 1089 o dell'art. 9 della L.R. 05/12/1977 n. 56 e successive
modificazioni, compresi piloni votivi e chiesette ubicati in zona agricola e specificatamente dettagliati nelle schede riportate nell’all. 3 del P.R.G.C.
L'esecuzione degli interventi edilizi ammessi comporta particolari cautele dirette a:
- uniformare materiali e colori della superficie delle facciate al contesto ambientale originario;
- recuperare gli elementi architettonici e decorativi esistenti, o sostituirli con gli stessi materiali;
- evitare alterazioni al profilo dei tetti;
- usare, in caso di sostituzione di elementi costruttivi architettonici, forme e modelli uguali a quelli originari.
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione ad effettuare l'intervento ammesso, per i fabbricati vincolati ai sensi della L. 1497/39 e 1089/39, è subordinato al parere vincolante della Soprintendenza ai Monumenti e Beni Architettonici per il Piemonte, mentre per gli altri edifici di particolare interesse la concessione o l’autorizzazione sono subordinate al parere della Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali di cui agli art. 49 e 91/bis
della Legge Regionale n. 56 e successive modificazioni. La progettazione degli interventi edilizi ammessi sulle entità di cui al presente articolo deve tener conto, documentando congruamente tale aspetto dell'opera progettuale, degli studi e delle indagini risultanti agli atti del Comune in ordine all’entità medesima.
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CAPO IV° - ZONE PRODUTTIVE
ART. 39 - ZONA ARTIGIANALE (D1 e D2)
Le zone Artigianali D1, sono destinate alla prosecuzione dell’attività in atto, mentre la zona Artigianale D2 è area di nuovo impianto.
Nelle zone artigianali D1, sono ammessi i seguenti interventi:
- edificazione esistente:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B;
- nuova edificazione.
Gli interventi ammessi in questa zona sono attuabili con intervento edilizio diretto, nel rispetto di quanto indicato nel Piano d’area del Sistema Regionale delle aree protette della fascia fluviale del Po, con i seguenti indici e parametri:- indice di utilizzazione fondiaria: Sc = 1/3 della Sf
- distanza dai confini privati ml. 5,00
- distanza dai cigli stradali: ml. 10,00
- altezza massima raggiungibile ml. 7,00.
Potranno essere pertanto consentite le seguenti destinazioni accessorie:- attività commerciali;
- servizi tecnici ed amministrativi;
- depositi e magazzini;
- costruzione di una cabina elettrica, questa anche in deroga ai limiti di superficie coperta. In sede di intervento, da realizzarsi esclusivamente entro il settore posto a nord della viabilità mediana di penetrazione, dovranno essere reperite idonee dotazioni di aree per parcheggio pubblico e privato ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell’art. 41 sexies della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m..
Nelle aree D1, non sarà ammessa la realizzazione di locali interrati o seminterrati.
- impianti artigianali rumorosi e molesti (comprendendo l’impianto di essiccazione ora in zona impropria)
- servizi tecnici ed amministrativi degli impianti artigianali
- depositi e magazzini
- attività commerciali
- la costruzione di cabina elettrica al servizio dell'attività anche in deroga ai limiti di superficie coperta.
L’attuazione della zona D2 dovrà avvenire mediante P.E.C., ad eccezione dell’area individuata sulla cartografia di Piano (Tav. 4 – IN VARIANTE) con la sigla D2* per la quale, essendo già servita dalle opere di urbanizzazione primaria ed avendo una limitata superficie di localizzazione, l’attuazione dovrà avvenire mediante intervento edilizio diretto applicando gli indici ed i parametri della zona D2.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- indice di utilizzazione fondiaria: Sc = 1/3 S.fond.;
- distanza dai confini privati ml. 5,00;
- distanza dal ciglio della strada Provinciale Cardè - Torre S. Giorgio ml. 30,00;
- distanza dai cigli stradali di strade interne al P.E.C. ml. 7,50;
- altezza massima raggiungibile ml. 10,00, ad eccezione delle sovrastrutture tecniche per le quali è derogata l’altezza ai minimi necessari alle esigenze d’uso.
