Da sinistra a destra sono rappresentati lo Stemma del Comune di Cardè, Il panorama del paese con lo sfondo della catena del Monviso, lo stemma della Regione Piemonte
Provincia di Cuneo
Comune di Cardè
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Piano di zonizzazione acustica

Comune di Cardè

Provincia di Cuneo

Proposta di zonizzazione acustica
L. n. 447/95 e L.R. n. 52/2000

Piano di zonizzazione acustica elaborato dal gruppo di lavoro multidisciplinare composto da:
BRONE dott. Antonio – Tecnico competente in acustica ambientale
(iscritto nelle Liste Regionali al n. A/194 (D.G.R. n. 120-21338 del 29.07.1997).
ARNOLFO arch. Federica – Tecnico esperto in Urbanistica
SERAFINO dott. Pierantonio – Tecnico esperto in ambiente e grafica computerizzata
dai quali viene sottoscritto.

Sezione 0
0.1 PREMESSA

In data 03 marzo 2003 l’Amministrazione Comunale di Cardè, in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di tutela dell’inquinamento acustico ed in coerenza con gli obiettivi finalizzati alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica, ha deliberato di predisporre la “proposta di classificazione acustica del territorio comunale” ed avviare la procedura di approvazione.
L’Amministrazione Comunale di Cardè per provvedere agli adempimenti previsti dall'Art. 6 comma 1 lettera a) della Legge 447 dei 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della L.R. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", ha ritenuto opportuno dotarsi di un supporto tecnico specialistico affidando alla società Sistema Ambiente S.r.l. l’incarico per la predisposizione del Piano di Zonizzazione Acustica di seguito proposto.
Il presente documento è finalizzato ad illustrare i risultati del lavoro svolto dalla società Sistema Ambiente S.r.l. per fornire una “proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Cardè” in linea con i criteri stabiliti dalla Regione Piemonte con la DGR 06/08/2001 n. 85-3802 in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 52/2000, art.3, comma 3, lettera a).
Il piano di zonizzazione acustica del Comune di Cardè è stato elaborato dal gruppo di lavoro multidisciplinare composto da:
Brone dott. Antonio – Tecnico competente in acustica ambientale (iscritto nelle Liste Regionali al n. A/194 (D.G.R. n. 120-21338 del 29.07.1997).
ARNOLFO arch. Federica – Tecnico esperto in Urbanistica
SERAFINO dott. Pierantonio – Tecnico esperto in ambiente e grafica computerizzata
dai quali viene sottoscritto.

0.2 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE
Il Comune di Cardè è situato nel territorio della Provincia di Cuneo e dista circa 45 km da Cuneo e 45 km da Torino e copre un territorio di circa 19,32 Km2 con una popolazione di 990 abitanti circa.
Il Comune di Cardè confina con i Comuni di Moretta, Revello, Saluzzo, Barge e Villafranca P.te.

SEZIONE 1
1.1 Quadro Normativo di Riferimento

La valutazione e la disciplina dell'inquinamento acustico in ambiente esterno, e del disturbo prodotto all'interno degli ambienti abitativi ha trovato il suo primo inquadramento legislativo con il D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; la classificazione acustica del territorio comunale assume il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi nella materia di protezione dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico.
Il D.P.C.M. 01/03/1991 definisce n. 4 zone omogenee in relazione alla loro destinazione d’uso, per ciascuna delle quali sono individuati i limiti massimi di rumore, distinti per i periodi diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).
La “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” 26 ottobre 1995 n. 447” stabilisce che l'inquinamento acustico è l'introduzione di rumore nell'ambiente esterno o abitativo tale da provocare:
fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane,pericolo per la salute umana,deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
La Legge Quadro 447/95 perfeziona le modalità di applicazione in materia di inquinamento acustico, assegnando a Regioni e Comuni le diverse competenze.
La prima competenze assegnate ai Comuni dalla Legge Quadro 447/95 (Art. 6 comma 1 lettera a) è la redazione di un piano di zonizzazione acustica, vale a dire di un piano che suddivida il territorio comunale in zone acusticamente omogenee classificate in funzione delle attività antropiche presenti e degli indirizzi di programmazione dei territorio ed attribuendo ad esse ben specifici limiti di livello acustico ammissibile.
Al secondo punto (Art. 6 comma 1 lettera b) è fatto carico ai Comuni l'obbligo di provvedere al coordinamento degli strumenti urbanistici già in vigore con le determinazioni assunte in sede di deliberazione dei piano di zonizzazione acustíca.
Al terzo punto (Art. 6 comma 1 lettera c) è attribuito ai Comuni l'obbligo di provvedere alla predisposizione ove necessario di un piano di risanamento acustico.
L'Art. 6 comma 1 della Legge 447/95, oltre ai tre punti prima elencati, dettaglia ulteriori competenze comunali in particolare relativamente alle attività di controllo, di autorizzazione in deroga, di possibilità di adottare limiti più restrittivi, ecc., evidenzia come i Comuni siano chiamati a compiere un ruolo centrale e determinante nella lotta all'inquinamento acustico.
Prevede inoltre che i Comuni, a seguito della classificazione acustica del territorio, adottino un regolamento per l’attuazione della disciplina per la tutela dell’inquinamento acustico.
Sono già stati promulgati alcuni “decreti attuativi” della Legge Quadro, ed in particolare:
Il D.M. 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” (impianti ubicati in zone diverse da quella esclusivamente industriale).
Il D.P.C.M. 18/09/1997 “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante” ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto.
il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” che introduce le definizioni delle diverse classi acustiche (le stesse già riportate nel D.P.C.M. 01/03/1991) ed il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali. Queste si “sovrappongono” alla zonizzazione acustica generale determinando una situazione di deroga parziale dei limiti relativamente al rumore prodotto dalle stesse infrastrutture.
Il D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", finalizzato a ridurre l’esposizione umana al rumore;
il D.M. 16103/98 "Tecniche di rilevamento e di dell'inquinamento acustico"; specifica le modalità esecutive per le misure di verifica;
il D.P.R. 18/11/98 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26/10195, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", stabilisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, dando inoltre attuazione alle stesse;
il D.M. 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento dei rumore";
la Legge Regionale 20/10/00 n.52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".
Altri decreti attuativi della Legge 447/1995 sono di prossima emanazione (particolarmente importante quello relativo al rumore da traffico stradale), mentre altri già emanati (relativi ad es. agli aeroporti ed al rumore da traffico aereo) non sono di interesse nel caso specifico.
La Legge 447/95 ed il D.P.C.M. 14/11/1997, definiscono i dettagli ed i limiti relativi alla suddivisione dei territorio comunale ("zonizzazione") cui i Comuni devono provvedere, stabilendo per le diverse zone del territorio, sei distinte tipologie di classi, dalla Classe I alla Classe VI, che vengono individuate con definizioni che tengono conto della destinazione d'uso (sia prevista che effettiva) degli spazi e degli edifici di ogni zona, nonché della densità abitativa e della presenza di attività artigianali/commerciali/industriali, riportate nella Tabella 1

