Regolamento cremazione
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
SOMMARIO
- CAPO I - NORME
GENERALI
- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- CAPO II - CREMAZIONE
- Art. 2 - Disciplina della cremazione
- Art. 3 - Rilascio dell’autorizzazione alla cremazione
- Art. 4 - Identità delle ceneri
- Art. 5 - Feretri per la cremazione
- Art. 6 - Cremazione per insufficienza di sepolture
- Art. 7 - Crematori
- Art. 8 - Caratteristiche dell’urna cineraria
- Art. 9 - Destinazione delle ceneri
- Art. 10 - Affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 11 - Iscrizione ad associazione
- Art. 12 - Mancata individuazione dell’affidatario dell’incaricato della dispersione
- Art. 13 - Targa con generalità defunti cremati
- CAPO III – DISPERSIONE
E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
- Art. 14 - Dispersione delle ceneri
- Art. 15 - Luogo di dispersione delle ceneri
- CAPO IV – AFFIDAMENTO
DELLE CENERI
- Art. 16 - Consegna ed affidamento delle ceneri
- Art. 17 - Conservazione dell’urna
- Art. 18 - Recesso dell’affidamento – Rinvenimento di urne
- CAPO V – NORME
FINALI
- Art. 19 - Tutela dei dati personali
- Art. 20 - Leggi ed atti regolamentari
- Art. 21 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 22 - Pubblicità del regolamento
- Art. 23 - Rinvio dinamico
- Art. 24 - Vigilanza – Sanzioni
- Art. 25 - Entrata in vigore
CAPO I - NORME
GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Disciplina della cremazione.
Art. 14 - Dispersione delle ceneri.
Art. 16 - Consegna ed affidamento delle ceneri.
Art. 19 - Tutela dei dati personali.
Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Il presente regolamento disciplina, ad integrazione:
- del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali vigente;
- della Legge 30 marzo 2001 n°130: “disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
- della Legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20: “disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”
Art. 2 - Disciplina della cremazione.
- La materia è disciplinata:
- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.
- Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
- Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.
- La domanda per l’autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo, contenente tutti i dati richiesti (come da modulistica disponibile presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di Cardè).
- In apposito registro, a cura dell’ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonchè la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
- Per ogni cremazione l’ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31/10/2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25, 00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro.
- Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti dì cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
- In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro.
- Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
- Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l’assenso dei famigliari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all’ingresso del cimitero.
- Questo Comune non è interessato alla costruzione del crematorio.
- Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all’esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro.
- Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
-
- tumulate in nicchie cinerarie, tombe di famiglia, cellette ossario o in loculi anche in presenza di feretri a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili, all’interno del cimitero del capoluogo.
- interrate all'interno del cimitero del capoluogo.
- disperse nei luoghi autorizzati e previsti a tale scopo.
- affidate per la conservazione a famigliare o ad altro parente a ciò autorizzato.
- Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro.
- L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n.130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.
- L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro.
- Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
- Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
-
- dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- dall'esecutore testamentario;
- dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- dal tutore di minore o interdetto;
- in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), e) e d), dal personale autorizzato dal comune.
- Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro.
- AI fine di non perdere il senso comunitario della morte verrà posta una targa identificativa, a cura e a spese dei famigliari o del soggetto affidatario, sulla lastra iad uso collettivo posta all’interno dell’area deputata per la dispersione delle ceneri (cinerario comune delimitato nel cimitero) con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse. (indicazione del nominativo, data di nascita e data di morte).
- Nel caso in cui l’urna cineraria sia tumulata o interrata all’interno del cimitero, la targa identificativa verrà apposta sulla relativa lapide personale.
- La targa identificativa dovrà avere forma rettangolare con dimensioni di cm. 7.00 x 4.00. La tipologia, e le caratteristiche saranno dettate dall’Ufficio Tecnico al fine di garantire omogeneità e decoro.
- Le targhe identificative verranno apposte sulla lastra in ordine cronologico di decesso seguendo l’orientamento dall’alto verso il basso, da destra verso sinistra ad una minima distanza tra loro. Sarà cura dell’Ufficio Tecnico dare le necessarie indicazioni per l’apposizione della prima targhetta identificativa.
- Non potranno essere realizzati altri manufatti o essere posizionate lapidi o targhette identificative in altre parti del cimitero.
Art. 14 - Dispersione delle ceneri.
- In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
-
- nella apposita area destinata alla dispersione delle ceneri individuata all’interno del cimitero del capoluogo (cinerario comune);
- in aree private a seguito di autorizzazione del proprietario del fondo e comunque all’aperto. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività di lucro;
- in altri luoghi, autorizzati di volta in volta dalla Giunta Comunale in seguito ad apposita richiesta.
- La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
- La dispersione è eseguita dal coniuge, o da altro famigliare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
- L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
- La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
- L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
- Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro.
- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro.
Art. 16 - Consegna ed affidamento delle ceneri.
- Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.
- Il trasporto delle urne contenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
- L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
- I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
- L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro.
- La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
- L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
- L’urna dovrà essere conservata dall’affidatario in un luogo sicuro all’interno dell’abitazione, in ambiente chiuso posta all’interno di una nicchia o una teca provvista di chiave ed ai sensi del disposto art. 343 comma 2 del R.D. 1265/1934 T.U.L.S.
- L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
- L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
- Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
- Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro.
- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
- Per recedere dall'affidamento, l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
- Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro.
Art. 19 - Tutela dei dati personali.
- Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
-
- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- La Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24
- La legge 30 marzo 2001, n. 130, recante:"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- La Legge Regionale Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.
- Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
- Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:
-
- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all’organo di revisione;
- a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.
- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata
- Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
- Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
- Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
- Il trasgressore ha sempre l’obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
- Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a termine di legge.