Da sinistra a destra sono rappresentati lo Stemma del Comune di Cardè, Il panorama del paese con lo sfondo della catena del Monviso, lo stemma della Regione Piemonte
Provincia di Cuneo
Comune di Cardè
Piazza Martiri della Libertà 2
Cap 12030
tel. 0172_90101 - fax. 0172_90320

Norme tecniche di attuazione - 1

Comune di Cardè

Provincia di Cuneo


Piano regolatore comunale variante n. 8 parziale

All. 2 - Norme tecniche di attuazione
- Testo coordinato -

ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77 così come modificato dalla
L.R. 29 luglio 1997 n. 41 art. 1 comma 7

INDICE
CAPITOLO I

CAPO I - GENERALITA’

ART. 1 - Elementi costitutivi del P.R.G.
ART. 2 - Applicazioni del P.R.G.
ART. 3 - Edificabilità

CAPO II - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
ART. 4 - Indici urbanistici
ART. 5 - Indici edilizi
ART. 6 - Distanze ed altezze

CAPO III - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
ART. 7 - Modalità di attuazione del P.R.G.
ART. 9 - Strumenti urbanistici esecutivi
ART. 10 - Monetizzazione aree per servizi pubblici
ART. 12 - Concessione edilizia
ART. 13 - Tempo di validità della concessione edilizia
INIZIO SECONDA PAGINA DELLE NTA
(premere questo collegamento per raggiungere gli artt. dal 13 bis al 16)
ART. 13 bis - Tipi di intervento
ART. 14 - Utilizzazione degli indici
ART. 15 - Trascrizione di mappa
ART. 16 - Licenza di abitabilità

CAPO IV - URBANIZZAZIONI
ART. 17 - Opere di urbanizzazione
ART. 18 - Oneri di urbanizzazione

CAPITOLO II - NORME GENERALI E SPECIALI
ART. 20 - Destinazione d’uso
ART. 21 - Decoro dell’ambiente urbano
ART. 22 - Tutela e sviluppo del verde
ART. 23 - Aree di parcheggio e autorimesse
ART. 24 - Standard urbanistici - bisogni sociali
ART. 25 - Cave
ART. 26 - Viabilità pubblica - strade interne al P.E.C. - strade cieche
ART. 27 - Volume edilizio
ART. 28 - Trasferimenti di cubatura

CAPITOLO III - PREVISIONI DEL P.R.G.
CAPO I - DIVISIONE IN ZONE

ART. 29
ART. 30 - Divisione in zone a carattere generale
ART. 31 - Divisione in zone a carattere urbanistico

CAPO II - ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE
ART. 32 - Zone pubbliche di interesse generale
ART. 33 - Zone di interesse naturale

CAPO III - ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALI
ART. 34 - Zone degli insediamenti storici di particolare pregio ambientale ed architettonico (A1)
ART. 35 - Zona Centro Storico (A2)
ART. 36 - Zone residenziali esistenti e di completamento (B)
ART. 36 bis - Edifici compresi nella fascia di rispetto cimiteriale
ART. 36 ter - Fasce di rispetto Rio Cionchea e canale del Molino
ART. 37 - Zone residenziali di espansione (C1, C2, C3, C4 e C5)
ART. 37 bis - Edifici inseriti in zona B contrassegnati con apposito retino
ART. 37 ter - Interventi attuabili sui fabbricati esistenti a destinazione d’uso diversa dalla residenza
ART. 38 - Interventi sugli immobili di particolare interesse

CAPO IV - ZONE PRODUTTIVE
ART. 39 - Zona artigianale (D1, D2,)
ART. 40 - Area artigianale ubicata in zona impropria (D3)
ART. 41 - Zone agricole
ART. 42 - Edifici con cambio di destinazione d’uso da agricola a ristorante (Simbolo TR)

CAPITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 43 - Deroghe alle norme del P.R.G.
ART. 44 - Impianti di interesse pubblico (servizi elettrici, telefonici, acquedotto e gas)
ART. 45 - Concessione edificatoria
ART. 46 - Adeguamento alla disciplina urbanistico - edilizia
ART. 47 - Aree per installazione di moduli abitativi e sociali in caso di emergenza
ART. 49 - Norme edificatorie inerenti l’installazione di impianti stradali per distribuzione del carburante
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CAPITOLO I

CAPO I - GENERALITA'

ART. 1 - ELEMENTI COSTITUTIVI del P.R.G.


Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale (PRG) gli elaborati e le tabelle indicate di seguito:

Si precisa che la predetta tavola n. 5 assume a tutti gli effetti anche valenza di elaborato di progetto del P.R.G.C. esteso a tutto il territorio comunale ex art. 14, 1° comma punto 3)b della L.R. 56/77 e s.m. e i., con valenza limitata alle parti non ricomprese nei perimetri delle aree urbanizzate ed urbanizzande le cui previsioni risultano sviluppate dall’elaborato a scala più dettagliata (Tav. 4).

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Art. 2 - APPLICAZIONE del PRG

Ai sensi della Legge 17.8.1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni la disciplina urbanistica edilizia del PRG si applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle planimetrie e delle presenti norme di attuazione con la precisazione che:

In caso di eventuali non corrispondenze fra gli elaborati grafici e normativa, fa sempre testo la norma più restrittiva.
In caso di discordanza delle indicazioni progettuali riportate dalle Tav. n. 2-4-5 con gli elaborati del predetto P.T.O. vale quanto previsto da quest’ultimo, con la sola eccezione dei casi in cui le indicazioni di “Reticolo ecologico minore” si sovrappongono alle più ampie fasce di cui all’art. 29 della L.U.R.; in fase attuativa di piano il Comune verificherà pertanto puntualmente che le singole richieste di autorizzazione o concessione non risultino in contrasto con i vincoli e le limitazioni di intervento derivanti dalla vigente strumentazione regionale.
Nelle fasce individuate dalle tavv. 1/GEO, 2/GEO, 3/GEO si applicano i divieti proposti nella legenda degli stessi elaborati anche se non espressamente ripresi dalla normativa specifica delle zone di intervento, con la precisazione che i progetti di nuova edificazione ammessi dal P.T.O. e Piano d’Area ma ricadenti nei settori corrispondenti alla “fascia B” dovranno essere corredati da una relazione geo-idraulica, firmata da un professionista abilitato (ingegnere idraulico o geologo) nella quale si attesti che le superfici abitabili vengono realizzate, mediante adeguata sopraelevazione dal piano di campagna, ad una quota superiore a quella raggiunta in quel punto dalle acque di inondazione, assumendo come portata di riferimento quella di una piena con tempo di ritorno di 200 anni. Per quanto attiene l’edificabilità delle singole aree di P.R.G.C. si richiamano inoltre, come parte integrante della presente normativa, le prescrizioni di indagini preliminare ed operative proposte dall’elaborato integrativo all’allegato n. 5 (relazione geologico-tecnica sulle aree di nuovo impianto) e si stabilisce che l’attuazione dell’area PEEP n. 1 e delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche di particolare importanza, dovrà essere preceduta da specifica indagine geologico-tecnica che ne confermi l’idoneità agli usi ed opere in progetto.

ART. 3 - EDIFICABILITA'

Area edificabile è quella dotata di opere di urbanizzazione primaria e cioè delle opere indicate dal successivo art. 4 punto 4).
La previsione del P.R.G. non conferisce dunque la possibilità edificatoria ove manchino le opere di urbanizzazione primaria e fin tanto che il tecnico, nel rispetto delle competenze professionali, non collauderà positivamente le suddette opere di urbanizzazione non verrà rilasciata la concessione edilizia.
Inoltre il rilascio della concessione edilizia è subordinato al pagamento di tutti gli oneri previsti dalla Legge 28.01.1977 n° 10 e s.m.i.

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CAPO II° - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

ART. 4 - INDICI URBANISTICI

APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

Gli indici di fabbricabilità territoriale si applicano sia nel caso di intervento urbanistico preventivo che diretto.