Tabella 1 - Zonizzazione e classificazione
Classi Descrizione delle aree del territorio comunale
CLASSE I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III AREE DI TIPO MISTO
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Il decreto 14/11/97 definisce inoltre per ogni classe gli specifici limiti acustici;
la definizione dei limiti è effettuata attraverso tre tabelle, denominate:
"Valori limite di emissione", "Valori limite assoluti di immissione", "Valori di qualità."
I valori limite sono diversificati in relazione alla classe acustica assegnata alle diverse zone a seconda della loro destinazione d'uso.
Questa operazione è definita classificazione acustica (o zonizzazione) ed è effettuata da ciascun Comune sulla base di criteri stabiliti dalla Regione.
I valori limite di emissione fanno riferimento al valore massimo emettibile da una singola sorgente (con riferimento agli insediamenti produttivi tale limite è identificabile come il valore massimo ammissibile di emissione acustica da parte di un singolo stabilimento industriale, misurato sul confine di proprietà) e sono riportati nella Tabella 2
I valori limite assoluti di immissione identificano il livello acustico massimo complessivo dovuto all'insieme di tutte le sorgenti presenti che ammettono rumore in zona; esso ai sensi dei D.M.A. 16/3/98 deve essere verificato "in corrispondenza degli spazi effettivamente goduti da persone e comunità, e rappresenta di fatto il livello massimo misurabile quando tutte le attività / sorgenti con influenza acustica sulla zona sono presenti. Essi sono riportati nella Tabella 3
I valori di qualità, leggermente più bassi dei valori limite assoluti di immissione, rappresentano dei livelli-obiettivo cui devono tendere le Pubbliche Amministrazioni, da raggiungere nel tempo attraverso l'adozione di strumenti di programmazione dei territorio e piani di bonifica. Essi sono riportati nella Tabella 4

TABELLA 2: Valori Limite di Emissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento Diurno Tempi di riferimento Notturno
- (06.00-22.00) (22.00-06.00)
I) AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 45 35
II) AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 50 40
III) AREE DI TIPO MISTO 55 45
IV) AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA 60 50
V) AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI 65 55
VI) AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 65 65

TABELLA 3: Valori Limite assoluti di Immissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento Diurno Tempi di riferimento Notturno
- (06.00-22.00) (22.00-06.00)
I) AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 50 40
II) AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 55 45
III) AREE DI TIPO MISTO 60 50
IV) AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA 65 55
V) AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI 70 60
VI) AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 70 70

TABELLA 4: Valori di Qualità - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento Diurno Tempi di riferimento Notturno
- (06.00-22.00) (22.00-06.00)
I) AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 47 37
II) AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 52 42
III) AREE DI TIPO MISTO 57 47
IV) AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA 62 52
V) AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI 67 57
VI) AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 70 70

Il D.P.C.M. 14/11/1997 fornisce anche la definizione di "valore di attenzione" come il valore di livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
se riferiti ad un'ora, i valori della precedente tabella 3 (valori limite assoluti di immissione), aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla precedente tabella 3 (valori limite assoluti di immissione). Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione dei territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero dei periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono,la valutazione di realtà specifiche locali.
Sostanzialmente la definizione di valore di attenzione sancisce che nelle zone ove si toccano stabilmente i livelli limite assoluti di immissione, o dove essi sono superati di 10 dB per almeno un'ora durante il giorno ovvero di 5 dB per almeno un'ora durante la notte, si intendono raggiunti i valori di attenzione, ovvero i valori che indicano la necessità di provvedere ad una bonifica.
Oltre al rispetto dei valori limite di zona la Legge 447/95, così come già il D.M. 1/3/91, sancisce che devono essere rispettati, all'interno degli ambienti abitativi, dei limiti differenziali, intendendosi con tale concetto la differenza di livello acustico misurata negli ambienti abitativi nei due casi di presenza e assenza della sorgente disturbante
I limiti differenziali, stabiliti dal D.M. 14/11/97, art. 4, sono: di 5 dB(A) in periodo diurno e di 3 dB(A) in periodo notturno.
Tali limiti vanno verificati sia a finestre aperte sia a finestre chiuse.
Non si applicano, perché ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
a) se il livello dei rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
se il livello dei rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
I limiti differenziali non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella 1 e ai sensi dei D.M.A. 11/12/96 non sì applicano per le aziende produttive a ciclo continuo esistenti, sotto la condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione previsti per la zona.
Il D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" pur non essendo strettamente attinente alla zonizzazione può esserne ritenuto un valido complemento, in quanto introduce dei limiti minimi di qualità acustica (isolamenti tra unità immobiliari e verso l'esterno) che gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati a nuovo, ed in funzione della categoria di appartenenza, devono rispettare (questo decreto può essere concettualmente visto come l'analogo della Legge 10 in campo termico).
E' evidente che le caratteristiche acustiche passive degli edifici stabilite dal D.P.C.M. sono un requisito necessario perché i limiti di zona previsti possano effettivamente corrispondere a soddisfacenti climi acustici all'interno degli edifici; diventa perciò importante la vigilanza degli uffici tecnici comunali sulla sua concreta applicazione da parte dei costruttori, in primo luogo rilasciando le licenze edilizie, richieste per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, condizionate al rispetto delle norme stabilite dal D.P.C.M. 05/12/97.
La Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000 prevede tra l’altro:
all’art. 5 che “i comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della Legge 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione”, ovvero “i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso…….”
Precisa che “ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica”.
Inoltre sancisce che “i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico definendo apposite norme per il controllo, contenimento e l’abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare e dalle attività che impiegano sorgenti sonore oltre che per lo svolgimento delle attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico”
all’art. 9 che “le attività che hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio sono oggetto di deroga”
all’art. 10 che “le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, …, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico” di cui all’art. 8 della Legge 447/95;
all’art. 11 che “è fatto obbligo presentare al Comune, contestualmente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all’utilizzazione dell’immobile per l’esercizio della attività, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extra urbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette a valutazione di impatto ambientale” di cui all’art. 8 della Legge 447/95. E’ altresì obbligatoria la valutazione previsionale del clima acustico per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
all’art.14 che “i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione dei provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario provvedono ad adeguarsi o a presentare apposito piano di risanamento.

1.2 Normativa Allegata
Per una più compiuta conoscenza della normativa in vigore sono allegati il testo dei D.P.C.M. 01/03/91, della L. 447/95, dei D.M.A. 11/12196, dei D.P.C.M. 14/11/97, dei D.P.C.M. 05/12/97, dei D.M.A. 16/03/98, dei D.P.R. 18/11/98, della Legge Regionale 20/10/00 n.52 e i relativi "Criteri per la classificazione acustica dei territorio" D.G.R. 06/08/01 n.85-3802 in attuazione alla L.R. 52/2000, Art.3, comma 3, lett. a.), ecc.

SEZIONE 2
2.1 Principi Metodologici

I principi metodologici a cui si è fatto riferimento per la realizzazione della classificazione acustica del Comune di Cardè sono quelli riportati sulle Linee Guida della Regione Piemonte approvate con D.G.R. 06/08/01 n.85-3802 in attuazione della L.R. 52/2000, Art. 3, comma 3, lett. a), per la redazione dei piani di zonizzazione comunale e sono fondati sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d’uso e le attività umane in essa svolte.
Da tale presupposto conseguono i sei elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:
la zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art.2, comma 2 della Legge Quadro n. 447/1995) di conseguenza parte da quanto definito dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi;
la zonizzazione tiene conto dell’attuale fruizione d’uso del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d’uso definita dal P.R.G.C. non determini in modo univoco la classe acustica, la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A). Questo significa che devono essere evitati “salti di classe” (ovvero transizioni di più di una classe tra zone contigue) nelle aree in cui tale non ottimale situazione non sia già di fatto in essere per preesistenti insediamenti;
la zonizzazione non tiene conto della presenza delle infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, ecc.), l'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti all'interno delle rispettive fasce di pertinenza è effettuata in un secondo tempo, e indipendentemente dalla classificazione acustica definita.
la zonizzazione privilegia le scelte più cautelative in materia di clima acustico al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro n. 447/95;
la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo i presenti criteri, ferma restando l’eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa.

