Norme tecniche di attuazione - 1
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
Piano regolatore comunale variante n. 8 parziale
All. 2 - Norme tecniche di attuazione
- Testo coordinato -
ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77 così come
modificato dalla
L.R. 29 luglio 1997 n. 41 art. 1 comma 7
CAPITOLO I
CAPO I - GENERALITA’
ART. 1 - Elementi costitutivi del P.R.G.
ART. 2 - Applicazioni del P.R.G.
ART. 3 - Edificabilità
CAPO II - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
ART. 4 - Indici urbanistici
ART. 5 - Indici edilizi
ART. 6 - Distanze ed altezze
CAPO III - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
ART. 7 - Modalità di attuazione del P.R.G.
ART. 9 - Strumenti urbanistici esecutivi
ART. 10 - Monetizzazione aree per servizi pubblici
ART. 12 - Concessione edilizia
ART. 13 - Tempo di validità della concessione edilizia
INIZIO SECONDA PAGINA DELLE NTA
(premere questo collegamento per raggiungere gli artt. dal 13 bis al 16)
ART. 13 bis - Tipi di intervento
ART. 14 - Utilizzazione degli indici
ART. 15 - Trascrizione di mappa
ART. 16 - Licenza di abitabilità
CAPO IV - URBANIZZAZIONI
ART. 17 - Opere di urbanizzazione
ART. 18 - Oneri di urbanizzazione
CAPITOLO II - NORME GENERALI E SPECIALI
ART. 20 - Destinazione d’uso
ART. 21 - Decoro dell’ambiente urbano
ART. 22 - Tutela e sviluppo del verde
ART. 23 - Aree di parcheggio e autorimesse
ART. 24 - Standard urbanistici - bisogni sociali
ART. 25 - Cave
ART. 26 - Viabilità pubblica - strade interne al P.E.C. - strade cieche
ART. 27 - Volume edilizio
ART. 28 - Trasferimenti di cubatura
CAPITOLO III - PREVISIONI DEL P.R.G.
CAPO I - DIVISIONE IN ZONE
ART. 29
ART. 30 - Divisione in zone a carattere generale
ART. 31 - Divisione in zone a carattere urbanistico
CAPO II - ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE
ART. 32 - Zone pubbliche di interesse generale
ART. 33 - Zone di interesse naturale
CAPO III - ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALI
ART. 34 - Zone degli insediamenti storici di particolare pregio ambientale ed architettonico (A1)
ART. 35 - Zona Centro Storico (A2)
ART. 36 - Zone residenziali esistenti e di completamento (B)
ART. 36 bis - Edifici compresi nella fascia di rispetto cimiteriale
ART. 36 ter - Fasce di rispetto Rio Cionchea e canale del Molino
ART. 37 - Zone residenziali di espansione (C1, C2, C3, C4 e C5)
ART. 37 bis - Edifici inseriti in zona B contrassegnati con apposito retino
ART. 37 ter - Interventi attuabili sui fabbricati esistenti a destinazione d’uso diversa dalla residenza
ART. 38 - Interventi sugli immobili di particolare interesse
CAPO IV - ZONE PRODUTTIVE
ART. 39 - Zona artigianale (D1, D2,)
ART. 40 - Area artigianale ubicata in zona impropria (D3)
ART. 41 - Zone agricole
ART. 42 - Edifici con cambio di destinazione d’uso da agricola a ristorante (Simbolo TR)
CAPITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 43 - Deroghe alle norme del P.R.G.
ART. 44 - Impianti di interesse pubblico (servizi elettrici, telefonici, acquedotto e gas)
ART. 45 - Concessione edificatoria
ART. 46 - Adeguamento alla disciplina urbanistico - edilizia
ART. 47 - Aree per installazione di moduli abitativi e sociali in caso di emergenza
ART. 49 - Norme edificatorie inerenti l’installazione di impianti stradali per distribuzione del carburante
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CAPITOLO I
CAPO
I - GENERALITA'
ART. 1 - ELEMENTI COSTITUTIVI del P.R.G.
Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale (PRG) gli
elaborati e le tabelle indicate di seguito:
- Allegato n° 1 - Relazione generale
- Allegato n° 1/bis - Integrazione di relazione determinazioni 15° comma, art. 15 della L.R. 56/77).
