ART. 13 bis - TIPI DI
INTERVENTO
INTERVENTI FONDIARI
I tipi di intervento previsti dal P.R.G.C. corrispondono
alle seguenti definizioni:
- Manutenzione ordinaria
Sono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.
La manutenzione ordinaria è sostanzialmente volta a mantenere in efficienza gli edifici.
Consiste, quindi, in interventi di:- riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari; tra queste: pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura
- riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari
- riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici, logge ecc.) siano mantenuti i caratteri originari
- riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari. Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempreché non comportino modifiche dei locali, né aumento delle superfici utili.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria non è richiesta concessione né autorizzazione.
Fanno eccezione gli immobili vincolati ai sensi della Legge n. 1089/1939 e Legge n. 1497/1939 per i quali si applicano le procedure conseguenti agli specifici provvedimenti. - Manutenzione straordinaria
Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico - sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando interventi che non comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell'assetto distributivo originali, del fabbricato e delle unità immobiliari, né mutamento delle destinazioni d'uso.
Consiste quindi in interventi di:- Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura, sostituzione di infissi e ringhiere, coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.
- Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
- Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non é ammessa l'alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la realizzazione di aperture.
- Realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate di tramezzature; purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari.
- Sono ammesse limitate modificazioni distributive, purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico - sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni.
- Riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni.
- Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico - sanitari.
- Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva e commerciale.
Gli interventi di manutenzione ordinaria realizzati modificando i caratteri originari degli edifici sono considerati di manutenzione straordinaria, poiché in questi casi si rende necessario verificarne la conformità alla normativa edilizia.
Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria è necessario il rilascio dell'autorizzazione, gratuita, da parte del Sindaco, ovvero é sufficiente la formazione in 90 giorni del silenzio - accoglimento sull'istanza, qualora l'intervento non comporti il rilascio dell'immobile da parte del conduttore o non sia relativo ad immobili soggetti ai vincoli previsti dalle Leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939 (cfr. Legge n. 457/1978, art. 48; Legge Regionale 56/77, art. 56; Legge n. 10/77, art. 9 lett. C). In questi casi si procederà secondo i contenuti dell'art. 38 bis delle presenti N.T.A. - Restauro e risanamento conservativo
Sono gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione ed alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi.
Questi interventi non riguardano soltanto gli edifici che, a norma dell'art. 24, 4° comma, lett. a), della L.R. n. 56/1977 sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, matutti gli edifici per i quali si intendono prevedere possibilità di modificazioni dell'organismo edilizio o delle destinazioni d'uso, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali.
Si distinguono pertanto due tipi di intervento:- il risanamento conservativo, finalizzato principalmente al
recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono
necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi
strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico, anche
con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle
originarie, purché congruenti con i caratteri degli
edifici.
Consiste quindi in interventi di:
ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio.
Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali.
Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale.
Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio.
E' esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti,qualora comportino aumenti di superficie utile.
Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnologici, né alterazione delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento.
Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi.
Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti.
Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti comuni. Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni.
Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico - sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti. Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio.
I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale.
Questo tipo di intervento può essere previsto anche per edifici di interesse storico - artistico, individuati dagli strumenti urbanistici ai sensi del citato art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., qualora il loro stato di conservazione, i caratteri tipologici ovvero l'esigenza d'uso rendano necessarie modificazioni ed integrazioni dell'organismo edilizio. - il restauro conservativo, finalizzato principalmente alla
conservazione, al recupero ed alla valorizzazione dei caratteri
degli edifici di interesse storico - artistico architettonico o
ambientale.
Consiste quindi in interventi di:
restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio.
Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali.
Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio.
E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento ed i caratteri originari. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri.
Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni dell'edificio (scale, androni, logge, portici, ecc.).
Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari.
E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamento esterno qualora siano degradate o crollate, purché né siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti; tuttavia é consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte.
Restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l'apertura e la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.
Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni.
Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.
Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico - sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti. Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e architettonici degli edifici.
I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni.
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo erano tutti subordinati al rilascio di concessione a norma della Legge n. 10/1977.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 9/1982 convertito con modificazioni in Legge n. 94/1982, si devono ritenere soggetti al rilascio di autorizzazione, anziché di concessione, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo che riguardano edifici ad uso residenziale, senza mutamento
della destinazione in atto.