Nella rilocalizzazione dell’impianto di essiccazione sarà possibile realizzare le strutture di altezza pari all’esistente ora in zona impropria; in tale caso (h. maggiore a 10,00 metri) la distanza dal confine dovrà essere pari alla metà dell’altezza della struttura realizzata.
Nella zona artigianale D2 ogni nuovo impianto dovrà disporre di un'area a parcheggio privato nella misura prevista dall’art. 41 sexies della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m..
Per quanto attiene le aree per servizi pubblici il Comune provvederà a verificare in fase attuativa che le dotazioni previste per ogni singolo ambito a S.U.E. risultino dimensionalmente conformi a quanto stabilito dall’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m. e i. tenendo in debito conto che, indipendentemente da quanto risulta dai contenuti e dalla legenda della tav. 6, a queste non può essere assimilata la superficie destinata alla viabilità (es. controviale).
Nelle zone D1, D2 è inoltre consentita la costruzione di abitazione ad uso del custode e del titolare dell'impianto avente una superficie utile massima di 150 mq. per ogni impianto.
I nuovi impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamento atmosferico, acustico e dei materiali solidi o liquidi di rifiuto.
Nella zona artigianale D2 è prevista un’area per la rilocalizzazione dell’impianto di essiccazione ora ubicato in zona impropria; la rilocalizzazione dovrà avvenire con stipula di convenzione tra il privato ed il Comune, nella quale verranno stabiliti i criteri e le modalità di intervento.
Qualora trascorsi 4 anni dalla data di approvazione del presente Piano, l’area non venga utilizzata per la rilocalizzazione dell’impianto, essa tornerà all’originaria destinazione agricola.
Lungo la fascia spondale del Rio Lessia dovrà essere mantenuta libera ed allo stato naturale una fascia di rispetto spondale della profondità di mt 10 da misurarsi dall’asse del medesimo Rio. Entro tale fascia non sarà consentita la realizzazione di costruzioni o strutture fisse, comprese le opere di recinzione, nonché di interventi che prevedano la sopraelevazione del piano di campagna rispetto alla quota attuale.
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ART. 40 - AREA ARTIGIANALE UBICATA IN ZONA IMPROPRIA (D3)
E' stata individuata in questo piano un'area classificata come "Area Artigianale ubicata in zona impropria" per particolari esigenze, indicata in cartografia con apposito retino.
E' caratterizzata da insediamento artigianale in particolari condizioni con mancanza di superfici coperte rispetto alle esigenze dell'attività che svolge.
Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, è ammessa la realizzazione di strutture artigianali nel rispetto del rapporto di copertura di 1/2 della superficie fondiaria.
In questa zona è inoltre ammessa la realizzazione di:
- attività commerciali;
- servizi tecnici ed amministrativi degli impianti artigianali;
- depositi e magazzini;
- una sola abitazione per l’impianto, all'interno dell'impianto stesso, con una superficie utile massima di 150 mq. ad uso del custode o del titolare dell'azienda. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamento atmosferico, acustico e dei materiali solidi e liquidi di rifiuto.
- la costruzione di cabina elettrica al servizio dell'attività anche in deroga ai limiti di superficie coperta.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- distanza dai confini privati ml. 5,00;
- distanza dai cigli stradali ml. 20,00;
- altezza massima raggiungibile ml. 7,00 ad eccezione delle sovrastrutture tecniche per le quali è derogata l’altezza ai minimi necessari alle esigenze d’uso.
- distanza da pareti finestrate ml. 10,00
In questa zona non sarà consentito l’insediamento di nuove aziende, le destinazioni d’uso innanzi ammesse dovranno pertanto risultare funzionali alle esigenze produttive dell’attività insediata; dovranno essere altresì reperite aree a parcheggio privato nella misura prevista dall’art. 41 sexies della L. 1150/42 e s.m. e realizzata una idonea schermatura vegetale sui lati prospettanti sulla provinciale.
