Da sinistra a destra sono rappresentati lo Stemma del Comune di Cardè, Il panorama del paese con lo sfondo della catena del Monviso, lo stemma della Regione Piemonte
Provincia di Cuneo
Comune di Cardè
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Norme tecniche di attuazione - 2

Comune di Cardè

Provincia di Cuneo

Norme tecniche di attuazione

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ART. 13 bis - TIPI DI INTERVENTO

INTERVENTI FONDIARI
I tipi di intervento previsti dal P.R.G.C. corrispondono alle seguenti definizioni:

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ART. 14 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione corrispondente ad una determinata superficie, esclude ogni successiva richiesta di altre licenze edilizie sulle superfici stesse, tese ad utilizzare nuovamente detti indici, salvo il caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono o si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costruire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettati sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare.
Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diversa destinazione di zona o di uso.
Oltre a rispettare gli indici del P.R.G., gli edifici dovranno essere armonizzati con il tessuto urbano esistente: il Sindaco (quando non sussistono prescrizioni di piano finalizzate alla tutela delle aree di classe A) potrà prescrivere allineamenti diversi da quelli esistenti, arretramenti maggiori di quelli prescritti, altezza inferiore a quelle massime indicate dal P.R.G., qualora esistano ragioni ambientali, di traffico ed urbanistiche in generale.

ART. 15 - TRASCRIZIONE IN MAPPA

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è conservato un archivio delle mappe catastali vigenti in scala 1:2000 che viene aggiornato a cura del detto ufficio per le opere realizzate.
Ogni progetto tendente ad ottenere rilascio della licenza edilizia deve essere corredato da una tavola che riproduca l'isolato interessato dalla richiesta, mettendo in risalto a tratto marcato i confini dell'area asservita e a campitura piena il profilo planimetrico del nuovo edificio.

ART. 16 - LICENZA DI ABITABILITA'

Il rilascio della licenza di abitabilità di cui all'art. 221 del R.D. 27.7.1934 n° 1265, è subordinato alla verifica delle condizioni igieniche degli edifici, nonché all'integrale rispetto del progetto di cui alla concessione edilizia e delle relative destinazioni d'uso.
Per gli edifici e le parti di edifici sprovvisti della licenza di abitabilità, in caso di alienazione è fatto obbligo al venditore di fare menzione della circostanza negli atti legali di vendita.
Per quanto qui non riportato si fa riferimento alle disposizioni fissate dall'art. 57 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

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CAPO IV° - URBANIZZAZIONI

ART. 17 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle rispettivamente indicate al precedente art. 4) comma 4 e 5 e in genere quelle elencate dall’art. 51 della L.R. 56/77 e s.m.i.

ART. 18 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Gli oneri di urbanizzazione sono dei contributi dovuti ai sensi della Legge 28.01.1977 n. 10 da tutti coloro che attraverso un intervento urbanistico preventivo o un intervento edilizio diretto, realizzano o trasformano costruzioni nell'ambito del territorio comunale.
Gli oneri di urbanizzazione primaria saranno soddisfatti direttamente dai proprietari con la costruzione delle opere relative entro i termini di tempo stabiliti per la costruzione principale.
Per i Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.) che abbiano per oggetto la ristrutturazione di edifici, in alternativa alla costruzione delle opere, i proprietari potranno essere chiamati a versare al Comune una cifra per oneri di urbanizzazione primaria da stabilire nella convenzione, da utilizzarsi nella zona per l'adeguamento o l'ammodernamento delle opere relative.
Gli oneri di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui ai precedenti commi non dovranno risultare in ogni caso complessivamente inferiori a quelli determinati forfettariamente applicando l’onere unitario stabilito dalle tariffe vigenti; l’eventuale quota residua dovrà essere corrisposta all’atto del rilascio di ogni singola concessione. Ove il costo delle opere eseguite direttamente dai privati ecceda l’onere determinato, non è dovuto alcun rimborso o scomputo da altri oneri.
Gli oneri di urbanizzazione secondaria, destinati all'acquisizione delle aree e alla costruzione delle opere relative, nonché delle opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi, saranno versati nei modi e nei termini stabiliti e nella misura precisata da apposito regolamento per le opere di urbanizzazione. 
L'ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria dovrà essere aggiornato all'approvazione di ogni programma pluriennale di attuazione e comunque ogni volta che una sensibile variazione dei costi di costruzione lo renda necessario.