Per questi ultimi sarà sufficiente la formazione del silenzio - accoglimento sull'istanza dopo 90 giorni, qualora l'intervento non comporti il rilascio dell'immobile da parte del conduttore o non sia relativo ad immobili soggetti ai vincoli previsti dalle Leggi n. 1089/1939 art. 7, 1° comma, D.L. citato e art. 48, legge n. 457/1978.
Gli interventi di restauro di manufatti devono comunque essere assoggettati ad autorizzazione, in quanto assimilabili per l'entità delle opere ammesse, ad interventi di manutenzione straordinaria. Infine va precisato che gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, riguardanti immobili
compresi negli elenchi di cui all'art. 9 della L.R. n. 56/77 o definiti di interesse storico - artistico nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale, saranno determinati secondo i contenuti dell'art. 38 bis delle presenti N.T.A.
Questa disposizione che, al fine di assicurare la tutela dei suddetti beni, subordina il rilascio della concessione al parere vincolante della commissione per i Beni Culturali ed Ambientali prevista agli articoli 49 e 91 bis della L.R. 56/77, deve intendersi estesa anche al rilascio dell'autorizzazione, prevista nei casi considerati in luogo della concessione.
Si noti, inoltre, che il silenzio - accoglimento sull'istanza di autorizzazione è escluso quando si tratti di immobili compresi negli elenchi di cui all'art. 9 della L.R. 56/77, mentre può ritenersi ammissibile per gli immobili definiti di interesse storico - artistico dal P.R.G., ma non inseriti nei suddetti elenchi.
In questo ultimo caso sarà però onere del richiedente l'autorizzazione che intenda avvalersi del termine per il silenzio - accoglimento, provvedere a richiedere il parere della commissione per i Beni Culturali ed Ambientali, da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione (art. 7, ultimo comma
e art. 8, 3° e 4° comma D.L. n. 9 /1982 convertito in Legge n. 94/1982) .
Quando gli interventi di restauro e di risanamento conservativo comportano anche il mutamento della destinazione d'uso, la domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto che quella prevista e la realizzazione dell'intervento nel suo insieme è soggetta a concessione.
Tali interventi non sono ammissibili sugli immobili soggetti ai vincoli di cui alla L. n. 1089/39 e n. 1497/39.
- il risanamento conservativo, finalizzato principalmente al
recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono
necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi
strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico, anche
con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle
originarie, purché congruenti con i caratteri degli
edifici.
- Ristrutturazione edilizia:
sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione è quindi il tipo d'intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati, mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio. Le possibilità di trasformazione - all'interno della sagoma dell'edificio - sono ampie: dalla modificazione dell'impianto distributivo interno di una singola unità immobiliare alla sistematica modificazione dell'impianto dell'edificio e dei suoi collegamenti
orizzontali e verticali. E' quindi particolarmente importante il controllo degli effetti urbanistici degli interventi di ristrutturazione, in quanto in misura maggiore degli altri possono influire su capacità e carichi insediativi nonché sulle destinazioni d'uso, determinando trasformazioni urbanistiche anche rilevanti.
Al fine, quindi, di conseguire un maggior controllo delle trasformazioni urbanistiche in relazione all'entità dell'intervento si ritiene opportuno distinguere due tipi di ristrutturazione edilizia.
Il primo - ristrutturazione edilizia di tipo A - si riferisce ad interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superfici e di volumi.
Il secondo - ristrutturazione edilizia di tipo B - ammette anche variazioni di superficie utile e recupero di volumi. Ambedue i tipi di ristrutturazione possono essere finalizzati alla modificazione della destinazione d'uso purché la nuova destinazione prevista dagli strumenti urbanistici sia compatibile
con i caratteri strutturali degli edifici. Si ricorda che non possono essere previsti interventi di ristrutturazione edilizia per gli edifici di interesse storico - artistico indicati dall'art. 24, 4° c., lett. a), Legge Regionale 56/77.- Ristrutturazione edilizia di tipo A:
prevede il mantenimento dell'impianto originario dell'edificio ed esclude trasformazioni urbanistiche di rilievo e maggiori "carichi urbanistici".
Consiste quindi in:
rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.
Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non sono ammesse la realizzazione di nuovi
orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile la modificazione delle quote degli orizzontamenti esistenti nonché delle quote d'imposta e di colmo delle coperture. Nelle aree esterne agli ambiti di classe A1 ed A2 è consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni purché specificatamente prevista dagli strumenti urbanistici. Deve essere assicurata la valorizzazione dell'impianto strutturale originario, se di pregio.
Conservazione e valorizzazione dei prospetti.
Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono ammesse per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari.
Rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.
Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico - sanitari.
Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti.