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ART. 41 - ZONE AGRICOLE
Sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non soltanto come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.
Nella scelta delle aree agricole da destinarsi ad uso residenziale sarà tenuto particolare conto della fertilità dei terreni, nelle aziende agricole esistenti, dell'accorpamento delle stesse, dell'irrigazione e delle infrastrutture e dei servizi esistenti (acquedotto, strade, linee elettriche, ecc.) con lo scopo di salvaguardare dall'uso agricolo i terreni migliori del territorio comunale.
E’ individuata, sulla Tav. 4 del presente P.R.G.C., un’area indicata con la simbologia “E1” nella quale non sono ammesse nuove costruzioni ai fini agricoli.
Per quanto non espressamente definito dal presente articolato, si deve fare riferimento alle Norme per le aree destinate ad attività agricole di cui all’art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i.
In queste zone sono consentite esclusivamente abitazione e attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente:
- abitazioni connesse all'attività agricola;
- edifici per allevamenti; tali insediamenti dovranno comunque essere di carattere aziendale, cioè non superare il rapporto di 40 q.li di peso vivo per Ha di superficie aziendale.
- silos, serbatoi idrici, magazzini per i prodotti del suolo, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi, per uso esclusivo del conduttore del fondo.
- abitazioni padronali, limitatamente alla superficie utile esistente alla data d'adozione del P.R.G.
- limitatamente alla zona E e con distanza minima di ml 250 dall’area residenziale più prossima (anche in previsione), è altresì consentita la possibilità di svolgere l’attività, connessa all’agricoltura, di deposito ed essiccazione pelli fresche di piccoli animali (conigli, capretti ed altri piccoli animali) senza alcuna altra lavorazione.
In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto.
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'impegno a rispettare la destinazione d'uso stabilita nella concessione edilizia.
Gli edifici per allevamenti, ad esclusione degli allevamenti di suini e di sanati nella presente zona, dovranno distare ml 15,00 dai confini di proprietà e dovranno distare ml. 100,00 da tutte le zone ad insediamento residenziale o di espansione; esse dovranno inoltre rispettare la distanza di ml. 25,00 da edifici residenziali non facenti parte dell’azienda agricola.
Gli edifici per allevamento di suini e di sanati, dovranno distare ml 15,00 dai confini di proprietà e dovranno distare ml. 250,00 da tutte le zone ad insediamento residenziale o di espansione; dovranno inoltre rispettare la distanza di ml. 120,00 dalle abitazioni sia civili che rurali non facenti parte dell’azienda agricola.
Il Comune, sentita l’unità sanitaria competente, potrà comunque richiedere il rispetto di arretramenti anche superiori a quelli stabiliti per i fabbricati non facenti parte dell’azienda, qualora il progetto di intervento prefiguri un’elevata capacità di stabulazione o particolari tipi di allevamento (es. porcilaie,
avicunicoli, sanati).
Tutti gli edifici per allevamenti dovranno inoltre distare ml. 20,00 dall’abitazione del conduttore e potranno essere adiacenti agli altri fabbricati presenti facenti parte della stessa azienda agricola.
Per quanto riguarda le distanze tra gli altri fabbricati accessori (magazzini, ricoveri per macchine agricole, ecc.), essi dovranno rispettare la distanza minima di ml. 5,00 dal confine di proprietà, o in aderenza con consenso del confinante che dovrà risultare da apposito atto da allegare alla domanda di Concessione.
Dovranno comunque rispettare la distanza minima di ml. 10,00 da pareti finestrate.
