Regolamento campo sportivo
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
REGOLAMENTO CAMPO SPORTIVO
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/07/1989
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21/08/1990
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25/11/2002
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/05/2007
ART. 1
Il campo sportivo è di proprietà del Comune.
ART. 2
Il Comune ne dà la gestione all’Associazione Calcio.
ART. 3
La gestione del capo sportivo da parte dell’Associazione Calcio Cardè prevede:
1. la manutenzione del manto erboso;
2. la manutenzione degli spogliatoi;
3. l’organizzazione dei tornei di calcio o di altre manifestazioni inerenti l’attività sportiva;
4. la regolamentazione dell’uso degli spogliatoi.
ART. 4
La manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici e di recinzione, sarà a carico del Comune.
ART. 5
Il Comune oppure altre Società (Pro Loco, A.N.A., A.N.C.R., ecc.) potranno usufruire del campo sportivo per eventuali manifestazioni, autorizzate dal Comune, previa comunicazione all’Associazione Calcio, che ne richiedono l’uso; eventuali danni al manto erboso, causati da tali manifestazioni, saranno a carico del Comune.
ART. 6
Il campo sportivo dovrà essere sempre aperto al pubblico, salvo il periodo della semina da effettuarsi nei mesi di marzo e ottobre e nei successivi 30 giorni (per la crescita dell’erba), tenuto conto delle condizioni climatiche che possono influire negativamente sul periodo.
L’Associazione Calcio può disporre del campo sportivo in un qualsiasi giorno della settimana in alternativa ai giorni stabiliti dal successivo art. 7.
ART. 7
L’impianto di illuminazione potrà essere usato gratuitamente ed esclusivamente dai cardettesi nei giorni richiesti dall’Associazione Calcio Cardè, per un totale di giorni due settimanali (martedì e venerdì) e per un massimo di ore 2 (due) per sera.
ART. 8
L’impianto di illuminazione potrà, altresì, essere usato gratuitamente per eventuali tornei di calcio, per altre manifestazioni sportive organizzate dall’Associazione Calcio Cardè o per manifestazioni organizzate da altre Società, previa richiesta al Comune.
ART. 9
Il campo sportivo potrà essere a disposizione, nelle ore notturne, anche per i non cardettesi, previa richiesta al Comune; e contemporanea comunicazione all’Associazione Calcio; in quest’ultimo caso sarà fatta versare ai richiedenti la somma di euro 50,00 (euro cinquanta/00), di cui il 50% andrà al Comune per spese di illuminazione e l’altro 50% andrà all’Associazione Calcio Cardè per il manto erboso e degli spogliatoi. Il canone per l’utilizzo del campo sportivo sarà stabilito dalla Giunta Comunale.
All’apertura e chiusura del campo sportivo dovrà provvedere l’Associazione Calcio Cardè.
ART. 10
Il campo sportivo potrà essere usato dai non cardettesi solo in giorni diversi da quelli stabiliti all’art. 7.