I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia necessario realizzarli all'esterno non devono comunque comportare aumento della superficie utile di calpestio.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale ed agricola) e commerciale è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio.
I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio, purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale. - Ristrutturazione edilizia di tipo B:
prevede la possibilità di apportare sostanziali modifiche all'impianto originario dell'edificio, consentire l'incremento delle superfici utili e il riutilizzo di volumi esistenti ad usi diversi.
Consiste quindi in:
rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.
Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti purché né sia mantenuto il posizionamento. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili. Per mutate esigenze distributive o d'uso, o al fine di conservare l'impianto strutturale originario, è consentita la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe) all'esterno dei fabbricati.
Valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni. Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.
Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio. Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico - sanitari. Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purché non configurino un incremento della superficie utile di calpestio.
Per la realizzazione di interventi di ristrutturazione è necessario il rilascio della concessione.
Tali interventi non sono ammissibili sugli immobili soggetti ai vincoli di cui alla L. n. 1089/1939 e n. 1497/1939.
- Ristrutturazione edilizia di tipo A:
- Demolizioni
Gli interventi di demolizione sono volti a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti esistenti qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante o di parti restanti di fabbricato.
Le demolizioni possono presentare differenti finalità in relazione all'entità degli interventi, al tipo di edifici su cui sono eseguite ed all'utilizzo successivo delle aree e dei fabbricati.
Qualora gli interventi di demolizione siano preordinati alla costruzione di nuove opere o fabbricati, si configura un intervento complesso di demolizione e nuova costruzione che deve essere valutato in modo unitario; in tal caso, la realizzazione dell'intervento nel suo insieme è subordinata al rilascio di un'unica concessione.
Viceversa gli interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo in quanto non realizzati congiuntamente ad altri tipi di intervento, sono soggetti ad autorizzazione, purché non riguardino immobili sottoposti ai vicoli di cui alla L. n. 1089/1939 e n. 1497/1939.
Sull'istanza di autorizzazione, ai sensi delle leggi vigenti, si forma il silenzio - accoglimento qualora il Sindaco non si sia pronunciato entro 60 giorni dalla presentazione.
- Nuove costruzioni
Sono interventi che interessano lotti liberi o resi liberi da costruzioni esistenti.
A seconda delle trasformazioni urbanistiche che ne consegue, si ritiene opportuno distinguerli in due tipi di intervento.
Il primo, di completamento, sono gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni di territorio già parzialmente edificate, disciplinati con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici indicate nelle apposite tabelle. Per la realizzazione è necessario il rilascio della concessione. Il secondo, di nuovo impianto, sono gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuove opere su aree inedificate disciplinate con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche indicate nelle apposite tabelle.
Per la realizzazione, il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva predisposizione ed approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo quale il piano convenzionato di libera iniziativa.
Per quanto attiene più in generale gli altri interventi definibili di “nuova edificazione” (ampliamento e sopraelevazione) si richiamano le prescrizioni della Circolare P.G.R. n. 5SG/URB del 27 aprile 1984.
- Ristrutturazione urbanistica
Sono gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Tali interventi, sempre soggetti ad uno strumento urbanistico esecutivo, hanno l’obbiettivo di qualificare o riqualificare l’impianto urbanistico esistente.
ART. 14 - UTILIZZAZIONE DEGLI
INDICI
L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità e di
utilizzazione corrispondente ad una determinata superficie,
esclude ogni successiva richiesta di altre licenze edilizie sulle
superfici stesse, tese ad utilizzare nuovamente detti indici,
salvo il caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente
da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono
costruzioni che si devono o si intendono conservare, venga
frazionata allo scopo di costruire nuovi lotti edificabili, tutti
gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettati sia
per le costruzioni conservate, sia per le nuove da
edificare.
Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di
superficie utile fra aree a diversa destinazione di zona o di
uso.
Oltre a rispettare gli indici del P.R.G., gli edifici dovranno
essere armonizzati con il tessuto urbano esistente: il Sindaco
(quando non sussistono prescrizioni di piano finalizzate alla
tutela delle aree di classe A) potrà prescrivere
allineamenti diversi da quelli esistenti, arretramenti maggiori
di quelli prescritti, altezza inferiore a quelle massime indicate
dal P.R.G., qualora esistano ragioni ambientali, di traffico ed
urbanistiche in generale.
ART. 15 - TRASCRIZIONE IN MAPPA
Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è conservato un archivio
delle mappe catastali vigenti in scala 1:2000 che viene
aggiornato a cura del detto ufficio per le opere
realizzate.