I silos a trincea dovranno rispettare le seguenti distanze:
- distanza dai confini privati ml. 5,00 (salvo accordo tra i confinanti)
- distanza da fabbricati abitabili di diversa proprietà ml. 25,00
- distanza da fabbricati abitabili della stessa proprietà ml. 10,00
- distanza da altri fabbricati non abitabili di diversa proprietà ml. 10,00
- distanza da strade ml. 10,00, fatte salve maggiori distanze dovute in applicazione del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. In presenza di silos destinati al contenimento di materiali nocivi o maleodoranti le distanze da prevedersi dai fabbricati di diversa proprietà dovrà essere maggiorata al fine da escludere situazioni di rischio o disturbo nei confronti delle residenze.
Le concimaie a platea dovranno rispettare le seguenti distanze:
- distanza da strade pubbliche ml. 25,00
- distanza da abitazione dell'azienda stessa ml. 25,00
- distanza da abitazioni di diversa proprietà, da insediamenti residenziali o nuove zone di espansione ml. 100,00;
- distanza da pozzi di acqua potabile quanto indicato dal D.P.R. 24.5.1988 n° 236 artt. 4 e 6;
- distanza da pozzi di irrigazione ml. 25,00;
- distanza dai corsi d’acqua ml. 20,00;
- distanze dai confini privati ml. 10,00.
La concimaia dovrà avere fondo e pareti impermeabilizzate e dovrà essere dotata di vasca a perfetta tenuta per la raccolta del colaticcio. Per quanto attiene le caratteristiche dimensionali e tecniche delle singole attrezzature aziendali si richiama in ogni caso il rispetto di quanto stabilito dalle specifiche normative di settore e sulla sicurezza degli impianti.
Per la realizzazione di residenze ad uso agricolo nella zona agricola si applica il seguente parametro edificatorio:
Indice fondiario:
- per terreni a colture protette in serre fisse 0,06 mc/mq;
- per terreni a colture orticole o floricole specializzate 0,05 mc/mq;
- per terreni a colture legnose specializzate 0,03 mc/mq;
- per terreni a seminativo ed a prato 0,02 mc/mq;
- per terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole 0,01 mc/mq in misura non superiore a 5,00 Ha per azienda.
In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell’azienda non devono nel complesso superare il volume di 1500 mc.
Le altezze massime consentite nelle aree esterne ai settori inclusi nell’ambito di operatività diretta del P.T.O. del Po sono di mt 8,00 con due piani fuori terra.
Per i proprietari, non coltivatori diretti, di edifici già esistenti è ammessa la costruzione di bassi fabbricati uso garages nella proporzione di mq. 1 ogni 20 mc. di cubatura esistente.
E’ sempre ammesso il recupero totale delle strutture ex-agricole esistenti per fini abitativi.
Ove non sia possibile il recupero di strutture ex agricole, è concesso l’ampliamento del 20% della cubatura abitativa esistente per dotare l’abitazione dei servizi mancanti.
Per gli interventi sulle aziende agricole esistenti o di nuovo impianto ricadenti nelle aree A1 e A2 del P.T.O. del Po e connesso piano d’area, dovranno essere rispettati i parametri e le modalità di intervento indicati all’art. 2.5 delle N.T.A. allegate al Piano d’Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po.
Il P.T.O individua alcuni insediamenti rurali contraddistinti in cartografia (TAV. 5 di P.R.G.C.) con asterisco (..) ed un nucleo rurale contraddistinto in cartografia (TAV. 5) con simbolo “R”, per i quali sono ammessi gli interventi elencati all’art. 3.7.2 delle N.T.A. allegate al Piano d’Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po.
Individua inoltre una struttura di interesse del Parco contraddistinta in cartografia (TAV. 5) con simbolo “S”, per la quale sono ammessi gli interventi elencati all’art. 3.9 delle N.T.A. allegate al Piano d’Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po.
Nell’area N2 individuata dal Piano d’Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, e riportata sulla cartografia allegata al P.R.G.C. (TAV. 5) sono ammessi gli interventi descritti dall’art. 2.4 delle N.T.A. allegate al Piano d’Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po.