2.2 Modalità operative per la zonizzazione acustica
Il lavoro per l’elaborazione della Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Cardè si è svolto seguendo le indicazioni riportate dalle Linee Guida della Regione Piemonte ed è stato suddiviso in quattro momenti principali:
raccolta del materiale di riferimento;
confronto con i tecnici del Comune e con l’amministrazione locale sulle risultanze della prima bozza di classificazione;
elaborazione del documento contenente la proposta conclusiva;
presentazione all’amministrazione comunale dei contenuti del documento.
L'applicazione dei metodo richiede lo svolgimento delle seguenti fasi operative:
Fase 0 Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici.
Fase I Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione dei P.R.G.C. per la determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazioni d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica.
In questa fase si è proceduto alla elaborazione della bozza di zonizzazione acustica analizzando le diverse destinazioni d'uso dei P.R.G.C. al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche dei D.P.C.M. dei 14/11/97. Per le categorie omogenee d'uso del suolo per cui non è possibile l'identificazione univoca di classificazione acustica si procede a definire un intervallo di variabilità.
Fase II Analisi territoriale di completamente e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica.
Questa fase si è basata su un'analisi territoriale diretta di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare una classe acustica univoca. In particolare sono stati svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo delle porzioni di territorio interessate.
Fase III Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a pubblico spettacolo (a carattere mobile, temporaneo o all'aperto): l'omogeneizzazione è un processo mirato ad evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato, e provvede a raggiungere dimensioni minime di zona di almeno 12.000 m2.
Fase IV Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti:
Scopo dì questa fase è il rispetto dei divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore ai 5 dB(A). Qualora siano presenti accostamenti critìci tra aree non urbanizzate si deve procedere all'inserimento delle fasce cuscinetto di valore intermedio; ciò viene fatto anche quando una sola delle zone non è urbanizzata, un caso tipico essendo gli insediamenti industriali posti in zona di campagna, che vengono circondati da fasce cuscinetto per sancire la gradualità della transizione acustica e evitare la possibilità di realizzare nel tempo insediamenti di accostamento critico (residenziali) in stretta prossimità.
Il divieto di "salto di classe" e quindi la necessità di inserimento di fasce cuscinetto, come già detto, in sede di prima zonizzazione non viene applicato nei 'casi in cui le effettive preesistenti destinazioni d'uso rendono non ovviabile questo accostamento critico; in tali casi la compatibilità dovrà essere verificata con effettivi rilievi strumentali, e se non verificata dovrà essere predisposto un piano di bonifica a ciò finalizzato.
Nelle sezioni successive le citate fasi operative troveranno applicazione specifica alle realtà del Comune di Cardè.
In dette sezioni saranno altresì forniti ulteriori dettagli sulle modalità operative proprie delle varie fasi sopra brevemente descritte.

SEZIONE 3
3.1 Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici (FASE 0)

La redazione della presente proposta è stata preceduta da attività preliminari, che si sono articolate attraverso le seguenti fasi operative:
incontri preliminari dei Tecnici della società Sistema Ambiente S.r.l. con i competenti Tecnici degli uffici comunali, al fine di acquisire le necessarie informazioni di base e notizie in merito a casi e aspetti particolari riscontrabili nell'ambito dei territorio comunale rilevanti dal punto di vista acustico, nonché per conoscere l'orientamento dell'Amministrazione comunale relativamente alla valutazione del futuro sviluppo della Città nel rapporto tra tutela ambientale e crescita delle attività:
analisi degli strumenti di governo del territorio esistenti:
Cartografia Tecnica Regionale scala 1:10.000;
P.R.G.C., Assetto generale in scala 1:10.000 (aggiornamento di Dicembre 2002);
P.R.G.C., concentrico in scala 1:2.000 (aggiornamento di Dicembre 2002);
N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione dei P.R.G.C.) (aggiornamento di Aprile 2003).

3.2 Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione dei P.R.G.C. ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica. (FASE I)
E' stata effettuata l'analisi delle definizioni delle diverse destinazioni d'uso del suolo del P.R.G.C. del Comune di Cardè, che individua le diverse destinazioni di aree, in base al carattere prevalente dell'impianto urbanistico ed edilizio, riportate nella Tabella 5.