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CAPITOLO II° - NORME GENERALI E SPECIALI

ART. 20 - DESTINAZIONE D'USO

La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere indicata nei piani di intervento urbanistico preventivo e nei progetti di intervento edilizio diretto e deve rispettare tutte le prescrizioni delle presenti norme.
L'impegno di rispettare le destinazioni d'uso è trascritto nelle convenzioni dei P.E.C., nonché nelle convenzioni disciplinanti il rilascio della concessione edilizia.
Per quanto riguarda i limiti e le modalità delle variazioni ammesse si richiama quanto espressamente stabilito dall’art. 48 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Non potrà essere rilasciata licenza di abitabilità per le costruzioni utilizzate con destinazione d'uso diversa da quella prevista dalla licenza edilizia.
In caso di abusivo mutamento della destinazione d'uso sarà revocata la licenza di abitabilità.
Non potrà essere rilasciata licenza d'esercizio per quella attività da insediare in locali che avessero ottenuto licenza edilizia per una diversa destinazione d'uso.
In caso di abusivo mutamento della destinazione d'uso saranno revocate le relative licenze d'esercizio.

ART. 21 - DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano a cura e spese della proprietà.
Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate la esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di aggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree verdi, ecc.) necessarie al mantenimento del decoro dell'ambiente urbano.

ART. 22 -TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE

In tutti i progetti per concessione edilizia dovrà essere incluso il progetto dettagliato della sistemazione esterna di tutta l'area con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino, a frutteto o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.). Il taglio dei boschi è rigorosamente vietato, se non per comprovate ragioni di carattere ecologico: in questo caso, oltre all'autorizzazione comunale, dovranno essere ottenute le altre autorizzazioni previste dalle leggi vigenti. In relazione alla difesa e allo sviluppo del patrimonio arboreo, il Sindaco potrà richiedere alle proprietà particolari cautele nella manutenzione dei boschi, per la eliminazione delle piante malate e la relativa ripiantumazione.
Il P.R.G.C. individua anche quale bene da tutelare ai sensi dell’art. 24 della L.U.R., le alberate che dipartendosi dalla piazzetta antistante al castello si sviluppano per un tratto oltre il Po lungo la viabilità per Villafranca Piemonte.

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ART. 23 - AREE DI PARCHEGGIO E AUTORIMESSE

Per quanto concerne la realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, gli stessi dovranno essere previsti rispettando i fabbisogni di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., come indicato al successivo art. 24 delle presenti norme di attuazione.

Per quanto attiene la realizzazione dei parcheggi privati si richiama il rispetto delle dotazioni minime stabilite dall’art. 41 sexies della L. 1150/42 e s.m. (1 mq. ogni 10 mc. di costruzione).

Le norme di cui al 1° comma si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso.

Si evidenzia che le aree private destinate a parcheggio sopra descritte debbono essere integrate dalle aree per servizi pubblici e di uso pubblico stabilite dal P.R.G.C. e dagli strumenti urbanistici esecutivi e chiaramente individuate negli elaborati tecnici da presentare ai fini del rilascio delle concessioni edilizie.

Ai sensi dell’art. 9 della Legge 122/89 in tutte le aree è ammessa la realizzazione di autorimesse, quali pertinenza di singole unità immobiliari, da ricavarsi all’interno di locali esistenti o in locali interrati.

ART. 24 - STANDARDS URBANISTICI - BISOGNI SOCIALI

Gli standard urbanistici per il soddisfacimento dei fabbisogni sociali sono dettati dall'art. 21 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, pari ad un minimo globale di mq. 25 per abitante e sono così ripartite:

Nelle zone residenziali di nuovo impianto in aggiunta alle quantità di verde sopra riportate è prevista una ulteriore area destinata a verde privato nella misura non inferiore a 3 mq. per abitante.