Ogni progetto tendente ad ottenere rilascio della licenza
edilizia deve essere corredato da una tavola che riproduca
l'isolato interessato dalla richiesta, mettendo in risalto a
tratto marcato i confini dell'area asservita e a campitura piena
il profilo planimetrico del nuovo edificio.
ART. 16 - LICENZA DI ABITABILITA'
Il rilascio della licenza di abitabilità di cui all'art.
221 del R.D. 27.7.1934 n° 1265, è subordinato alla
verifica delle condizioni igieniche degli edifici, nonché
all'integrale rispetto del progetto di cui alla concessione
edilizia e delle relative destinazioni d'uso.
Per gli edifici e le parti di edifici sprovvisti della licenza di
abitabilità, in caso di alienazione è fatto obbligo
al venditore di fare menzione della circostanza negli atti legali
di vendita.
Per quanto qui non riportato si fa riferimento alle disposizioni
fissate dall'art. 57 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed
integrazioni.
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CAPO IV° -
URBANIZZAZIONI
ART. 17 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle
rispettivamente indicate al precedente art. 4) comma 4 e 5 e in
genere quelle elencate dall’art. 51 della L.R. 56/77 e
s.m.i.
ART. 18 - ONERI DI URBANIZZAZIONE
Gli oneri di urbanizzazione sono dei contributi dovuti ai sensi
della Legge 28.01.1977 n. 10 da tutti coloro che attraverso un
intervento urbanistico preventivo o un intervento edilizio
diretto, realizzano o trasformano costruzioni nell'ambito del
territorio comunale.
Gli oneri di urbanizzazione primaria saranno soddisfatti
direttamente dai proprietari con la costruzione delle opere
relative entro i termini di tempo stabiliti per la costruzione
principale.
Per i Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.) che abbiano per
oggetto la ristrutturazione di edifici, in alternativa alla
costruzione delle opere, i proprietari potranno essere chiamati a
versare al Comune una cifra per oneri di urbanizzazione primaria
da stabilire nella convenzione, da utilizzarsi nella zona per
l'adeguamento o l'ammodernamento delle opere relative.
Gli oneri di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
di cui ai precedenti commi non dovranno risultare in ogni caso
complessivamente inferiori a quelli determinati forfettariamente
applicando l’onere unitario stabilito dalle tariffe
vigenti; l’eventuale quota residua dovrà essere
corrisposta all’atto del rilascio di ogni singola
concessione. Ove il costo delle opere eseguite direttamente dai
privati ecceda l’onere determinato, non è dovuto
alcun rimborso o scomputo da altri oneri.
Gli oneri di urbanizzazione secondaria, destinati
all'acquisizione delle aree e alla costruzione delle opere
relative, nonché delle opere necessarie ad allacciare la
zona ai pubblici servizi, saranno versati nei modi e nei termini
stabiliti e nella misura precisata da apposito regolamento per le
opere di urbanizzazione.
L'ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria dovrà
essere aggiornato all'approvazione di ogni programma pluriennale
di attuazione e comunque ogni volta che una sensibile variazione
dei costi di costruzione lo renda necessario.
CAPITOLO II° - NORME GENERALI E SPECIALI
ART. 20 - DESTINAZIONE D'USOLa destinazione d'uso dei suoli e degli edifici,
nonché di parte dei medesimi, deve essere indicata nei
piani di intervento urbanistico preventivo e nei progetti di
intervento edilizio diretto e deve rispettare tutte le
prescrizioni delle presenti norme.
L'impegno di rispettare le destinazioni d'uso è trascritto
nelle convenzioni dei P.E.C., nonché nelle convenzioni
disciplinanti il rilascio della concessione edilizia.
Per quanto riguarda i limiti e le modalità delle
variazioni ammesse si richiama quanto espressamente stabilito
dall’art. 48 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Non potrà essere rilasciata licenza di abitabilità
per le costruzioni utilizzate con destinazione d'uso diversa da
quella prevista dalla licenza edilizia.
In caso di abusivo mutamento della destinazione d'uso sarà
revocata la licenza di abitabilità.
Non potrà essere rilasciata licenza d'esercizio per quella
attività da insediare in locali che avessero ottenuto
licenza edilizia per una diversa destinazione d'uso.
In caso di abusivo mutamento della destinazione d'uso saranno
revocate le relative licenze d'esercizio.
ART. 21 - DECORO DELL'AMBIENTE
URBANO
Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno
mantenuti nelle condizioni di decoro richieste dall'ambiente
urbano a cura e spese della proprietà.
Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà
interessate la esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di
rivestimenti, di coperture, di aggetti, di porticati, di infissi,
di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree verdi, ecc.)
necessarie al mantenimento del decoro dell'ambiente urbano.
ART. 22 -TUTELA E SVILUPPO DEL
VERDE
In tutti i progetti per concessione edilizia dovrà essere
incluso il progetto dettagliato della sistemazione esterna di
tutta l'area con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a
giardino, a frutteto o a coltivo e di tutte le opere di
sistemazione (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.). Il
taglio dei boschi è rigorosamente vietato, se non per
comprovate ragioni di carattere ecologico: in questo caso, oltre
all'autorizzazione comunale, dovranno essere ottenute le altre
autorizzazioni previste dalle leggi vigenti. In relazione alla
difesa e allo sviluppo del patrimonio arboreo, il Sindaco
potrà richiedere alle proprietà particolari cautele
nella manutenzione dei boschi, per la eliminazione delle piante
malate e la relativa ripiantumazione.
Il P.R.G.C. individua anche quale bene da tutelare ai sensi
dell’art. 24 della L.U.R., le alberate che dipartendosi
dalla piazzetta antistante al castello si sviluppano per un
tratto oltre il Po lungo la viabilità per Villafranca
Piemonte.
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ART. 23 - AREE DI PARCHEGGIO E
AUTORIMESSE
Per quanto concerne la realizzazione di
parcheggi pubblici o di uso pubblico, gli stessi dovranno
essere previsti rispettando i fabbisogni di cui all’art. 21
della L.R. 56/77 e s.m.i., come indicato al successivo art. 24
delle presenti norme di attuazione.
Per quanto attiene la realizzazione dei parcheggi privati si
richiama il rispetto delle dotazioni minime stabilite
dall’art. 41 sexies della L. 1150/42 e s.m. (1 mq. ogni 10
mc. di costruzione).
Le norme di cui al 1° comma si applicano anche per gli
interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di
destinazione d’uso.
Si evidenzia che le aree private destinate a parcheggio sopra
descritte debbono essere integrate dalle aree per servizi
pubblici e di uso pubblico stabilite dal P.R.G.C. e dagli
strumenti urbanistici esecutivi e chiaramente individuate negli
elaborati tecnici da presentare ai fini del rilascio delle
concessioni edilizie.
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 122/89 in tutte le aree
è ammessa la realizzazione di autorimesse, quali
pertinenza di singole unità immobiliari, da ricavarsi
all’interno di locali esistenti o in locali interrati.
Gli standard urbanistici per il soddisfacimento dei fabbisogni sociali sono dettati dall'art. 21 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, pari ad un minimo globale di mq. 25 per abitante e sono così ripartite:
- Aree, per l'infanzia e per l'istruzione dell'obbligo mq/ab. 5,00
- Aree per attrezzature verdi, il gioco e lo sport mq/ab. 12,50
- Area per parcheggio pubblico mq/ab. 2,50
- Area per attrezzature sociali mq/ab. 5,00.
Nelle zone residenziali di nuovo impianto in
aggiunta alle quantità di verde sopra riportate è
prevista una ulteriore area destinata a verde privato nella
misura non inferiore a 3 mq. per abitante.
Per quanto attiene le attività produttive e terziarie si
richiama quanto stabilito dall’art. 21, primo comma, punti
2) e 3) della L.R. 56/77 e s.m.i.
ART. 25 - CAVE
L’apertura, la coltivazione e riattivazione di cave di
ghiaia è subordinata al regime previsto dalla normativa di
settore ed alle limitazioni imposte dai vincoli di tutela
ricadenti sul territorio comunale.
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ART. 26 - VIABILITA' PUBBLICA -STRADE INTERNE
AL P.E.C. - STRADE CIECHE
Le strade cieche dovranno terminare con uno slargo di almeno ml.
15 di diametro; tale slargo dovrà essere previsto inoltre
ad intervalli di 150 ml. di tracciato stradale utile.