TABELLA 5 Elenco delle destinazioni d’uso del territorio del Comune di CARDÈ previste dal P.R.G.C.
TIPOLOGIA DI AREE CLASSIFICAZIONE DESTINAZIONI D’USO E DESTINAZIONI COMPATIBILI
Zone pubbliche di interesse generale (SP) SE e SM Zone per l’istruzione La zona SE è destinata alla scuola elementare, la zona SP SM è destinata alla scuola materna.
SG Zona per servizi generali La zona SG ha le seguenti destinazioni: municipio, chiesa e locali ad uso pubblico anche di proprietà privata. È ammessa la possibilità di demolizione e ricostruzione degli attuali edifici fatiscenti per la realizzazione di strutture a servizio della collettività.
AC Zone per attrezzature di interesse comune Sono destinate alle seguenti attrezzature: partecipative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative. La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla pubblica Amministrazione.
VA Zone a verde naturale attrezzato Sono destinate a parchi naturali e ad aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo degli adulti. Possono essere realizzate unicamente costruzioni in precario ad uso di bar, pubblici o privati convenzionati, ed esclusivamente nelle aree SP3 e SP4. Possono essere realizzate, esclusivamente nell’area SP12, autorimesse ad uso privato con superficie massima di mq 50,00.
VS Zone a verde sportivo Sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti immersi nel verde, che deve occupare almeno il 50% dell'intera area.
P e Zone per parcheggi pubblici Sono destinate alla soddisfazione del fabbisogno arretrato di parcheggi attraverso la realizzazione di parcheggi pubblici. I parcheggi pubblici saranno realizzati al livello stradale. La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla pubblica Amministrazione.
Parcheggi pubblici, servizi socio-assistenziali, pubblici uffici -
Zone di interesse naturale Aree protette della fascia fluviale del Po Sono destinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale per favorirne una utilizzazione che non contrasti con le sue caratteristiche. In queste zone è tutelata la morfologia del suolo dei corsi d'acqua, della vegetazione e gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli tesi a realizzare questa tutela. Le predette zone sono suddivise in: zone a parco naturale e zone a parco attrezzato
Zone per insediamenti a prevalenza residenziali A1 Zone degli insediamenti storici di particolare pregio ambientale ed architettonico Sono le parti del territorio comunale interessate da agglomerati, nuclei o complessi isolati, di carattere storico artistico o ambientale comprese le relative aree di pertinenza. Di tali zone il P.R.G. prevede la salvaguardia fisico-morfologica relativa all'aspetto architettonico, la salvaguardia funzionale relativa alle destinazioni d'uso e la salvaguardia sociale relativa alla presenza dei ceti popolari ed alle loro attività. Nelle zone degli insediamenti storici sono consentite le seguenti destinazioni: residenza; servizi sociali di proprietà pubblica; sedi associative; culturali; sportive e categoriali; ristoranti, bar, locali di divertimento; nonché limitatamente alla superficie utile esistente alla data di adozione del P.R.G., in caso di restauro o risanamento: artigianato di servizio, quale nuovo impianto o proseguimento delle attività artigianali esistenti, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti (considerate insalubri dalla U.S.L. competente) e comunque giudicate incompatibili con la residenza dall’U.S.L. competente, per una superficie utile non superiore a mq. 300 in un intero isolato; attrezzature a carattere religioso; commercio al dettaglio; teatri e cinematografi; uffici pubblici e privati; alberghi e pensioni, i quali restano vincolati alla attuale destinazione; garages d'uso pubblico.
A2 Zona centro storico Si differenzia dalla restante area A1 in quanto molto modificata e degradata nelle parti marginali e sostanzialmente da preservare solo per quanto attiene la complessiva valenza ambientale e per alcuni edifici che si affacciano sul corso principale. In questa zona sono consentite le seguenti destinazioni: residenza; servizi sociali di proprietà pubblica; sedi associative, culturali, sportive e categoriali; ristoranti, bar, locali di divertimento; artigianato di servizio, quale nuovo impianto o proseguimento delle attività artigianali esistenti, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti (considerate insalubri dalla U.S.L. competente) e comunque giudicate incompatibili con la residenza dall’U.S.L. competente, per una superficie utile non superiore a mq. 300 in un intero isolato; attrezzature a carattere religioso; commercio al dettaglio; teatri e cinematografi; uffici pubblici e privati; alberghi e pensioni, i quali restano vincolati alla attuale destinazione; garages d'uso pubblico.
C1,C2,C3,C4 e C5 Zone residenziali di espansione In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni: residenza; servizi sociali e assistenziali di iniziativa sia pubblica che privata; commercio al dettaglio con esclusione delle attività definibili: supermercati, ipermercati e centri commerciali secondo le definizioni del Ministero dell’Industria e Commercio nonché delle indicazioni programmatiche regionali approvate ai sensi dell’art. 30 del D.M. 375/88; ristoranti, bar, locali di divertimento con caratteristiche e dimensionamento compatibili con le aree residenziali; uffici pubblici e privati, studi professionali, per una superficie utile comunque non superiore al 20% di quella totale dell'edificio; alberghi e pensioni.
B zone residenziali esistenti e di completamento Sono le zone a prevalenza residenziali esistenti o in via di completamento che non presentano valori storico-ambientali da salvaguardare né l'esigenza di una radicale trasformazione statico-igienica.
In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni: residenza; servizi sociali ed assistenziali di iniziativa sia pubblica che privata; sedi associate, culturali, sportive e categoriali; ristoranti, bar, locali di divertimento compatibili con gli ambiti residenziali (rumore, viabilità, parcheggi etc.); artigianato di servizio, quale nuovo impianto o proseguimento delle attività artigianali esistenti, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti (considerate insalubri dalla U.S.L. competente) e comunque giudicate incompatibili con la residenza dall’U.S.L. competente, per una superficie utile non superiore a mq. 300 in un intero isolato; commercio al dettaglio con esclusione delle attività definibili: supermercati, ipermercati e centri commerciali secondo le definizioni del Ministero dell’Industria e Commercio nonché delle indicazioni programmatiche regionali approvate ai sensi dell’art. 30 del D.M. 375/88; uffici pubblici e privati, studi professionali, per una superficie utile comunque non superiore al 20% di quella totale dell'edificio; alberghi e pensioni, i quali resteranno vincolati all'attuale destinazione; garages di uso pubblico.
Edifici compresi nella fascia di rispetto cimiteriale Per gli edifici ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi interventi a carattere manutentorio e la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume.
Zone produttive D1 Zona artigianale Nelle zone artigianali D1, sono ammessi i seguenti interventi: edificazione esistente (manutenzione ordinaria e straordinaria; ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B); nuova edificazione.
Gli interventi ammessi in questa zona sono attuabili con intervento edilizio diretto, nel rispetto di quanto indicato nel Piano d’area del Sistema Regionale delle aree protette della fascia fluviale del Po.
La nuova edificazione è in ogni caso da intendersi ammessa limitatamente a quanto documentatamente necessario alla prosecuzione dell’attività in atto; a tal fine potranno essere pertanto consentite le seguenti destinazioni accessorie: attività commerciali; servizi tecnici ed amministrativi; depositi e magazzini; costruzione di una cabina elettrica, questa anche in deroga ai limiti di superficie coperta.
Nelle aree D1, non sarà ammessa la realizzazione di locali interrati o seminterrati. Nelle zone D1 è inoltre consentita la costruzione di abitazione ad uso del custode e del titolare dell'impianto. I nuovi impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamento atmosferico, acustico e dei materiali solidi o liquidi di rifiuto.
D2 Zona artigianale Nella zona artigianale D2 (di nuovo impianto), sono consentite le seguenti destinazioni: impianti artigianali rumorosi e molesti (comprendendo l’impianto di essiccazione ora in zona impropria); servizi tecnici ed amministrativi degli impianti artigianali; depositi e magazzini; attività commerciali; la costruzione di cabina elettrica al servizio dell'attività anche in deroga ai limiti di superficie coperta.L’attuazione della zona D2 dovrà avvenire mediante P.E.C.
Nelle zone D2 è inoltre consentita la costruzione di abitazione ad uso del custode e del titolare dell'impianto. I nuovi impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamento atmosferico, acustico e dei materiali solidi o liquidi di rifiuto.
D3 Area artigianale ubicata in zona impropria E' stata individuata in questo piano un'area classificata come "Area Artigianale ubicata in zona impropria". E' caratterizzata da insediamento artigianale in particolari condizioni con mancanza di superfici coperte rispetto alle esigenze dell'attività che svolge.
Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, è ammessa la realizzazione di strutture artigianali nel rispetto del rapporto di copertura di 1/2 della superficie fondiaria.
In questa zona è inoltre ammessa la realizzazione di: attività commerciali; servizi tecnici ed amministrativi degli impianti artigianali; depositi e magazzini; una sola abitazione per l’impianto, all'interno dell'impianto stesso, ad uso del custode o del titolare dell'azienda. (Gli impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamento atmosferico, acustico e dei materiali solidi e liquidi di rifiuto); la costruzione di cabina elettrica al servizio dell'attività anche in deroga ai limiti di superficie coperta. In questa zona non sarà consentito l’insediamento di nuove aziende, le destinazioni d’uso innanzi ammesse dovranno pertanto risultare funzionali alle esigenze produttive dell’attività insediata; dovranno essere altresì reperite aree a parcheggio privato nella misura prevista dall’art. 41 sexies della L. 1150/42 e s.m. e realizzata una idonea schermatura vegetale sui lati prospettanti sulla provinciale.
Zone agricole Sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non soltanto come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.
In queste zone sono consentite esclusivamente abitazione e attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente: abitazioni connesse all'attività agricola; edifici per allevamenti; silos, serbatoi idrici, magazzini per i prodotti del suolo, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi, per uso esclusivo del conduttore del fondo; abitazioni padronali, limitatamente alla superficie utile esistente alla data d'adozione del P.R.G.; limitatamente alla zona E e con distanza minima di ml 250 dall’area residenziale più prossima (anche in previsione), è altresì consentita la possibilità di svolgere l’attività, connessa all’agricoltura, di deposito ed essiccazione pelli fresche di piccoli animali (conigli, capretti ed altri piccoli animali) senza alcuna altra lavorazione.
TR Edifici con cambio di destinazione d'uso da agricola a ristorante Sul fabbricato individuato con la simbologia TR è ammessa la trasformazione dei locali esistenti da locali già ad uso agricolo in locali ad uso ristorante. Sui locali esistenti interessati dalla trasformazione sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione ordinaria e straordinaria; ristrutturazione edilizia di tipo B.
Sono altresì ammessi ampliamenti relativi alla struttura oggetto di trasformazione con il limite di 1/5 della superficie coperta del lotto in proprietà per la realizzazione dei servizi mancanti ad uso pubblico (servizi igienici, forno, barbecue, ecc). Qualora siano richiesti interventi relativi ad iniziative agrituristiche è ammessa su tutto il territorio la trasformazione dei locali già ad uso agricolo in locali per uso agrituristico.