- Allegato n° 2 - Norme di Attuazione
- Allegato n° 3 - Documentazione fotografica e schede relative ai prospetti, edifici e manufatti da salvaguardare
- Allegato n° 4 - Scheda quantitativa dei dati urbani
- Allegato n° 5 - Relazione Geologica ed allegati annessi
- 6 bis) Allegato n. 5/integrazioni (Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuovo impianto
- 6 ter) Allegato n. 5/bis (Integrazione regionale alla relazione geologica in armonia con il progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)
- Tavola n° 1 - Scala 1:25.000 Corografia
- Tavola n° 2 - Scala 1: 1.000; Stato di fatto aggiornato ed edifici di interesse storico.
- Tavola n° 3 - Scala 1: 2.000, Urbanizzazione del Territorio
- Tavola n° 4 - Scala 1: 2.000, Zonizzazione e riutilizzazione del territorio
- Tavola n° 5 - Delimitazione fasce del P.T.O. ed edifici da
conservare esterni al centro abitato
- Fasce di rispetto fiumi e vincoli
- Fasce di rispetto strade
- Tavola n° 6 - Tabella riassuntiva.
- Tavola n° 7 - Scala 1:10.000 Individuazione limitazioni edificatorie nell’ambito delle fasce di rispetto del P.S.F.F. ( Tav. 1/GEO, 2/GEO, 3/GEO).
Si precisa che la predetta tavola n. 5 assume a tutti
gli effetti anche valenza di elaborato di progetto del P.R.G.C.
esteso a tutto il territorio comunale ex art. 14, 1° comma
punto 3)b della L.R. 56/77 e s.m. e i., con valenza limitata alle
parti non ricomprese nei perimetri delle aree urbanizzate ed
urbanizzande le cui previsioni risultano sviluppate
dall’elaborato a scala più dettagliata (Tav. 4).
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Art. 2 - APPLICAZIONE del PRG
Ai sensi della Legge 17.8.1942 n° 1150 e successive modifiche
ed integrazioni la disciplina urbanistica edilizia del PRG si
applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle
planimetrie e delle presenti norme di attuazione con la
precisazione che:
- la Tavola n. 2 assume valenza prescrittiva per quanto attiene l’individuazione degli edifici direttamente o indirettamente vincolati o individuati dall’Amministrazione Comunale come di interesse storico-artistico, nonché per la definizione dei tipi di intervento ammissibili entro l’area A2 secondo quanto previsto dall’art. 35 delle N.T.A;
- le indicazioni delle schede dell’allegato n. 3 sono da considerarsi parte integrante della normativa di piano;
In caso di eventuali non corrispondenze fra gli
elaborati grafici e normativa, fa sempre testo la norma più
restrittiva.
In caso di discordanza delle indicazioni progettuali riportate
dalle Tav. n. 2-4-5 con gli elaborati del predetto P.T.O. vale
quanto previsto da quest’ultimo, con la sola eccezione dei
casi in cui le indicazioni di “Reticolo ecologico
minore” si sovrappongono alle più ampie fasce di cui
all’art. 29 della L.U.R.; in fase attuativa di piano il
Comune verificherà pertanto puntualmente che le singole
richieste di autorizzazione o concessione non risultino in
contrasto con i vincoli e le limitazioni di intervento derivanti
dalla vigente strumentazione regionale.
Nelle fasce individuate dalle tavv. 1/GEO, 2/GEO, 3/GEO si
applicano i divieti proposti nella legenda degli stessi elaborati
anche se non espressamente ripresi dalla normativa specifica delle
zone di intervento, con la precisazione che i progetti di nuova
edificazione ammessi dal P.T.O. e Piano d’Area ma ricadenti
nei settori corrispondenti alla “fascia B” dovranno
essere corredati da una relazione geo-idraulica, firmata da un
professionista abilitato (ingegnere idraulico o geologo) nella
quale si attesti che le superfici abitabili vengono realizzate,
mediante adeguata sopraelevazione dal piano di campagna, ad una
quota superiore a quella raggiunta in quel punto dalle acque di
inondazione, assumendo come portata di riferimento quella di una
piena con tempo di ritorno di 200 anni. Per quanto attiene
l’edificabilità delle singole aree di P.R.G.C. si
richiamano inoltre, come parte integrante della presente normativa,
le prescrizioni di indagini preliminare ed operative proposte
dall’elaborato integrativo all’allegato n. 5 (relazione
geologico-tecnica sulle aree di nuovo impianto) e si stabilisce che
l’attuazione dell’area PEEP n. 1 e delle aree destinate
alla realizzazione di opere pubbliche di particolare importanza,
dovrà essere preceduta da specifica indagine
geologico-tecnica che ne confermi l’idoneità agli usi
ed opere in progetto.