Nelle aree di P.E.C. il progetto delle nuove strade pubbliche
veicolari, salvo diverse indicazioni sulle tavole di Piano deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- strade per aree residenziali
- sezione minima utile della carreggiata (al netto dei marciapiedi) ml. 6,00
- larghezza minima dei marciapiedi ml. 1,50
- distanza minima dai fabbricati opposti ai lati della strada ml. 21,00
- eventuali strade ad uso pubblico che dovessero rendersi
necessarie all’interno dell’area D2 dovranno
rispettare le seguenti caratteristiche:
- sezione minima utile della carreggiata, da misurarsi fra gli opposti fili interni dei cordoli dei marciapiedi ml. 8,00
- larghezza minima dei marciapiedi ml. 1,50
- distanza minima dai fabbricati opposti ai lati della strada ml. 26,00
Per il tracciato di circonvallazione prefigurato dalla fascia di inedificabilità individuata tra le provinciali per Saluzzo e Torre San Giorgio si precisa che il dimensionamento delle opere di attraversamento dei corpi idrici (Rio Cionchea, bealera Riondino e Canale del Molino) dovrà essere realizzato in riferimento alla portata di piena con tempo di ritorno di 200 anni al fine di evitare il pericolo di allagamento delle aree situate a monte del rilevato stradale.
Inizio paginaART. 27 - VOLUME
EDILIZIO
Il volume edilizio, misurato in metri cubi (mc) è la somma
dei prodotti della superficie utile lorda (Su) di ciascun piano
per l’altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano
medesimo e del piano superiore.
Per l’ultimo piano, sottotetto utilizzabile compreso,
l’altezza di cui sopra è quella tra il livello di
calpestio e l’intradosso del solaio di copertura.
Nel caso in cui il solaio di copertura non presenti andamento
orizzontale, si ricava convenzionalmente l’altezza virtuale
alla quale è situata la linea di intradosso rispetto al
piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto per la
verifica delle altezze di cui al punto 4) del precedente art. 5;
nel caso in cui il solaio di copertura presenti andamento
complesso e sia articolato in parti a differente sezione
longitudinale e trasversale, il procedimento è reiterato
per ciascuna parte di superficie utile lorda
corrispondente.
Non rientrano nel calcolo del volume le parti in sottotetto che
per definizione del predetto art. 5 punto 4 sono escluse dalla
verifica delle altezze ed i vani accessori seminterrati aventi
altezza interna inferiore a mt. 2,70 ed emergenza,
all’intradosso del solaio soprastante, non superiore a mt
1,00 dal piano di campagna sistemato; oltre tale limite detti
vani verranno integralmente computati nel volume degli
edifici.
La cubatura si ottiene:
- per interventi urbanistici moltiplicando la superficie territoriale per l’indice di fabbricabilità territoriale;
- per interventi fondiari moltiplicando la superficie fondiaria per l’indice di fabbricabilità fondiario.
Non sono conteggiate in cubatura le costruzioni di
servizio emergenti complessivamente (ovvero all’estradosso
del solaio di copertura) mt 1,20 dal piano strada o di campagna,
a condizione che vengano ricoperte con idoneo strato di terra
coltivabile e raccordate con le aree libere circostanti in modo
da renderle concretamente utilizzabili a prato o giardino.
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ART. 28 - TRASFERIMENTI DI
CUBATURA
Sono ammessi trasferimenti di cubatura nell'ambito delle zone
agricole alle seguenti condizioni:
- l'accorpamento della cubatura non superi i 1500 mc. per ogni residenza rurale, al netto delle attrezzature tecniche annesse; la volumetria residenziale sarà calcolata moltiplicando l'indice di fabbricabilità per l'intera proprietà fondiaria, anche nei casi in cui le aziende insistano su territori di Comuni limitrofi.
- l'insediamento prevede la realizzazione, accanto al volume residenziale delle infrastrutture connesse con l'attività agricola (quali stalle, silos, magazzini, ecc.) la cui previsione è da ritenersi condizione necessaria al rilascio della licenza edilizia.
- l'indice di cubatura cui fare riferimento sia quello proprio
della zona e gli indici di densità fondiaria per le
abitazioni rurali nelle zone agricole non siano superiori a
quanto stabilito dal dodicesimo comma dell’art. 25 della
L.R. 56/77 e s.m.i., cioè:
- per terreni a colture protette in serre fisse 0,06 mc/mq;
- per terreni a colture orticole o floricole specializzate 0,05 mc/mq;
- per terreni a colture legnose specializzate 0,03 mc/mq;
- per terreni a seminativo ed a prato 0,02 mc/mq;
- per terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole 0,01 mc/mq in misura non superiore a 5,00 Ha per azienda.
CAPITOLO III° - PREVISIONI DEL P.R.G.C.
ART. 29
Il territorio comunale è suddiviso in zone, nel cui ambito
è programmata l'attuazione del P.R.G., con carattere
generale o specificatamente urbanistico.