Attraverso l'analisi delle Norme Tecniche di Attuazione dei P.R.G.C., (in particolare quanto riportato al Capitolo III° - Previsioni del P.R.G.C., Capo I – Divisione in zone e Capi seguenti contenuti nelle N.T.A.), si sono determinate le corrispondenze tra categorie omogenee di uso del suolo e le classi acustiche.
Per i casi in cui non è stato possibile determinare una corrispondenza univoca si è provveduto a determinare un intervallo di variabilità per la classificazione acustica, rimandando alle fasi successive del lavoro la completa identificazione.
In questa fase la classificazione acustica avviene tenendo conto solo degli insediamenti abitativi e lavorativi e non delle infrastrutture stradali e ferroviarie in linea con le linee guida per la classificazione acustica del territorio.
Si fa osservare che la zonizzazione interessa l'intero territorio comunale.
La tabella 6 sottostante riporta l'identificazione delle corrispondenze tra le categorie omogenee di uso dei suolo definite dal P.R.G.C. del Comune di CARDÈ e le classi acustiche.
La suddetta tabella è stata redatta dal tecnico competente redattore del presente piano sulla base delle definizioni di classe di cui al D.P.C.M. 14/11197 e riportate sulle Linee Guida della Regione Piemonte (come specificate al successivo punto 3.4).