ART. 3 - EDIFICABILITA'
Area edificabile è quella dotata di opere di urbanizzazione
primaria e cioè delle opere indicate dal successivo art. 4
punto 4).
La previsione del P.R.G. non conferisce dunque la
possibilità edificatoria ove manchino le opere di
urbanizzazione primaria e fin tanto che il tecnico, nel rispetto
delle competenze professionali, non collauderà positivamente
le suddette opere di urbanizzazione non verrà rilasciata la
concessione edilizia.
Inoltre il rilascio della concessione edilizia è subordinato
al pagamento di tutti gli oneri previsti dalla Legge 28.01.1977
n° 10 e s.m.i.
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CAPO II° -
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
ART. 4 - INDICI URBANISTICI
- Zona territoriale omogenea
E’ la zona che racchiude gli edifici e le aree con caratteristiche simili e viene normata nel medesimi modo. Tale zona comprende eventuali spazi pubblici di servizio dell’area stessa. - St =superficie territoriale
E’ costituita dalla somma delle superfici fondiarie e delle superfici delle aree destinate dallo strumento urbanistico o dagli Strumenti Urbanistici Esecutivi alla viabilità pubblica, pedonale e veicolare, e ad impianti pubblici e servizi pubblici. - Sf =superficie fondiaria
E’ la superficie di pertinenza delle costruzioni, misurata al netto delle aree destinate dallo strumento urbanistico o dagli Strumenti Urbanistici Esecutivi alla viabilità pubblica, pedonale e veicolare, e di quelle destinate a impianti pubblici e servizi pubblici. - S1 e S2 = Superficie per opere di urbanizzazione
Comprende le aree, impianti e opere di urbanizzazione primaria (S1) e secondaria (S2) descritte dall’art. 51 della L.R. 56/77 e s.m. e i.; - Densità edilizie
- densità media insediativa o indice di
densità territoriale di popolazione:
(D/HA)
è l'indice che esprime il numero di abitanti per ettaro previsti nella zona territoriale di cui al punto 1 art. 4); - indice di densità edilizia
territoriale (It)
è l'indice che esprime il volume massimo costruibile sulla superficie territoriale St (mc/mq). - indice di densità edilizia fondiaria
(If)
l'indice che esprime la massima concentrazione di cubatura ammissibile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf) ed è determinato dal rapporto tra il volume edilizio residenziale e superficie dell'area a questo pertinente, esclusi gli spazi pubblici per la circolazione e la sosta, nonché le aree destinate a servizi esistenti o previsti; - il volume edilizio si calcola come prodotto dell'indice di densità edilizia territoriale per la superficie territoriale della zona o area di insediamento;
- densità media insediativa o indice di
densità territoriale di popolazione:
APPLICAZIONE DEGLI INDICI
URBANISTICI
Gli indici di fabbricabilità territoriale si applicano sia
nel caso di intervento urbanistico preventivo che diretto.
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ART. 5 - INDICI EDILIZI
- Sc =Superficie coperta
L'area rappresentata dalla proiezione del massimo perimetro esterno delle costruzioni, comprendendo logge e porticati, corpi aggettanti. Dal computo della superficie coperta sono esclusi: gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti non più di mt 1,50 dal filo di fabbricazione.
Sono altresì compresi nella superficie coperta i bassi fabbricati, autorimesse e le parti del fabbricato emergenti dal suolo che devono essere conteggiate in cubatura. - Su =Superficie utile
La somma di tutti i piani fuori terra ed entro terra misurata al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensori, scale, cavedi, ecc.).
Dal computo della superficie utile sono esclusi:
i porticati pubblici o privati, le logge rientranti, le autorimesse di pertinenza delle singole abitazioni nella misura massima di mq. 30 per ogni unità abitativa. Negli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono pure esclusi dal computo della superficie utile da calcolare per la ricostruzione: i locali ricavati dalla copertura di cortili, le costruzioni provvisorie, le costruzioni in precario e le eventuali costruzioni abusive. - Rc =rapporto di copertura
(Sc/Sf)
La percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria. - H = altezza del fabbricato
L’altezza del fabbricato, misurato in metri (ml) è la massima tra quelle dei suoi fronti, determinate come specificato nei seguenti punti:- Si definisce fronte la proiezione verticale di ogni prospetto dell’edificio, ivi compresi i corpi arretrati e la copertura.