Per quanto attiene le attività produttive e terziarie si richiama quanto stabilito dall’art. 21, primo comma, punti 2) e 3) della L.R. 56/77 e s.m.i.

ART. 25 - CAVE

L’apertura, la coltivazione e riattivazione di cave di ghiaia è subordinata al regime previsto dalla normativa di settore ed alle limitazioni imposte dai vincoli di tutela ricadenti sul territorio comunale.

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ART. 26 - VIABILITA' PUBBLICA -STRADE INTERNE AL P.E.C. - STRADE CIECHE

Le strade cieche dovranno terminare con uno slargo di almeno ml. 15 di diametro; tale slargo dovrà essere previsto inoltre ad intervalli di 150 ml. di tracciato stradale utile.
Nelle aree di P.E.C. il progetto delle nuove strade pubbliche veicolari, salvo diverse indicazioni sulle tavole di Piano deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Per il tracciato di circonvallazione prefigurato dalla fascia di inedificabilità individuata tra le provinciali per Saluzzo e Torre San Giorgio si precisa che il dimensionamento delle opere di attraversamento dei corpi idrici (Rio Cionchea, bealera Riondino e Canale del Molino) dovrà essere realizzato in riferimento alla portata di piena con tempo di ritorno di 200 anni al fine di evitare il pericolo di allagamento delle aree situate a monte del rilevato stradale.

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ART. 27 - VOLUME EDILIZIO

Il volume edilizio, misurato in metri cubi (mc) è la somma dei prodotti della superficie utile lorda (Su) di ciascun piano per l’altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
Per l’ultimo piano, sottotetto utilizzabile compreso, l’altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l’intradosso del solaio di copertura.
Nel caso in cui il solaio di copertura non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l’altezza virtuale alla quale è situata la linea di intradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto per la verifica delle altezze di cui al punto 4) del precedente art. 5; nel caso in cui il solaio di copertura presenti andamento complesso e sia articolato in parti a differente sezione longitudinale e trasversale, il procedimento è reiterato per ciascuna parte di superficie utile lorda corrispondente.
Non rientrano nel calcolo del volume le parti in sottotetto che per definizione del predetto art. 5 punto 4 sono escluse dalla verifica delle altezze ed i vani accessori seminterrati aventi altezza interna inferiore a mt. 2,70 ed emergenza, all’intradosso del solaio soprastante, non superiore a mt 1,00 dal piano di campagna sistemato; oltre tale limite detti vani verranno integralmente computati nel volume degli edifici.

La cubatura si ottiene:

Non sono conteggiate in cubatura le costruzioni di servizio emergenti complessivamente (ovvero all’estradosso del solaio di copertura) mt 1,20 dal piano strada o di campagna, a condizione che vengano ricoperte con idoneo strato di terra coltivabile e raccordate con le aree libere circostanti in modo da renderle concretamente utilizzabili a prato o giardino.

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ART. 28 - TRASFERIMENTI DI CUBATURA

Sono ammessi trasferimenti di cubatura nell'ambito delle zone agricole alle seguenti condizioni:

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CAPITOLO III° - PREVISIONI DEL P.R.G.C.

CAPO I° - DIVISIONE IN ZONE

ART. 29

Il territorio comunale è suddiviso in zone, nel cui ambito è programmata l'attuazione del P.R.G., con carattere generale o specificatamente urbanistico.

ART. 30 - DIVISIONE IN ZONE A CARATTERE GENERALE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 legge 22.10.1971 n° 865, e dell'art. 14 della legge n° 10 del 28.1.1977, per la determinazione delle indennità di espropriazione, nel territorio comunale è delimitata una zona definita centro edificato, che comprende le zone A1, A2, B , definite nella tav. 4 (Azzonamento).