TABELLA  6 Corrispondenza tra le categorie d' uso del suolo e le classi acustiche
TIPOLOGIA DI AREE CLASSIFICAZIONE DESTINAZIONI D’USO E DESTINAZIONI COMPATIBILI CLASSE ACUSTICA CORRISPONDENTE
Zone pubbliche di interesse generale (SP) SE e SM Zone per l’istruzione La zona SE è destinata alla scuola elementare, la zona SP SM è destinata alla scuola materna. I
SG Zona per servizi generali La zona SG ha le seguenti destinazioni: municipio, chiesa e locali ad uso pubblico anche di proprietà privata. È ammessa la possibilità di demolizione e ricostruzione degli attuali edifici fatiscenti per la realizzazione di strutture a servizio della collettività. II – III
AC Zone per attrezzature di interesse comune Sono destinate alle seguenti attrezzature: partecipative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative. La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla pubblica Amministrazione. Attribuita a seconda della zona di attraversamento
VA Zone a verde naturale attrezzato Sono destinate a parchi naturali e ad aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo degli adulti. Possono essere realizzate unicamente costruzioni in precario ad uso di bar, pubblici o privati convenzionati, ed esclusivamente nelle aree SP3 e SP4. Possono essere realizzate, esclusivamente nell’area SP12, autorimesse ad uso privato con superficie massima di mq 50,00. Attribuita a seconda della zona di attraversamento
VS Zone a verde sportivo Sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti immersi nel verde, che deve occupare almeno il 50% dell'intera area. III
P e Zone per parcheggi pubblici Sono destinate alla soddisfazione del fabbisogno arretrato di parcheggi attraverso la realizzazione di parcheggi pubblici. I parcheggi pubblici saranno realizzati al livello stradale. La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla pubblica Amministrazione. Attribuita a seconda della zona di attraversamento
Parcheggi pubblici, servizi socio-assistenziali, pubblici uffici   Attribuita a seconda della zona di attraversamento
Zone di interesse naturale Aree protette della fascia fluviale del Po Sono destinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale per favorirne una utilizzazione che non contrasti con le sue caratteristiche. In queste zone è tutelata la morfologia del suolo dei corsi d'acqua, della vegetazione e gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli tesi a realizzare questa tutela. Le predette zone sono suddivise in: zone a parco naturale e zone a parco attrezzato I
Zone per insediamenti a prevalenza residenziali C1,C2,C3,C4 e C5 Zone residenziali di espansione In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni: residenza; servizi sociali e assistenziali di iniziativa sia pubblica che privata; commercio al dettaglio con esclusione delle attività definibili: supermercati, ipermercati e centri commerciali secondo le definizioni del Ministero dell’Industria e Commercio nonché delle indicazioni programmatiche regionali approvate ai sensi dell’art. 30 del D.M. 375/88; ristoranti, bar, locali di divertimento con caratteristiche e dimensionamento compatibili con le aree residenziali; uffici pubblici e privati, studi professionali, per una superficie utile comunque non superiore al 20% di quella totale dell'edificio; alberghi e pensioni. III
Zone produttive D1 Zona artigianale Nelle zone artigianali D1, sono ammessi i seguenti interventi: edificazione esistente (manutenzione ordinaria e straordinaria; ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B);.nuova edificazione.
Gli interventi ammessi in questa zona sono attuabili con intervento edilizio diretto, nel rispetto di quanto indicato nel Piano d’area del Sistema Regionale delle aree protette della fascia fluviale del Po.
La nuova edificazione è in ogni caso da intendersi ammessa limitatamente a quanto documentatamente necessario alla prosecuzione dell’attività in atto; a tal fine potranno essere pertanto consentite le seguenti destinazioni accessorie: attività commerciali; servizi tecnici ed amministrativi; depositi e magazzini; costruzione di una cabina elettrica, questa anche in deroga ai limiti di superficie coperta.
Nelle aree D1, non sarà ammessa la realizzazione di locali interrati o seminterrati. Nelle zone D1 è inoltre consentita la costruzione di abitazione ad uso del custode e del titolare dell'impianto. I nuovi impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamento atmosferico, acustico e dei materiali solidi o liquidi di rifiuto.
IV – V – VI
Zone per insediamenti a prevalenza residenziali A1 Zone degli insediamenti storici di particolare pregio ambientale ed architettonico Sono le parti del territorio comunale interessate da agglomerati, nuclei o complessi isolati, di carattere storico artistico o ambientale comprese le relative aree di pertinenza. Di tali zone il P.R.G. prevede la salvaguardia fisico-morfologica relativa all'aspetto architettonico, la salvaguardia funzionale relativa alle destinazioni d'uso e la salvaguardia sociale relativa alla presenza dei ceti popolari ed alle loro attività. Nelle zone degli insediamenti storici sono consentite le seguenti destinazioni: residenza; servizi sociali di proprietà pubblica; sedi associative; culturali; sportive e categoriali; ristoranti, bar, locali di divertimento; nonché limitatamente alla superficie utile esistente alla data di adozione del P.R.G., in caso di restauro o risanamento: artigianato di servizio, quale nuovo impianto o proseguimento delle attività artigianali esistenti, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti (considerate insalubri dalla U.S.L. competente) e comunque giudicate incompatibili con la residenza dall’U.S.L. competente, per una superficie utile non superiore a mq. 300 in un intero isolato; attrezzature a carattere religioso; commercio al dettaglio; teatri e cinematografi; uffici pubblici e privati; alberghi e pensioni, i quali restano vincolati alla attuale destinazione; garages d'uso pubblico. II – III – IV
A2 Zona centro storico Si differenzia dalla restante area A1 in quanto molto modificata e degradata nelle parti marginali e sostanzialmente da preservare solo per quanto attiene la complessiva valenza ambientale e per alcuni edifici che si affacciano sul corso principale. In questa zona sono consentite le seguenti destinazioni: residenza; servizi sociali di proprietà pubblica; sedi associative, culturali, sportive e categoriali; ristoranti, bar, locali di divertimento; artigianato di servizio, quale nuovo impianto o proseguimento delle attività artigianali esistenti, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti (considerate insalubri dalla U.S.L. competente) e comunque giudicate incompatibili con la residenza dall’U.S.L. competente, per una superficie utile non superiore a mq. 300 in un intero isolato; attrezzature a carattere religioso; commercio al dettaglio; teatri e cinematografi; uffici pubblici e privati; alberghi e pensioni, i quali restano vincolati alla attuale destinazione; garages d'uso pubblico. II – III
Edifici compresi nella fascia di rispetto cimiteriale Per gli edifici ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi interventi a carattere manutentorio e la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume. II – III
B zone residenziali esistenti e di completamento Sono le zone a prevalenza residenziali esistenti o in via di completamento che non presentano valori storico-ambientali da salvaguardare né l'esigenza di una radicale trasformazione statico-igienica.
In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni: residenza; servizi sociali ed assistenziali di iniziativa sia pubblica che privata; sedi associate, culturali, sportive e categoriali; ristoranti, bar, locali di divertimento compatibili con gli ambiti residenziali (rumore, viabilità, parcheggi etc.); artigianato di servizio, quale nuovo impianto o proseguimento delle attività artigianali esistenti, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti (considerate insalubri dalla U.S.L. competente) e comunque giudicate incompatibili con la residenza dall’U.S.L. competente, per una superficie utile non superiore a mq. 300 in un intero isolato; commercio al dettaglio con esclusione delle attività definibili: supermercati, ipermercati e centri commerciali secondo le definizioni del Ministero dell’Industria e Commercio nonché delle indicazioni programmatiche regionali approvate ai sensi dell’art. 30 del D.M. 375/88; uffici pubblici e privati, studi professionali, per una superficie utile comunque non superiore al 20% di quella totale dell'edificio; alberghi e pensioni, i quali resteranno vincolati all'attuale destinazione; garages di uso pubblico.
III
Zone produttive D2 Zona artigianale Nella zona artigianale D2 (di nuovo impianto), sono consentite le seguenti destinazioni: impianti artigianali rumorosi e molesti (comprendendo l’impianto di essiccazione ora in zona impropria); servizi tecnici ed amministrativi degli impianti artigianali; depositi e magazzini; attività commerciali; la costruzione di cabina elettrica al servizio dell'attività anche in deroga ai limiti di superficie coperta.L’attuazione della zona D2 dovrà avvenire mediante P.E.C..
Nelle zone D2 è inoltre consentita la costruzione di abitazione ad uso del custode e del titolare dell'impianto. I nuovi impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamento atmosferico, acustico e dei materiali solidi o liquidi di rifiuto.
IV – V – VI
D3 Area artigianale ubicata in zona impropria E' stata individuata in questo piano un'area classificata come "Area Artigianale ubicata in zona impropria". E' caratterizzata da insediamento artigianale in particolari condizioni con mancanza di superfici coperte rispetto alle esigenze dell'attività che svolge.
Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, è ammessa la realizzazione di strutture artigianali nel rispetto del rapporto di copertura di 1/2 della superficie fondiaria.
In questa zona è inoltre ammessa la realizzazione di: attività commerciali; servizi tecnici ed amministrativi degli impianti artigianali; depositi e magazzini; una sola abitazione per l’impianto, all'interno dell'impianto stesso, ad uso del custode o del titolare dell'azienda. (Gli impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamento atmosferico, acustico e dei materiali solidi e liquidi di rifiuto); la costruzione di cabina elettrica al servizio dell'attività anche in deroga ai limiti di superficie coperta. In questa zona non sarà consentito l’insediamento di nuove aziende, le destinazioni d’uso innanzi ammesse dovranno pertanto risultare funzionali alle esigenze produttive dell’attività insediata; dovranno essere altresì reperite aree a parcheggio privato nella misura prevista dall’art. 41 sexies della L. 1150/42 e s.m. e realizzata una idonea schermatura vegetale sui lati prospettanti sulla provinciale.
IV – V – VI
Zone agricole Sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non soltanto come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.
In queste zone sono consentite esclusivamente abitazione e attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente: abitazioni connesse all'attività agricola; edifici per allevamenti; silos, serbatoi idrici, magazzini per i prodotti del suolo, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi, per uso esclusivo del conduttore del fondo; abitazioni padronali, limitatamente alla superficie utile esistente alla data d'adozione del P.R.G.; limitatamente alla zona E e con distanza minima di ml 250 dall’area residenziale più prossima (anche in previsione), è altresì consentita la possibilità di svolgere l’attività, connessa all’agricoltura, di deposito ed essiccazione pelli fresche di piccoli animali (conigli, capretti ed altri piccoli animali) senza alcuna altra lavorazione.
III
TR Edifici con cambio di destinazione d'uso da agricola a ristorante Sul fabbricato individuato con la simbologia TR è ammessa la trasformazione dei locali esistenti da locali già ad uso agricolo in locali ad uso ristorante. Sui locali esistenti interessati dalla trasformazione sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione ordinaria e straordinaria; ristrutturazione edilizia di tipo B.
Sono altresì ammessi ampliamenti relativi alla struttura oggetto di trasformazione con il limite di 1/5 della superficie coperta del lotto in proprietà per la realizzazione dei servizi mancanti ad uso pubblico (servizi igienici, forno, barbecue, ecc). Qualora siano richiesti interventi relativi ad iniziative agrituristiche è ammessa su tutto il territorio la trasformazione dei locali già ad uso agricolo in locali per uso agrituristico.
III

L'individuazione delle porzioni di territorio interessate è avvenuta anche per mezzo dell'analisi della cartografia a disposizione (P.R.G.C. in scala 1:10.000 e 1:2.000) e dal confronto con i Tecnici comunali.
A seguito degli accostamenti tra categorie omogenee d’uso del suolo e le classi acustiche del territorio del Comune di Cardè, ha permesso di elaborare una “prima bozza” di piano di zonizzazione acustica.
Nella redazione della bozza sono stati adottati i seguenti criteri cautelativi:
si è evitato di creare delle micro-aree acustiche accorpando le aree limitrofe della stessa categoria ed assimilabili di fatto alla stessa destinazione d'uso;
per quanto il tessuto urbano esistente ha permesso, le aree scolastiche e l’area cimiteriale sono stati ascritti in classe I.
Gran parte del territorio comunale è adibito ad area agricola dove si svolgono lavorazioni del terreno come semina, taglio e raccolta o allevamento di bestiame.
Tali aree sono state ascritte alla classe III.
In linea generale si è cercato di incentivare un indirizzo di tutela della quiete valorizzando le qualità residenziali e ricreative presenti nel territorio.
Nella successiva Tabella 7 vengono riportate le indicazioni in merito alle assegnazioni dei colori riportati in cartografia con le rispettive classi acustiche:


TABELLA 7 Scale cromatiche e Simbologia rappresentante la Classificazione Acustica
Classe Tipologia Limiti di emissione
Leq dB(A)
Limiti di immissione
Leq dB(A)
Tratteggio
diurno notturno diurno notturno
I Aree particolarmente protette 45 35 50 40 verde puntinato bianco
II Aree ad uso prevalentemente residenziali 50 40 55 45 righe verticali gialle e bianche
III Aree di tipo misto 55 45 60 50 righe orizzontali rosse e bianche
IV Aree di intensa attività umana 60 50 65 55 rombi rossi su sfondo bianco
V Aree prevalentemente industriali 65 55 70 60 righe diagonali dal basso in alto viola su sfondo bianco
VI Aree esclusivamente industriali 65 65 70 70 blu unito