- L’altezza di ciascun fronte della costruzione è la differenza di quota, misurata in metri, tra l’intradosso del solaio di copertura - ovvero tra il filo superiore della gronda del tetto o il filo superiore del parapetto, se a quota più elevata - ed il punto più basso della linea di spiccato.
- La linea di spiccato è data dall’intersezione del piano del terreno naturale o del terreno sistemato con il piano di ogni singolo fronte. Qualora si operi in area urbanizzata o urbanizzanda si dovrà fare riferimento alla quota delle opere di urbanizzazione (viabilità o marciapiede) esistenti o previste.
- Il solaio di copertura è quello che sottende l’ultimo volume abitabile/agibile o comunque utilizzabile posto sotto la copertura, con esclusione dei volumi tecnici.
- Nel caso in cui il solaio di copertura non presenti andamento
orizzontale, la linea di intradosso si ricava convenzionalmente con
il seguente procedimento:
- si effettua, relativamente al fronte considerato, la sezione verticale dell’ultimo spazio abitabile/agibile o comunque utilizzabile posto sotto la copertura, a tamponamenti laterali e l’ultimo solaio;
- si calcola l’area della sezione di cui sopra e la si divide per la lunghezza della base; il risultato ottenuto rappresenta l’altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio;
- Dal computo dell’altezza dei fronti sono escluse le opere
di natura tecnica che si rende necessario collocare al di sopra
dell’ultimo solaio, quali torrioni dei macchinari degli
ascensori, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione,
ciminiere, antenne, impianti per l’utilizzo di fonti
energetiche alternative, ecc. nonché dei volumi non agibili
ricavati in sottotetto per una migliore protezione e coibentazione
dei locali sottostanti;
Eventuali variazioni all'assetto del piano di campagna medio dovranno essere subordinate all'autorizzazione della Amministrazione Comunale previa verifica della congruità della variazione con le norme vigenti per la zona, ed accertamento, mediante mirata indagine preventiva ex D.M. 11.03.1988, dell’assenza di ricadute negative sull’equilibrio del sistema idrologico locale.
In generale, all’infuori delle aree A1 ed A2, quando non sussistano controindicazioni di carattere idrogeologico o espresso divieto da parte di altra norma di piano, potrà infatti essere consentito un innalzamento del piano di campagna fino a:- ml. 1,00 nelle aree B e PEEP1;
- ml. 1,50 nelle restanti zone di piano se raccordate gradatamente con la quota originaria.
Per gli edifici produttivi dell’area D2 l’Amministrazione Comunale potrà ammettere limitate deroghe alle altezze massime stabilite dalla normativa specifica di zona per quanto strettamente indispensabili a far fronte ad eventuali documentate esigenze tecnologiche delle singole aziende artigianali. - Basso fabbricato
Per basso fabbricato si intende un fabbricato aperto o chiuso che si eleva per una altezza non superiore a ml. 2,50 dal piano di campagna medio all’imposta della copertura ed avente in ogni caso una altezza media interna inferiore a mt 2,70 ed aventi, nel caso di tetto a falde, una altezza all’intradosso del solaio di copertura (colmo) non superiore a ml. 3,70 e la pendenza delle falde non inferiore al 30%.
ART. 6 - DISTANZE ED ALTEZZE
- Distanze minime tra i
fabbricati
Nelle zone A1 - A2 di P.R.G.C. le distanze minime fra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
In tutte le altre zone è prescritta la distanza minima tra pareti o parti di pareti, pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto in ogni caso di ml. 10,00; inoltre è prescritta una distanza dai confini del lotto pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi con un minimo di ml. 5,00.
Tale minimo può essere ridotto a ml. 0,00 se è intercorso un accordo con i proprietari confinanti risultante da specifico atto a tal fine stipulato.
Si richiamano in ogni caso i disposti dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. - Distanze minime tra fabbricati fra i quali
siano interposte strade
Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte zone destinate alla viabilità, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti e fatte salve maggiori prescrizioni disposte dagli articoli successivi o sulle planimetrie allegate alle presenti N. di A., debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:- ml. 6,00 per lato per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00
- ml. 7,50 per lato per strade di larghezza compresa fra ml. 7 e ml. 15
- ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a ml. 15.