ART. 30 - DIVISIONE IN ZONE A CARATTERE
GENERALE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 legge 22.10.1971 n°
865, e dell'art. 14 della legge n° 10 del 28.1.1977, per la
determinazione delle indennità di espropriazione, nel
territorio comunale è delimitata una zona definita centro
edificato, che comprende le zone A1, A2, B , definite nella tav.
4 (Azzonamento).
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ART. 31 - DIVISIONE IN ZONE A CARATTERE
URBANISTICO
Ai fini della salvaguardia degli ambienti storico e naturali,
della trasformazione e dello sviluppo equilibrati, il territorio
comunale è suddiviso in zone urbanistiche, come risulta
dalla Tav. 4 (Azzonamento), sulle quali zone si applicano in
generale le presenti norme e in particolare le norme precisate
dalle tabelle allegate alle N.T.A.
Le zone urbanistiche sono così classificate:
- Zone pubbliche di interesse
generale
- zone per servizi di interesse generale
- zone di interesse naturale
- Zone per insediamenti a prevalenza
residenziali
- zone insediamenti storici ex art. 24, 1° comma punto 1) della L.R. 56/77 e s.m. (A1 e A2)
- zone residenziali esistenti e di completamento (B) comprensive di 8 lotti attuabili con intervento diretto.
- zone residenziali di espansione (C)
- zone per l'Edilizia Economica e Popolare
- Zone produttive
- zone artigianali
- zone agricole
CAPO II° - ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE
GENERALE
ART. 32 - ZONE PUBBLICHE DI INTERESSE
GENERALE
Sono le aree espressamente individuate dal P.R.G.C. per il
soddisfacimento delle dotazioni di aree per servizi pubblici di
cui all’art. 21, 1° comma punto 1 della L.R. 56/77 e
s.m.i., e pertanto suddivise in: zone per l'istruzione, zone per
attrezzature civili e religiose di interesse comune, zone a verde
naturale e attrezzato o sportivo, zone per parcheggi. In queste
zone il P.R.G. si attua con
intervento edilizio diretto.
Zone per l'istruzione -
zona SP4 (SE) e zona SP13 (SM)
La zona SP4 è destinata alla scuola elementare (SE)
Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e
parametri:
- indice di utilizzazione fondiaria uf. 0,45 mq/mq
- altezza massima H = 8,50 ml.
- parcheggi in misura non inferiore della dotazione richiesta dalla normativa attinente all’edilizia scolastica.
La zona SP13 è destinata alla scuola materna
(SM).
Zona per servizi generali (SG) SP12
La zona SP12 ha le seguenti destinazioni:
- municipio
- chiesa (Parrocchia S. Caterina)
- locali ad uso pubblico (es. auditorium, sala polivalente ecc.) anche di proprietà privata (Parrocchia S. Caterina)
Nella presente zona le costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:
- rapporto di copertura 100%
- altezza massima raggiungibile 7,50 m
In tale zona è ammessa la possibilità di demolizione e ricostruzione degli attuali edifici fatiscenti per la realizzazione di strutture a servizio della collettività.
Zone per attrezzature di
interesse comune (AC) Zone SP1 - SP3
Sono destinate alle seguenti attrezzature: partecipative,
culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali,
ricreative. La realizzazione di tali servizi spetta unicamente
alla pubblica Amministrazione.
Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e
parametri:
- indice di utilizzazione fondiaria uf. 0,60 mq/mq
- altezza massima H = 8,50 ml.
- parcheggi in conseguenza di quanto indicato dalle normative attuali secondo le attività previste.
Zone a verde naturale
attrezzato (VA) - Zone SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP8,
SP9, SP10, SP12.
Sono destinate a parchi naturali e ad aree attrezzate per il
gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo degli adulti.
Possono essere realizzate unicamente costruzioni in precario ad
uso di bar, pubblici o privati convenzionati, ed esclusivamente
nelle aree SP3 e SP4.
Possono essere realizzate, esclusivamente nell’area SP12,
autorimesse ad uso privato con superficie massima di mq.
50,00.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- indice di utilizzazione fondiaria uf. 0,001 mq/mq
- parcheggi = 1/20 mq/mq Sf.
Zone a verde sportivo
(VS) - Zone SP3, SP4 Sono destinate agli impianti sportivi
coperti e scoperti immersi nel verde, che deve occupare almeno il
50% dell'intera area.
Si applicano i seguenti indici e parametri:
- indice di utilizzazione fondiaria:
- per gli impianti coperti Uf = 0,25 mq/mq
- per gli impianti scoperti Uf = 0,75 mq/mq
- parcheggi = 1/10 mq/mq Sf
- Zone per parcheggi pubblici P e P -
Zone SP1, SP2, SP5, SP6, SP7, SP8, SP9, SP10, SP11, SP14, SP15,
SP16, SP17.