3.3 Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica. (FASE II)
L’obiettivo della presente fase è l'identificazione della classificazione acustica per le categorie omogenee d'uso del suolo per cui è stato possibile solo identificare un intervallo di variabilità della classe acustica e per le aree urbanizzate per le quali la destinazione d'uso non coincide con l'attuale fruizione del suolo.
Per l'individuazione delle zone appartenenti alle diverse classi acustiche si è fatto riferimento alla classificazione delle aree definite dal D.P.C.M. 14/11/97 attraverso le seguenti definizioni:
(Vedasi tabella I) Il lavoro si è svolto tramite una serie di sopralluoghi per verificare il reale utilizzo del territorio e che la corrispondenza tra categorie omogenee d’uso del suolo (classi di destinazione d’uso) e classi acustiche, effettuata nella fase precedente, rispondesse all’effettiva fruizione del territorio.
I sopralluoghi hanno consentito, tramite l’osservazione oggettiva del territorio comunale, di confermare la classificazione effettuata nella fase I, laddove la reale fruizione del territorio è risultata consona alla destinazione d’uso da P.R.C.G., mentre nei casi in cui tale situazione non era verificata hanno permesso un’opportuna azione correttiva mediante la modifica della classe acustica da assegnare all’area corrispondente.
In particolare si sono verificati:
gli insediamenti esistenti nel centro abitato
lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali e produttivr nelle aree a destinazione prevalentemente residenziale all’interno del concentrico del Comune di Cardè
lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali e industriali:
lungo la Strada Provinciale per Torre San Giorgio,
lungo via Moretta
lungo via Saluzzo
l’esistenza di eventuali edifici adibiti ad uso residenziale inseriti in aree con destinazione industriale predominante
le aree adibite ad attività scolastiche
l’area cimiteriale
l’area utilizzata come Casa di Riposo
raccolta della documentazione fotografica di supporto (di cui alla Sez.5-Allegati Fotografici)
A seguito dei sopralluoghi sono state mantenute:

3.4 Omogeneizzazione della Classificazione Acustica (FASE III)
Al fine di evitare una eccessiva parcellizzazione della classificazione acustica, aspetto critico per la compatibilità acustica delle aree contigue, si è provveduto ad effettuare un processo di omogeneizzazione del territorio per quanto riguarda la classe acustica secondo le indicazioni delle Linee Guida Regionali.
Omogeneizzare un'area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree.
Si precisa che l'unità territoriale di riferimento è l'isolato cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità geomorfologiche.
Il processo di omogeneizzazione all'interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 m2 in modo che l'unione di questo con i poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore di 12.000 m2 (ipotetico valore minimo atto a garantire la compatibilità acustica tra una sorgente di rumore posta al centro dell'area di classe superiore e il confine dell'area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari all'intero isolato.
L'omogeneizzazione di due o più aree contigue è stata effettuata, fermo restando quanto sopra, secondo i criteri per la classificazione acustica del territorio (L.R. 52/2000, Art. 3, comma 3, lett. a):
le aree poste in classe I non sono state modificate nella fase di omogeneizzazione.
quando le aree contigue da omogeneizzare differivano di più di un salto di classe o la più estesa di esse risultava avere una superficie inferiore al 70% dell'unione tra esse la classe risultante è stata stimata computando la miscela delle caratteristiche insediative delle aree in relazione alle definizioni delle classi dei D.P.C.M. 14/11/97.
Per il Comune di Cardè, grazie all'analisi svolta in fase di sopralluoghi conoscitivi e agli incontri con i tecnici e l’Amministrazione Comunale è stato possibile evitare grandi salti di classe e disomogeneità acustiche riducendo il lavoro di omogeneizzazione.
In una prima fase si è proceduto all'individuazione delle singole aree aventi superficie inferiore ai 12.000 m2 ed inserite in modo acusticamente disomogeneo in aree uniformi di vasta scala e quindi si è proceduto all'omogeneizzazione seguendo i criteri sopra citati e osservando i rapporti percentuali tra le varie classi acustiche e le caratteristiche insediative della miscela delle aree in relazione alle definizioni delle classi dei D.P.C.M. 14/11/97.
In particolare per il Comune di Cardè le aree omogeneizzate sono state:
Area individuata come “Area artigianale ubicata in zona impropria” posta su Via Saluzzo (individuata sul P.R.G.C. con la sigla D3) inserita nella precedente fase in classe V. Essendo oggettivamente più piccola della dimensione minima consentita, l'omogeneizzazione è stata realizzata seguendo le indicazioni riportate ai punti 3 e 2 del paragrafo 2.5 delle Linee Guida e pertanto a tale area è stata aggiunta una parte del territorio circostante, precedentemente individuata in classe III. Successivamente è stata effettuata la miscelazione delle caratteristiche insediative delle due aree per cui l'intera zona è stata ascritta alla classe V. Area individuata come “Zone residenziali esistenti e di completamento” posta su Via Moretta (individuata sul P.R.G.C. con la sigla B “Deposito – parcheggio autocarri”), inserita nella precedente fase in classe IV. Tale area individua una zona produttiva inserita in un’area residenziale inoltre essendo di dimensioni inferiori ai 12.000 m2 viene totalmente inserita nella classe III, come le aree circostanti, secondo le indicazioni riportate al punto 1 del paragrafo 2.5 delle Linee Guida.
Area individuata come “Impianto di essiccazione ubicato in zona impropria” (individuato sul P.R.G.C. con la sigla Pr) inserita nella precedente fase in classe IV. Essendo oggettivamente più piccola della dimensione minima consentita, essendo area produttiva in zona impropria, e secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, l'omogeneizzazione è stata realizzata come indicato al punto precedente per cui l'intera zona è stata ascritta alla classe II.
In questa fase sono state altresì individuate le aree destinate a spettacolo di carattere temporaneo quali mostre, mercati concerti e manifestazioni varie e cioè:
Area campo sportivo – Piazza Caduti per la libertà – Via Sebastiano Appendino;
Area attrezzata Amici del Po;
Piazza Don V. Marchese;
Piazzale Sterrato presso Scuola Elementare.
Tali aree sono state evidenziate sulla cartografia tramite un’ellisse di colore azzurro.
Essendo tali aree prossime a zone acusticamente tutelate,sarà necessario che gli organizzatori di eventi acusticamente impattanti provvedano a dotarsi, effettuandone specifica richiesta alle Autorità locali accompagnata da valutazione di impatto acustico, di specifica autorizzazione in deroga ai limiti previsti.
Deroghe autorizzate dalle Autorità locali: poiché nella vita di una comunità possono prodursi eventi temporanei relativamente ai quali il rispetto dei limiti acustici di zona non è possibile per motivi tecnici, la Legge 52 Regione Piemonte, riconfermando la L. 447/95, assegna ai Comuni la facoltà di dare autorizzazioni in deroga ai limiti in vigore limitatamente ad eventi a carattere temporaneo: tale autorizzazione in deroga viene data su richiesta dell'interessato, il quale è tenuto a presentare a corredo della domanda una valutazione previsionale di impatto che quantifichi i tempi e i livelli di supero per cui chiede autorizzazione; l'autorizzazione se accordata dovrà contenere la definizione dei limiti derogati concessi, ovvero in particolare i limiti temporali (calendario e fasce orarie) e livelli sonori previsti; tipicamente tale procedura si riferisce a concerti all'aperto o altre manifestazioni estemporanee e a lavori temporanei rumorosi (cantieri di demolizione o di edificazione, attività agricole periodiche come l’essiccazione dei cereali); eventuali attività rumorose a cadenza regolare (mercati, carnevale, ecc.) potranno essere autorizzati e regolamentati in deroga anche in via continuativa da un unico provvedimento dell'Autorità comunale, valido per ogni ricorrenza dell'evento fino a revoca.