Nelle zone agricole, ovvero al di fuori dei centri abitati delimitati ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Codice della Strada, si applicano le norme del D.L. 30/04/1992 n° 285, D.L. 10.09.1993 n. 360 e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. (D.P.R. 12.12.1992 n. 495 e D.P.R. 26.4.1993 n. 147). - Distanze minime dei fabbricati dai confini
di proprietà
In tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà sarà di ml. 5,00. E' ammessa la costruzione in aderenza del confine di proprietà se preesiste parete o porzione di parete in aderenza senza finestre, o in base a presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza.
La distanza minima di mt 5 dal confine di proprietà e comunque derogabile previo accordo con le proprietà confinanti che dovrà risultare da specifico atto a tal fine sottoscritto.
Le distanze dai confini si misurano:
al netto dei balconi e delle scale esterne aperte con aggetto inferiore a ml. 1,30.
Per le distanze dei fabbricati ubicati in Zona Agricola si rimanda a quanto disposto dall'art. 41 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. - Altezze
Le altezze massime dei fabbricati sono stabilite al Capitolo III° per le diverse zone in relazione alle caratteristiche della zona, agli indici di fabbricabilità, al rapporto di copertura e alle norme sulle distanze. L'altezza minima fra pavimento e soffitto nei vani abitabili è stabilita in ml. 2,70, mentre nei corridoi, disimpegni e locali accessori (bagno, ripostiglio, ecc.) è stabilita in ml. 2,40. Nel caso di solai inclinati, per i vani abitabili, l'altezza minima di ml. 2,70 sarà data dalla media delle misure fra pavimento e soffitto, con un minimo assoluto di ml. 1,40 per le pareti più basse, mentre per i corridoi, disimpegni e locali accessori (bagno, ripostiglio, ecc.), la media è stabilita in ml. 2,40, con un minimo di ml. 1,40 per le pareti più basse. - Distanze degli alberi ad alto fusto dai
fabbricati e dai confini di proprietà.
Per quanto riguarda le distanze minime da mantenere dai fabbricati e dai confini di proprietà nel caso si vogliano mettere a dimora alberi ad alto fusto nel concentrico e nelle zone di espansione, si rimanda a quanto disposto dall’art. 892 del Codice Civile, riportante le seguenti distanze:- 3,00 metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
- 1,50 metri per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 0,50 metri per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2 metri e mezzo.
La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. - Recinzioni
Per quanto riguarda le recinzioni da eseguirsi nel centro abitato, non sono ammessi nuovi muri di recinzione cinta a parete piena su fronte strada.
Per le recinzioni da eseguirsi esternamente al centro abitato vale quanto previsto dal D.M. 1404/1968 e dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
Le aree di arretramento delle recinzioni di cui al comma precedente dovranno essere sistemate a verde e/o con marciapiede, a cura del proprietario frontista.
Le nuove recinzioni da realizzarsi lungo il Rio Cionchea ed il Canale del Molino, sia all’interno che al di fuori del Centro Abitato, dovranno distare ml. 1,50 per lato, misurato dalla testata della scarpata naturale e dovranno comunque rispettare possibilmente l’allineamento delle recinzioni già esistenti.
Per quanto attiene le aree di espansione residenziale C2-C3 e PEEP2 si precisa che nelle previste fasce di protezione del Rio Cionchea e del Canale del Molino non saranno ammesse strutture fisse, comprese le opere di recinzione. Non saranno inoltre consentiti interventi di sopraelevazione del piano di campagna rispetto alla quota attuale. - Distanze dei fabbricati dai corsi
d’acqua.
Lungo le sponde dei corsi d’acqua esterni all’abitato devono essere rispettati:- i vincoli di inedificabilità prescritti per le aree individuate ai sensi dell’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m. dalle tavole di progetto n. 4 e 5 di P.R.G.C. salvo diverse disposizioni nelle tabelle allegate;
- i vincoli di tutela ai sensi della Legge 8 agosto 1985 n. 431 che, anche se non espressamente individuati sulle cartografie di piano, gravano sui settori spondali del fiume Po e sui torrenti: Riosecco, Tepice e Cantogno, per i quali si richiamano i disposti della L.R.3 aprile 1989 n. 20 e s.m.i e tra queste, in particolare, quelle introdotte dalla L.R. 30 aprile 1996, n. 23;
- il regime operativo e di salvaguardia che interessa l’ampio settore incluso nel P.T.O. “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po” di cui alla L.R. 17 aprile 1990, n. 28 e s.m.i. e relativo Piano d’Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po approvato con Deliberazione C.R. del 8 marzo 1985, n. 982-4328 (v. Tav. n. 5 di P.R.G.C.).