Sono destinate alla soddisfazione del fabbisogno arretrato di parcheggi attraverso la realizzazione di parcheggi pubblici.
I parcheggi pubblici saranno realizzati al livello stradale. La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla pubblica Amministrazione. - Parcheggi pubblici, servizi socio -
assistenziali, pubblici uffici (zona SP8)
L'edificazione potrà avvenire:
- mediante il riutilizzo dei volumi preesistenti con eventuale aumento di cubatura del 50%;
- demolizione e ricostruzione delle tettoie preesistenti con il
recupero totale della cubatura e con eventuale aumento pari al
50%.
- rapporto di copertura sull’intera area 0,50 mq/mq.
- altezza massima 8,50 ml.
- n° piani f.t. = gli esistenti (max 2).
In particolare nell'intervento di demolizione delle
tettoie e ricostruzione, saranno permessi eventuali aumenti
dell'altezza dei fabbricati in modo tale da rendere i locali
agibili.
La superficie coperta potrà aumentare a seguito
dell'aumento di cubatura permesso, senza particolare
limite.
la zona dovrà essere dotata di sufficiente area per
parcheggio verificata in base alla cubatura edificata.
Per gli interventi che prevedano demolizioni e ricostruzioni o
nuove costruzioni in ambito interno alle zone A o in aree
contigue di particolare rilevanza ambientale si dovrà fare
ricorso a progetti estesi all’intera area perimetrata che
escludano il ricorso a tipologie, materiali e colori
incompatibili con la specificità del contesto in cui si
collocano; per la loro attivazione si dovrà fare
preventivamente ricorso al parere vincolante della Commissione
Regionale di cui all’art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i..
La progettazione dell’area Sp1 dovrà inoltre
avvenire nel quadro di un P.P. unitario esteso anche
all’area A1 che, in considerazione delle specifiche
infrastrutture in progetto, dovrà:
- individuare idonei arretramenti delle costruzioni e manufatti dal castello nonché tutti gli accorgimenti necessari ad escludere fratture ambientali;
- ridefinire il posizionamento delle attrezzature previste escludendo la localizzazione di parcheggi in aderenza al predetto castello;
- escludere la realizzazione di infrastrutture in ambito a
rischio di esondazione.
Le eventuali opere di difesa spondale, dovranno essere puntualmente descritte ed evidenziate dagli elaborati progettuali, al fine di consentire una valutazione complessiva dell’inserimento ambientale dell’intervento.
Per quanto attiene in generale le aree destinate
alla realizzazione o potenziamento delle infrastrutture di
principale rilevanza (edilizia scolastica, impianti sportivi
coperti, ecc.) si precisa che ogni intervento dovrà essere
preceduto dalle prescritte indagini geologico-tecniche che ne
attestino l’effettiva idoneità agli usi
previsti.
In presenza di eventuali incongruenze tra le indicazioni di
destinazioni d’uso stabilite dalla presente normativa e
dalle tavole n. 4 e 6 il Comune procederà alle necessarie
integrazioni o rettifiche ricorrendo:
- ai disposti del 6° e 7° comma dell’art. 17 della L.U.R. quando ne sussistano le condizioni;
- alle procedure di variante nei restanti casi.
Nelle aree per servizi pubblici ricadenti nella
fascia C della Tavola n. 2/GEO di P.R.G.C. non sarà
ammessa la realizzazione di nuovi locali interrati o
seminterrati.
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ART. 33 - ZONE DI INTERESSE
NATURALE
Sono destinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale per
favorirne una utilizzazione che non contrasti con le sue
caratteristiche. In queste zone è tutelata la morfologia
del suolo dei corsi d'acqua, della vegetazione e gli interventi
consentiti sono esclusivamente quelli tesi a realizzare questa
tutela. Le predette zone sono suddivise in: zone a parco naturale
e zone a parco attrezzato.
- Aree protette della fascia fluviale del
Po.
Sull’intero territorio del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del PO, si applicano le norme di tutela previste dalla Legge regionale 17 aprile 1990, n° 28, e successive modifiche ed integrazioni. (L.R. 65/95).
Per l’individuazione delle zone in oggetto e delle complementari aree di tutela del P.T.O. del Po normate entro il successivo art. 41 si richiamano le perimetrazioni della Tav. n. 5 così come modificate in sede di approvazione regionale.