3.5 Inserimento delle fasce “Cuscinetto” (FASE IV)
Lo scopo di questa fase è il rispetto dei divieto di accostamento di aree i cui valori limite differiscono in misura superiore a 5 dB(A) ("accostamento critico"), vale a dire che presentano nella transizione un "salto di classe".
Tale divieto può essere derogato solo in caso di prima zonizzazione, prendendo atto di preesistenti destinazioni d'uso che giustifichino la deroga in forza dello stato di fatto; va in ogni caso applicato alle aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.
Viene applicato anche quando una delle due zone, pur avendo una preesistente destinazione d'uso, non è urbanizzata né edificata (caso tipico nel contatto tra una zona industriale e la campagna coltivata).
In virtù di questo divieto qualora al termine della fase precedente ("Omogeneizzazione della classificazione acustica") siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si procede all'inserimento delle cosiddette "fasce cuscinetto".
Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri.
Negli accostamenti critici tra aree non ancora urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto e ad ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l'accostamento critico.
Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti regole generali:
non possono mai essere inserite all'interno di aree poste in Classe 1;
non vengono mai inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l'accostamento critico;
possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un'area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12,5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m);
non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse; nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l'accostamento critico verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all'area più sensibile.
Le fasce cuscinetto vengono inserite con le seguenti modalità operative: accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all'interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area con classe più elevata.
accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: resta valido quanto indicato nel caso di aree non urbanizzate.
Nel caso specifico del Comune di Cardè sono stati individuati sei accostamenti critici per i quali sono state inserite le fasce cuscinetto: Area produttiva posta su Via Saluzzo (individuata sul P.R.G.C. con la sigla D3), inserita in classe V (area prevalentemente industriale), e per la quale è stata inserite una fascia cuscinetto di classe IV.
Tale fascia è stata inserita esternamente all’area in oggetto in quanto l’inserimento di una fascia all’interno avrebbe occupato una superficie superiore al 50% dell’area stessa.
Area cimiteriale su via Saluzzo inserita in classe I (area particolarmente protetta) è stata inserita una fascia cuscinetto di classe II. Area produttiva posta su Via Saluzzo, in vicinanza del Cimitero, inserita in classe V (area prevalentemente industriale) (individuata sul P.R.G.C. con la sigla D1) è stata inserita una fascia cuscinetto di classe IV.
Tale fascia è presente unicamente su tre lati dell’area in quanto sul lato nord, secondo le indicazioni normative, è stata mantenuta una fascia in classe III a maggior tutela dell’area cimiteriale.
Pertanto su tale lato permane un accostamento critico (V – III) che non crea comunque particolari criticità per la presenza dell’area di rispetto cimiteriale, zona già secondo il P.R.G.C. totalmente inedificabile.
Area produttiva posta sulla Strada Provinciale per Torre San Giorgio, inserita in classe VI (area esclusivamente industriale) (individuata sul P.R.G.C. con le sigle D2), sono state inserite due fasce cuscinetto di classe V e IV.
Tali fasce sono state inserite esternamente all’area in oggetto in quanto l’inserimento di una fascia all’interno avrebbe occupato una superficie superiore al 50% dell’area stessa.
Area Scuole Elementari poste su Via Moretta ed inserite in Classe I (area particolarmente protetta), è stata inserita una fascia cuscinetto di classe II su due lati del poligono, mentre sui lati sud ed ovest non è stato possibile inserire tale fascia per la completa urbanizzazione delle aree circostanti, pertanto su tali lati permane un accostamento critico I – III.
È stata inoltre inserita una fascia cuscinetto in classe II tra il Sistema delle Aree Protette del Parco del Po inserite in classe I e le aree agricole circostanti inserite in classe III.
Sul tratto del centro abitato che costeggia il Parco non è stata inserita la suddetta fascia cuscinetto, pertanto permane un tratto di accostamento critico fra la classe I e la classe III in quanto l’area del centro abitato risulta completamente urbanizzata.
Risulta ancora presente un accostamento critico fra i lati nord, est e sud dell’area della Casa di Riposo, inserita in Classe I, e le circostanti aree abitative inserite in Classe III, in quanto la completa urbanizzazione di tale zona non consente l’inserimento di fasce cuscinetto.

3.6 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture (FASE IV)
Per quanto concerne le infrastrutture viarie e ferroviarie il D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 definisce che le fasce di pertinenza sono da conteggiare a partire dalla mezzeria dei binari esterni.
In particolare: per le infrastrutture ferroviarie esistenti, le loro varianti e le infrastrutture di nuova realizzazione affiancate alle esistenti e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, la fascia di pertinenza, di 250 m sarà costituita da una prima fascia di 1 00 m detta A e da una seconda di 150 m. detta B. per le infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h, la fascia di pertinenza sarà di 250 m in pezzo unico.
Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti: 50 dB (A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno; 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori aii'interno della fascia A; 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B.
Non essendo presenti sul territorio del Comune di Cardè delle infrastrutture ferroviarie non sono state inserite le relative fasce di rispetto.
Per le infrastrutture stradali non sono state inserite le fasce territoriali di competenza poiché non è stato ancora emanato lo specifico decreto attuativo.

SEZIONE 4
CONCLUSIONI

Con l'operazione di inserimento delle fasce di pertinenza è ultimato il piano di zonizzazione acustica, che viene allegato alla presente relazione sotto forma di elaborati grafici (riportati nella Sezione 5 - allegati grafici).
Nella pagina successiva viene riassunto il risultato della zonizzazione riportante la distribuzione delle zone omogenee individuate nella presente “proposta di zonizzazione acustica del Comune di Cardè” (espresse in m2 ed in percentuale) di cui alla: Tabella 9 - Zone Acustiche Omogenee e alla Fig. 1 - Grafico delle Zone Acustiche Omogenee.
Tecnico competente in acustica ambientale iscritto nelle Liste Regionali al n. A/194 Brone dott. Antonio

SEZIONE 5
5 5.1 ALLEGATO FOTOGRAFICO

Di seguito si riportano le immagini, relative alla proposta di classificazione acustica, raccolte durante i sopraluoghi conoscitivi.

5.2 ALLEGATI GRAFICI
Gli allegati date le loro dimensioni sono consultabili in Comune presso L'Ufficio Tecnico (n.d.a. sito web).
Di seguito si riportano le immagini, relative alla proposta di classificazione acustica, raccolte durante i sopraluoghi conoscitivi, allegate alla presente relazione, sono così composte:
Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II;
Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III
Carta rappresentante la classificazione acustica comunale (Fase IV).
e da n. 1 CD-Rom contenente i disegni, gli allegati fotografici e la normativa in forma digitale, ovvero:
Carta rappresentante la “bozza” di classificazione acustica comunale riferita alla Fase I
Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II;
Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III
Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase IV
Allegati Fotografici Normativa di Riferimento.


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