Nella Tav. 5 di piano, oltre all’individuazione delle area A1, A2, N2, sono individuati i “corridoi ecologici”, aventi la funzione di connettere gli habitat naturali creando “reti ecologiche” che favoriscono i movimenti di migrazione e dispersione della flora e della fauna, evitando o riducendo i fenomeni di frammentazione ed isolamento. Di tali corridoi vanno salvaguardate e, ove necessario, ricostituite l’integrità e la continuità. E’ pertanto escluso ogni intervento, anche ai fini agricoli,
che possa creare effetti di barriera o comunque intercettare o interrompere o mutilare la funzionalità dei suddetti corridoi.
Tali elementi di interesse naturalistico sono normati dall’art. 3.3 delle N.T.A. allegate al Piano d’Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po.
Per quanto attiene le indicazioni cartografiche di P.T.O. e Piano d’area del Fiume Po si richiama quanto stabilito dai precedenti artt. 2 e 33 e si evidenzia che:
- lungo i “Percorsi di fruizione” ed i “Percorsi storici accertati” sono previste fasce di rispetto di mt 50 per lato;
- entro le indicazioni di “reticolo ecologico minore”, aventi profondità complessiva di mt 30, non sarà ammessa la realizzazione di edifici e strutture fisse comprese le opere di recinzione, nonché interventi di sopraelevazione del piano di campagna rispetto alla quota attuale.
Si richiamano le limitazioni di intervento derivanti dalle tavole n. 1/GEO, 2/GEO e 3/GEO (TAVOLA 7 di P.R.G.C..)
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ART.42 - EDIFICI CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AGRICOLA A RISTORANTE (SIMBOLO TR)
Sul fabbricato individuato con la simbologia TR è ammessa la trasformazione dei locali esistenti da locali già ad uso agricolo in locali ad uso ristorante.
Sui locali esistenti interessati dalla trasformazione sono ammessi i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ristrutturazione edilizia di tipo B.
Sono altresì ammessi ampliamenti relativi alla struttura oggetto di trasformazione con il limite di 1/5 della superficie coperta del lotto in proprietà per la realizzazione dei servizi mancanti ad uso pubblico (servizi igienici, forno, barbecue, ecc).
Qualora siano richiesti interventi relativi ad iniziative agrituristiche è ammessa su tutto il territorio la trasformazione dei locali già ad uso agricolo in locali per uso agrituristico.
L’insediamento di attività agrituristiche è normato dalla L.R. 23/03/1995 n° 38.
CAPITOLO IV° - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 43 - DEROGHE ALLE NORME DEL P.R.G.
Le concessioni in deroga possono essere rilasciate limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 16 della Legge 6/8/1967 n° 765 e con l'osservanza dell'art. 3 della Legge 21/12/1955 n° 1357 e ai sensi della Circolare P.G.R. del 30/12/1991 n° 21/URE.
ART. 44 - IMPIANTI DI INTERESSE PUBBLICO (SERVIZI ELETTRICI, TELEFONICI, ACQUEDOTTO E GAS)
L'ubicazione sul territorio comunale dei fabbricati relativi agli impianti in titolo (cabine, stazioni, sottostazioni, serbatoi e simili, con l'esclusione dei centri di lavoro per la SIP) prescinde dalle destinazioni d'uso delle zone territoriali omogenee, dagli indici e dai rapporti di edificabilità.
“In tutte le aree normative debbono comunque essere rispettate:
- la distanza di mt 5,00 dalle strade comunali (salvo diverse prescrizioni specifiche in prossimità di curve ove sia preclusa la visibilità);
- le distanze dai confini e dai fabbricati che saranno quelle imposte dal C.C. (distanza dai confini mt 1,50 e distanza dai fabbricati mt 3,00)”
ART. 45 - CONCESSIONE EDIFICATORIA
Per tutto quanto non previsto in merito alla concessione edificatoria si fa riferimento alla Legge n° 10 del 28/1/1977.
ART. 46 - ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA URBANISTICO - EDILIZIA
Ogni disposizione a norma della disciplina urbanistico-edilizia in precedenza esistente che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostitutiva con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del presente P.R.G.