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ART. 31 - DIVISIONE IN ZONE A CARATTERE URBANISTICO

Ai fini della salvaguardia degli ambienti storico e naturali, della trasformazione e dello sviluppo equilibrati, il territorio comunale è suddiviso in zone urbanistiche, come risulta dalla Tav. 4 (Azzonamento), sulle quali zone si applicano in generale le presenti norme e in particolare le norme precisate dalle tabelle allegate alle N.T.A.
Le zone urbanistiche sono così classificate:

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CAPO II° - ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

ART. 32 - ZONE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE

Sono le aree espressamente individuate dal P.R.G.C. per il soddisfacimento delle dotazioni di aree per servizi pubblici di cui all’art. 21, 1° comma punto 1 della L.R. 56/77 e s.m.i., e pertanto suddivise in: zone per l'istruzione, zone per attrezzature civili e religiose di interesse comune, zone a verde naturale e attrezzato o sportivo, zone per parcheggi. In queste zone il P.R.G. si attua con
intervento edilizio diretto.

Zone per l'istruzione - zona SP4 (SE) e zona SP13 (SM)
La zona SP4 è destinata alla scuola elementare (SE)
Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:

La zona SP13 è destinata alla scuola materna (SM).

Zona per servizi generali (SG) SP12
La zona SP12 ha le seguenti destinazioni:

Nella presente zona le costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:

In tale zona è ammessa la possibilità di demolizione e ricostruzione degli attuali edifici fatiscenti per la realizzazione di strutture a servizio della collettività.

Zone per attrezzature di interesse comune (AC) Zone SP1 - SP3
Sono destinate alle seguenti attrezzature: partecipative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative. La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla pubblica Amministrazione.
Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:

Zone a verde naturale attrezzato (VA) - Zone SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP8,  SP9, SP10, SP12.
Sono destinate a parchi naturali e ad aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo degli adulti. Possono essere realizzate unicamente costruzioni in precario ad uso di bar, pubblici o privati convenzionati, ed esclusivamente nelle aree SP3 e SP4.
Possono essere realizzate, esclusivamente nell’area SP12, autorimesse ad uso privato con superficie massima di mq. 50,00.

Si applicano i seguenti indici e parametri:

Zone a verde sportivo (VS) - Zone SP3, SP4 Sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti immersi nel verde, che deve occupare almeno il 50% dell'intera area.
Si applicano i seguenti indici e parametri:

In particolare nell'intervento di demolizione delle tettoie e ricostruzione, saranno permessi eventuali aumenti dell'altezza dei fabbricati in modo tale da rendere i locali agibili.
La superficie coperta potrà aumentare a seguito dell'aumento di cubatura permesso, senza particolare limite.
la zona dovrà essere dotata di sufficiente area per parcheggio verificata in base alla cubatura edificata.

Per gli interventi che prevedano demolizioni e ricostruzioni o nuove costruzioni in ambito interno alle zone A o in aree contigue di particolare rilevanza ambientale si dovrà fare ricorso a progetti estesi all’intera area perimetrata che escludano il ricorso a tipologie, materiali e colori incompatibili con la specificità del contesto in cui si collocano; per la loro attivazione si dovrà fare preventivamente ricorso al parere vincolante della Commissione Regionale di cui all’art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.. La progettazione dell’area Sp1 dovrà inoltre avvenire nel quadro di un P.P. unitario esteso anche all’area A1 che, in considerazione delle specifiche infrastrutture in progetto, dovrà:

Per quanto attiene in generale le aree destinate alla realizzazione o potenziamento delle infrastrutture di principale rilevanza (edilizia scolastica, impianti sportivi coperti, ecc.) si precisa che ogni intervento dovrà essere preceduto dalle prescritte indagini geologico-tecniche che ne attestino l’effettiva idoneità agli usi previsti.
In presenza di eventuali incongruenze tra le indicazioni di destinazioni d’uso stabilite dalla presente normativa e dalle tavole n. 4 e 6 il Comune procederà alle necessarie integrazioni o rettifiche ricorrendo:

Nelle aree per servizi pubblici ricadenti nella fascia C della Tavola n. 2/GEO di P.R.G.C. non sarà ammessa la realizzazione di nuovi locali interrati o seminterrati.

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ART. 33 - ZONE DI INTERESSE NATURALE

Sono destinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale per favorirne una utilizzazione che non contrasti con le sue caratteristiche. In queste zone è tutelata la morfologia del suolo dei corsi d'acqua, della vegetazione e gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli tesi a realizzare questa tutela. Le predette zone sono suddivise in: zone a parco naturale e zone a parco attrezzato.



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