Sia all’interno che all’esterno dei centri abitati, per i corsi d’acqua che li attraversano (Torrente Cantogno, Rio Cionchea, Rio Poetto, Torrente Tepice, Rio Giandonello, Bealera Lessia, Bealera del Molino, Bealera Riondino, Bealera Palochera), la distanza delle recinzioni dovrà essere almeno pari a ml. 1,50 per lato, misurata dalla testata della scarpata naturale, in modo da consentire il passaggio.
Sono state indicate delle distanze ridotte rispetto a quanto previsto dall’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto giustificato dal fatto che i corsi d’acqua precedentemente elencati sono acque sorgive e quindi costanti.
All’interno del centro abitato la distanza dei fabbricati dal ciglio spondale dovrà essere pari a ml. 10,00, fatta eccezione per i fabbricati preesistenti che mantengono le distanze in atto anche in caso di ristrutturazioni. - Distanze da pozzi e sorgenti di interesse
pubblico
Si richiamano i disposti del D.P.R. 24.5.1988 n. 236.” - Distanze da impianti di
depurazione
Nell’edificazione deve essere rispettata la distanza di mt. 100 dal perimetro degli impianti pubblici di depurazione di acque luride (v. Delib. Con. Ministri tutela acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977). - Distanze dai conduttori elettrici
principali
Nell’edificazione devono essere rispettate le distanze minime stabilite dall’art. 5 del D.P.C.M. 23/4/1992. - Distanza dal cimitero
Nell’edificazione deve essere rispettata la distanza dal perimetro esterno del cimitero indicata nella planimetria di piano.
CAPO
III° - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
ART. 7 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL
P.R.G.
Il Piano Regolatore Generale individua i principali tipi
d'intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non
residenziali, oltreché quelle di attuazione dell'art. 31
della L.R. 5/8/78 n. 457 e riguardano:
- INTERVENTI URBANISTICI - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI
- Piani Particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942 n. 1150, e s.m. e all'art. 27 della L. 22/10/1971 n. 865 ed artt. 38-39-40 L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Piani per l'edilizia economica popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e s.m.i. art. 41 L.R. n.56/77 e s.m.i.;
- Piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978 n. 457, artt. 41 bis e 43 L.R. 56/77 e s.m.i..
- I piani esecutivi di edilizia privata convenzionata, artt. 43, 44 e seguenti L.R. 56/77 e s.m.i.;
- I piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art. 47 della Legge R. 56/77 e s.m.i..
- INTERVENTO DIRETTO MEDIANTE CONSEGUIMENTO DELLA SEMPLICE
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Sono ammessi limitati adeguamenti dei perimetri delle aree sottoposte a S.U.E. e della localizzazione delle aree destinate: alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse generale, nel quadro di quanto stabilito dal 6° e 7° comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
L’attuazione di interventi edilizi pubblici e privati previsti dal P.R.G.C. compresa la realizzazione dei percorsi esterni pedonali, abbinati e non alle sedi veicolari, è subordinata al rispetto dei disposti della Legge 9 gennaio 1989 n° 13, del D.M. 14 giugno 1989 n° 236, della Legge 30 marzo 1971 n° 118, del D.P.R. 27 aprile 1978 n° 384 e di ogni altra disposizione in materia di barriere architettoniche.
ART. 9 - STRUMENTI URBANISTICI
ESECUTIVI
Gli interventi urbanistici realizzano le previsioni del P.R.G.,
comportano la presenza di uno strumento urbanistico esecutivo a cui
è demandata la specificazione degli interventi fondiari
relativi alle singole aree od entità edilizie.
Sono interventi di tipo complesso, interessano una intera area
normativa o parte di essa.
Gli interventi urbanistici, elencati all'art. 32 L.R. n. 56/77,
sono:
- Piani Particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i. e all'art. 27 della L. 22/10/1971 n. 865 ed artt. 38-39-40 L.R. 56/77;
- Piani per l'edilizia economica popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, e s.m.i. art. 41 L.R. n.56/77;
- Piani di recupero di cui alla legge 5 agosto
1978 n. 457, art. 41 bis L.R. 56/77 e s.m.i.;
I P.d.R. sono piani urbanistici esecutivi che disciplinano gli interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili e delle aree comprese nelle zone di recupero.