ART. 47 AREE PER L’INSTALLAZIONE DI MODULI ABITATIVI E SOCIALI IN CASO DI EMERGENZA.
Il Piano Regolatore Generale Comunale individua con apposito retino, l’area per l’installazione di moduli abitativi e sociali in caso di emergenza già indicata nel P.R.G.C. quale area a spazio pubblico per attività sportiva; pertanto l’area del campo di calcio potrà essere adibita per collocare i moduli abitativi e sociali in caso di emergenza.
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Art. 49 - NORME EDIFICATORIE INERENTI L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI STRADALI PER DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE.
In attuazione a quanto previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, il presente atto detta i principi ed i criteri fondamentali al fine di consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private, nel territorio comunale, individuando i requisiti e le caratteristiche delle aree anche in difformità dal presente strumento urbanistico.
In particolare si prefigge un modello di articolazione territoriale della rete distributiva sul territorio comunale che risponda alle esigenze della domanda favorendo l’integrazione territoriale degli impianto con gli insediamenti residenziali, le attività produttive e di servizio, nel rispetto delle normative concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, nonché in conformità alle disposizioni poste a tutela dei beni storici ed artistici.
- Dimensionamento della rete distributiva stradale. Al fine del dimensionamento della rete distributiva stradale si riterrà ammissibile un numero di impianti tale da conseguire le finalità poste dalle normative di indirizzo programmatico che sono state emanate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 24.05.1999, n. 37-27427.
- Tipologie minime d’impianto. L’impianto stradale di distribuzione carburante è costituito dal complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburante e dei prodotti erogabili con le relative attrezzature ed accessori con eventuali chioschi.
- Zone omogenee comunali. La zona territorialmente omogenea in cui è previsto l’inserimento dell’unico impianto di distribuzione carburante, ricade urbanisticamente in zona residenziale esistente e di completamento “B”, configurabile, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 23.04.1999, n. 8 in zona omogenea tipo 2. Nelle fasce di rispetto stradale, come definite da nuovo codice della strada, e’ consentita l’installazione di impianti per la distribuzione di carburanti con i relativi accessori.
- Superficie minima di servizio. Le estensioni minime e massime consentite per gli impianti stradali di distribuzione carburanti, in base alle diverse tipologie d’impianto sarà normata secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge regionale 23.04.1999, n. 8.
- Disposizioni inerenti la superficie edificabile e tipologie di fabbricati ammissibili nelle aree destinate ad impianti stradali di distribuzione carburanti. Il rilascio della concessione per l’installazione di un impianto stradale di distribuzione carburante viene rilasciata contestualmente all’autorizzazione di apertura. Allo scopo della domanda di autorizzazione per l’apertura di un nuovo impianto dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria prevista dalla normativa edilizia per il rilascio della concessione (richiesta in bollo e n.ro tre copie degli elaborati grafici).
- Attività insediabili. Nell’ambito delle aree interessate all’insediamento di impianti di distribuzione carburanti, in coincidenza con il rilascio dell’autorizzazione, possono essere rilasciate autorizzazioni amministrative per l’insediamento, all’interno degli impianti di edicole, pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dalle disposizioni in vigore nell’ambito del Comune.
- Altre disposizioni. In caso di dismissione dell’impianto dovranno essere demolite tutte le sovrastrutture che componevano l’impianto e l’area dovrà essere ricondotta ad una destinazione compatibile con la destinazione prevista per la zona dal vigente strumento urbanistico. Potranno essere mantenute le eventuali costruzioni, previa presentazione di apposita istanza, qualora le stesse risultassero compatibili con le destinazione di zona prevista dal vigente strumento urbanistico.
- Disposizioni finali. Le presenti disposizioni riguardano solamente l’aspetto edilizio ed urbanistico relativo all’installazione degli impianti di distribuzione carburante, e, pertanto, dovranno essere sempre rispettate tutte le norme legislative vigenti in materia. Per quanto non espressamente previsto si dovrà fare riferimento alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti.