Regolamento ausiliari di vigilanza
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
REGOLAMENTO COMUNALE AUSILIARI DI VIGILANZA
Allegato "A" alla delibera del Consiglio Comunale
n° 12 della seduta del 07 marzo 2007
Art. 1 - Costituzione del
Servizio
E' costituito il servizio degli Ausiliari di Vigilanza del Comune
di Cardè, formato da personale volontario che
collaborerà con il dipendente addetto alla Polizia
Municipale.
Potranno far parte degli Ausiliari di Vigilanza i cittadini
disponibili a prestare gratuitamente la loro opera nell'ambito
della normativa vigente, generale e comunale.
Le domande di entrare a far parte degli Ausiliari di Vigilanza
dovranno essere presentate a cura degli interessati e saranno
vagliate dalla Giunta Comunale.
Art. 2 - Attività degli Ausiliari di
Vigilanza
Gli Ausiliari di Vigilanza opereranno di supporto al dipendente
addetto alla Polizia Municipale, provvedendo in particolare a
vigilare:
* sull'entrata e l'uscita degli alunni dagli edifici scolastici
cittadini;
* sul corretto uso dei parchi e giardini pubblici da parte
dell'utenza;
* sul corretto comportamento dei pedoni e dei conducenti di cicli e
motocicli, con particolare riferimento al centro cittadino ed ai
suoi marciapiedi.
Potranno inoltre svolgere altre mansioni richieste dagli organi
comunali preposti.
L'attività degli Ausiliari di Vigilanza dovranno comunque
essere limitata a funzioni preventive e dissuasive in ordine ad
eventuali possibili comportamenti illeciti accertati, con
esclusione di qualsiasi possibilità di repressione di
violazione, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla
legge.
Art. 3 - Organizzazione e gestione dei
servizi
L'Organizzazione operativa dei servizi degli Ausiliari di Vigilanza
sarà curata dal dipendente addetto alla Polizia Municipale,
in collaborazione con il Sindaco o delegato.
Art. 4 - Dotazioni degli Ausiliari di
Vigilanza
Gli Ausiliari di Vigilanza saranno dotati di:
- tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune;
- fascia di riconoscimento;
- pettorina catarifrangente.
Potranno inoltre essere dotati di altri accessori a seconda dei
servizi espletati.
Art. 5 - Svolgimento del servizio
I servizi degli Ausiliari di Vigilanza saranno effettuati dal
personale interessato, sulla base dei prospetti periodicamente
redatti dal dipendente addetto alla Polizia Municipale e nei limiti
di cui alla vigente normativa generale e comunale.
Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno formare oggetto di
sollecita comunicazione, anche telefonica, al dipendente addetto
alla Polizia Municipale, da effettuarsi a cura degli
interessati.
Gli Ausiliari di Vigilanza durante l'espletamento del servizio
dovranno indossare la fascia di riconoscimento al braccio sinistro,
portare sul petto il tesserino personale ed indossare la pettorina
catarifrangente in ogni situazione di scarsa visibilità (
pioggia, neve, nebbia, oscurità, ecc.).
Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di
tenere un atteggiamento educato e corretto nei riguardi
dell'utenza, che dovrà essere invitata, con la massima
cortesia a desistere da eventuali comportamenti illeciti.
Dovranno in particolare essere evitate inutili discussioni,
reagendo con calma e dignità di fronte a qualsiasi
comportamento scorretto irriguardoso posto in essere da
terzi.
Eventuali illeciti, violazione di legge, atti vandalici e
necessità di manutenzione a beni comunali saranno segnalati,
verbalmente, al Vigile Urbano del Comune.
Art. 6 - Assicurazione dei Volontari
Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere alla
stipula delle polizze per l'assicurazione R.C. - Infortuni -
Indennità giornaliera per gli eventuali incidenti che
dovessero subire i volontari nello svolgimento delle loro mansioni,
nonché per incidenti o danneggiamenti che dovessero causare
a terzi.
Art. 7 - Sanzioni disciplinari
Qualora gli Ausiliari di Vigilanza dovessero rendersi responsabili
di violazione alla norme di cui al presente regolamento, ovvero
alle altre disposizione di legge, potranno essere espulsisi su
proposta del dipendente addetto alla Polizia Municipale, fatta
salva l'applicazione di ogni ulteriore sanzione prevista dalla
vigente normativa in materia.
Art. 8 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa
generale prevista in materia.
Art. 9 - Entrata in vigore del
regolamento
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, effettuata dopo
che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai
sensi di legge.