- dai proprietari singoli
- dai proprietari riuniti in consorzio quando rappresentino, in base all’imponibile catastale, almeno i ¾ del valore degli immobili interessati (art. 43 L.R. 56/77);
- dal Comune nei casi previsti dal citato art. 28 della L. 457/78.
- la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
- la precisazione delle destinazioni d’uso degli immobili, aree ed edifici, con l’indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del P.R.G.C.
- l’analisi dello stato di consistenza e di degrado degli
immobili e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con
l’indicazione degli interventi di recupero proposti.
Le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture; - la definizione progettuale degli interventi suddetti con la
valutazione sommaria dei relativi costi.
Il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con l’indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d’uso con piante, profili e sezioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità. - la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale.
- I tempi previsti per l’attuazione del piano con l’indicazione delle relative priorità.
Gli elaborati del P.d.R. sono quelli elencati
all’art. 39 della L.R. 56/77 e s.m.i., cui va aggiunto lo
schema di convenzione con i contenuti di cui all’art. 45
della citata legge regionale, nel P.d.R. di iniziativa
privata.
I P.d.R., adottati dal Comune, sono depositati presso la Segreteria
e pubblicati per estratto all’albo pretorio del Comune per la
durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque
può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30
giorni, osservazioni nel pubblico interesse. Il Consiglio Comunale,
decorsi i termini del precedente punto, controdeduce alle
osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano,
apportando eventuali modifiche.
Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di
approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.
Il P.d.R. assume efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. della
deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di
legge.
Il P.d.R. che interessi ambiti posti all’interno del Centro
Storico, individuato ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e
s.m.i. - ovvero che comprenda immobili definiti dal P.R.G.C. beni
culturali-ambientali è subordinato al parere vincolante
della Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali, come
previsto dall’ultimo comma dell’art. 40 della L.R.
56/77 e s.m.i.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al
P.d.R. le condizioni previste per i Piani Particolareggiati (P.P.E.
e P.E.C.).
Sono comunque fatti salvi i disposti di cui all’art. 41 bis
della L.R. 56/77 e s.m.i.
Piani esecutivi di edilizia privata
convenzionata, art. 43 L.R. 56/77 e s.m.i.;
I P.E.C. sono strumenti urbanistici esecutivi redatti da privati ed
approvati dal Comune; possono essere di libera iniziativa od
obbligatori.
Il progetto di P.E.C. comprende gli elaborati di cui all’art.
39 della L.R. 56/77 e s.m.i. ed è presentato al Sindaco
unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il
Comune.
La convenzione deve prevedere:
- la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, queste ultime in misura non inferiore a quanto richiesto dall’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.
- il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposti dall’art. 5 della Legge 10/77 ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere siano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, la modalità di controllo sulla esecuzione delle opere nonchè i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell’art. 11 della Legge 10/77 e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune;
- I termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
- le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti, per l’inosservanza delle destinazioni d’uso fissate dal programma di intervento.
Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto il
Sindaco decide l’accoglimento o il motivato rigetto.
Il progetto è quindi depositato presso la Segreteria e
pubblicato per estratto all’Albo Pretorio del Comune per la
durata di 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque può
prenderne visione. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del
deposito del piano possono essere presentate osservazioni e
proposte scritte.
Il progetto di piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione
sono approvati dal Consiglio Comunale. La deliberazione di
approvazione diviene esecutiva ai sensi di legge.
Le destinazioni d’uso fissate dal P.E.C. approvato, hanno
efficacia nei confronti di chiunque.
I P.E.C. obbligatori saranno presentati in conformità ai
dettami di cui all’art. 44 della L.R. 56/77 e s.m.i.
I piani tecnici di opere ed attrezzature di
iniziativa pubblica di cui all'art. 47 della Legge R. 56/77 e
s.m.i.