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ART. 5 - INDICI EDILIZI

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ART. 6 - DISTANZE ED ALTEZZE Inizio pagina

CAPO III° - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

ART. 7 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Il Piano Regolatore Generale individua i principali tipi d'intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreché quelle di attuazione dell'art. 31 della L.R. 5/8/78 n. 457 e riguardano:

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ART. 9 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

Gli interventi urbanistici realizzano le previsioni del P.R.G., comportano la presenza di uno strumento urbanistico esecutivo a cui è demandata la specificazione degli interventi fondiari relativi alle singole aree od entità edilizie.
Sono interventi di tipo complesso, interessano una intera area normativa o parte di essa.
Gli interventi urbanistici, elencati all'art. 32 L.R. n. 56/77, sono:

I P.d.R. possono essere proposti: I P.d.R. devono contenere:

Gli elaborati del P.d.R. sono quelli elencati all’art. 39 della L.R. 56/77 e s.m.i., cui va aggiunto lo schema di convenzione con i contenuti di cui all’art. 45 della citata legge regionale, nel P.d.R. di iniziativa privata.
I P.d.R., adottati dal Comune, sono depositati presso la Segreteria e pubblicati per estratto all’albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse. Il Consiglio Comunale, decorsi i termini del precedente punto, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche.
Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.
Il P.d.R. assume efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Il P.d.R. che interessi ambiti posti all’interno del Centro Storico, individuato ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. - ovvero che comprenda immobili definiti dal P.R.G.C. beni culturali-ambientali è subordinato al parere vincolante della Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al P.d.R. le condizioni previste per i Piani Particolareggiati (P.P.E. e P.E.C.). 
Sono comunque fatti salvi i disposti di cui all’art. 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.

Piani esecutivi di edilizia privata convenzionata, art. 43 L.R. 56/77 e s.m.i.;
I P.E.C. sono strumenti urbanistici esecutivi redatti da privati ed approvati dal Comune; possono essere di libera iniziativa od obbligatori.
Il progetto di P.E.C. comprende gli elaborati di cui all’art. 39 della L.R. 56/77 e s.m.i. ed è presentato al Sindaco unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune.

La convenzione deve prevedere:

Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto il Sindaco decide l’accoglimento o il motivato rigetto.
Il progetto è quindi depositato presso la Segreteria e pubblicato per estratto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
Il progetto di piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale. La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi di legge.
Le destinazioni d’uso fissate dal P.E.C. approvato, hanno efficacia nei confronti di chiunque.
I P.E.C. obbligatori saranno presentati in conformità ai dettami di cui all’art. 44 della L.R. 56/77 e s.m.i.

I piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art. 47 della Legge R. 56/77 e s.m.i.

I piani esecutivi, in coerenza con gli indirizzi indicati nello strumento urbanistico generale, tendono al conseguimento dei seguenti obbiettivi:

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ART. 10 MONETIZZAZIONE AREE PER SERVIZI PUBBLICI

Nelle aree in cui le previsioni di P.R.G.C. si attuano con il ricorso agli S.U.E. di iniziativa privata può essere ammessa, qualora l’Amministrazione Comunale ne ravvisi l’opportunità, la monetizzazione parziale delle aree per servizi di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. non individuate cartograficamente dalla tavola n. 4 di piano.

A tal fine si precisa che:

Per le aree semplicemente asservite ad uso pubblico in alternativa alla dismissione gratuita o all’esproprio si richiamano i disposti della L.R. 23 marzo 1995, n° 43.
Negli interventi di modesta entità, che si attuano con concessione edilizia, è comunque ammessa la monetizzazione delle aree a servizi pubblici di cui all’articolo 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.

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ART. 12 - CONCESSIONE EDILIZIA

L'autorizzazione comunale consistente nella concessione edilizia è prescritta per l'attuazione di tutte le opere di cui all'art. 13 bis delle presenti norme.
Nelle zone dove è prescritto l'intervento urbanistico preventivo, la concessione edilizia è subordinata all'approvazione definitiva da parte della Regione dei piani di cui all'art. 9) delle presenti N.T. di A. Nelle zone dove è previsto l'intervento edilizio diretto, la concessione edilizia è subordinata alla stipula di una Convenzione fra Comune e proprietà dell'area edificabile che garantisca:

Sono soggette a concessione edilizia ai sensi dell’art. 1 L. 10/77, L.R. 56/77 artt. 48 e seguenti, e L. 94/82 art. 7, i seguenti interventi: Sono soggetti ad autorizzazione edilizia e/o denuncia di inizio attività i seguenti interventi: Non sono necessarie né la concessione, né l’autorizzazione:

Per quanto qui non riportato si fa riferimento alle disposizioni fissate dall'art. 48 e 56 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 - TEMPO DI VALIDITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

Per quanto attiene il tempo di validità della concessione e le possibilità di proroga si richiama quanto disposto dall’art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i.

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