I piani esecutivi, in coerenza con gli indirizzi indicati nello
strumento urbanistico generale, tendono al conseguimento dei
seguenti obbiettivi:
- l'integrazione tra le diverse componenti sociali e tra queste e la realtà urbana perseguita attraverso lo sviluppo delle possibilità di instaurare relazioni, al miglior utilizzo degli spazi urbani ed alla massima accessibilità ai servizi;
- il corretto inserimento degli insediamenti nell'ambiente circostante con particolare attenzione agli elementi che caratterizzano lo stato dei luoghi, alla valorizzazione delle nuove componenti progettuali ed alle iniziative atte a riqualificare i tessuti urbani e l'ambiente;
- la razionale organizzazione del territorio, che garantisca la tutela dei valori storici, artistici e documentari, l'equilibrata distribuzione degli insediamenti residenziali e produttivi, l'organica dotazione di infrastrutture ed attrezzature di servizio.
ART. 10 MONETIZZAZIONE AREE PER
SERVIZI PUBBLICI
Nelle aree in cui le previsioni di P.R.G.C. si attuano con il
ricorso agli S.U.E. di iniziativa privata può essere
ammessa, qualora l’Amministrazione Comunale ne ravvisi
l’opportunità, la monetizzazione parziale delle aree
per servizi di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. non
individuate cartograficamente dalla tavola n. 4 di piano.
A tal fine si precisa che:
- le quote di aree monetizzate saranno destinate al recupero di
pari quantità di aree negli ambiti per servizi pubblici
previsti dal P.R.G.C. secondo quanto si stabilirà in sede di
convenzionamento;
- nelle aree oggetto di S.U.E. dovrà essere comunque reperita la necessaria quantità di spazi a parcheggio pubblico di cui all’art. 21, L.U.R. in considerazione delle specifiche destinazioni d’uso in progetto;
- qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno dette aree a verde e parcheggio potranno essere anche reperite in forma di superfici private asservite all’uso pubblico, secondo le quantità che saranno stabilite in convenzione, purchè localizzate in ambiti concordati preventivamente con il Comune e posizionate in modo da favorirne la massima e continua accessibilità.
Per le aree semplicemente asservite ad uso pubblico
in alternativa alla dismissione gratuita o all’esproprio si
richiamano i disposti della L.R. 23 marzo 1995, n° 43.
Negli interventi di modesta entità, che si attuano con
concessione edilizia, è comunque ammessa la monetizzazione
delle aree a servizi pubblici di cui all’articolo 21 della
L.R. 56/77 e s.m.i.
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ART. 12 - CONCESSIONE EDILIZIA
L'autorizzazione comunale consistente nella concessione edilizia
è prescritta per l'attuazione di tutte le opere di cui
all'art. 13 bis delle presenti norme.
Nelle zone dove è prescritto l'intervento urbanistico
preventivo, la concessione edilizia è subordinata
all'approvazione definitiva da parte della Regione dei piani di cui
all'art. 9) delle presenti N.T. di A. Nelle zone dove è
previsto l'intervento edilizio diretto, la concessione edilizia
è subordinata alla stipula di una Convenzione fra Comune e
proprietà dell'area edificabile che garantisca:
- le condizioni di edificabilità relative all'urbanizzazione primaria di cui all'art. 3) delle presenti norme e la loro attuazione entro il periodo di validità della concessione;
- l'impegno a rispettare le destinazioni d'uso previste dal progetto in base alle indicazioni del P.R.G. e dell'eventuale piano di intervento urbanistico preventivo;
- la dimostrazione da parte del richiedente di essere titolare del diritto reale sull'area edificabile o sull'edificio interessati o di avere la disponibilità degli stessi;
- la corrispondenza del progetto a tutti i parametri e gli indici urbanistici ed edilizi e delle altre prescrizioni indicate dal P.R.G. e dagli eventuali piani di intervento urbanistico preventivo.
- ristrutturazione edilizia
- ampliamento e sopraelevazione
- demolizione con o senza ricostruzione
- nuova costruzione
- cambio di destinazione d’uso
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- occupazione, solo temporanea, di suolo pubblico o privato
- trivellazione di pozzi
- impianti tecnici al servizio di edifici esistenti
- opere di demolizioni, reinterri e scavi
- per l’esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano
- per l’impianto, la scelta e le modificazioni delle colture agricole
- per gli interventi di manutenzione ordinaria
Per quanto qui non riportato si fa riferimento alle
disposizioni fissate dall'art. 48 e 56 della L.R. 56/77 e
successive modifiche ed integrazioni.
ART. 13 - TEMPO DI VALIDITA' DELLA CONCESSIONE
EDILIZIA
Per quanto attiene il tempo di validità della concessione e
le possibilità di proroga si richiama quanto disposto
dall’art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i.